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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2019 del 26/08/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La Fondazione, con citazione notificata il 4 luglio 2008, aveva chiesto al Tribunale di Roma che il proprietario del fondo confinante fosse condannato a tagliare i rami degli alberi protendenti sulla sua proprietà e a estirpare gli alberi di fico e di lauro, o comunque a ridurne la sommità nella parte eccedente il muro di confine, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva riferito che gli alberi erano stati piantati nell'ubicazione attuale circa sessant'anni prima e che, nelle more, aveva già potato i rami protendenti. Il Tribunale, sulla base anche di una CTU, aveva accolto la domanda di taglio dei rami e di potatura in altezza degli alberi eccedenti il muro, respingendo la domanda risarcitoria. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7078/2014 depositata il 18 novembre 2014, aveva rigettato l'appello e confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte d'appello considerato le indicazioni della CTU sui rischi di marcescenza derivanti dal taglio della sommità e sulla mancata individuazione degli alberi interessati; (2) violazione degli artt. 892 e 1158 c.c., sostenendo che la vetustà degli alberi e la mancata opposizione per decenni avrebbero consentito l'usucapione; (3) mancata applicazione delle norme urbanistiche comunali di tutela della Città Storica e dell'art. 20 del d.lgs. n. 42/2004; (4) violazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge n. 120/2002; (5) violazione della legge n. 10/2013 e dell'art. 43 della legge n. 449/1997 sulla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo; (6) mancata applicazione della legge n. 218/1990 e omessa considerazione della pretesa carenza di legittimazione della Fondazione, perché la richiesta di taglio sarebbe stata incompatibile con il suo scopo di tutela ambientale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha individuato con la necessaria specificità il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; le censure miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e della CTU, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo non è stato accolto: la Corte d'appello aveva correttamente considerato nuova e quindi inammissibile l'eccezione di usucapione proposta per la prima volta in appello, mentre in Cassazione non era stato specificamente riportato il contenuto dell'atto di primo grado necessario a dimostrare una tempestiva proposizione dell'eccezione. La Corte ha inoltre precisato che il diritto di far protendere i rami sul fondo altrui non è acquistabile per usucapione, poiché l'art. 896 c.c. consente al proprietario del fondo interessato di esigerne il taglio in qualunque tempo; ai sensi dell'art. 892, ultimo comma, c.c., le piante devono comunque restare entro l'altezza del muro divisorio. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta in Cassazione questioni non trattate nel giudizio d'appello. Il sesto motivo è stato rigettato: il diritto codicistico di chiedere la potatura non è limitato dalle norme pubblicistiche sul paesaggio, che tutelano un interesse distinto, e la Fondazione aveva agito come soggetto privato per tutelare un proprio diritto, senza che rilevasse il suo scopo istituzionale. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 800, di cui euro 200 per spese vive, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ovvero (come nella specie) di contraddittorietà della stessa – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia

    Il vizio deducibile ai sensi del n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, debbano essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza

    Il ricorrente deve esporre nel ricorso, con precisione e autosufficienza, i fatti processuali rilevanti e il contenuto degli atti o documenti sui quali fonda la censura, indicandone anche la collocazione processuale; tali elementi non possono essere ricostruiti attingendo ad altri atti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso)

    L'onere di specificare e rendere reperibili gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso è funzionale sia all'ammissibilità, ai sensi dell'art. 366, sia alla procedibilità, ai sensi dell'art. 369.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte di merito ha, correttamente, rilevato come fosse inammissibile l’eccezione di usucapione, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello in paese violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di usucapione, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile; la mera allegazione della vetustà degli alberi in primo grado non dimostra, senza specifica indicazione del contenuto dell'atto, che l'eccezione sia stata tempestivamente formulata.

  • art. 896 c.c.

    Peraltro, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l’art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.

    Il diritto di mantenere i rami protendenti sul fondo confinante non è acquistabile per usucapione, perché il proprietario del fondo invaso può esigerne il taglio in qualunque tempo.

  • art. 892, ultimo comma, c.c.

    Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso

    In presenza di un muro divisorio sul confine, le piante devono essere mantenute a un'altezza non superiore alla sommità del muro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nei termini indicati dalla norma.

Massime di principio

  • Il diritto del proprietario di pretendere il taglio dei rami che si protendono sul proprio fondo non si estingue per usucapione: può essere esercitato in qualunque tempo.
  • Le piante poste a confine devono essere mantenute a un'altezza non superiore alla sommità del muro divisorio, sia esso proprio o comune.
  • La disciplina codicistica che tutela la proprietà privata mediante il diritto di chiedere la potatura dei rami e il rispetto dei limiti di altezza non è limitata dalle norme pubblicistiche di tutela paesaggistica, poiché le due discipline proteggono interessi distinti e non sono in rapporto di specialità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo deve individuare il fatto storico, il dato da cui risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione della CTU o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali e i documenti posti a fondamento delle censure, indicandone la collocazione e il contenuto rilevante; la Corte non è tenuta a ricostruirli mediante ricerche integrative.
  • Questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio d'appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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