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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2019 del 05/09/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia originava dal mancato rimborso, da parte di un debitore, di un finanziamento concesso da una banca e assistito da garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 51 del 1993. La società mandataria, in nome della società che si assumeva cessionaria, ottenne dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 175/2013 per euro 35.754,67, oltre interessi, nei confronti della Regione. La pretesa si fondava su una catena di cessioni di crediti bancari, culminata nella cessione in blocco alla società cessionaria, della quale era stato pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale. La Regione propose opposizione eccependo, per quanto qui rileva, la carenza di titolarità del credito in capo all'ingiungente. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 14 ottobre 2014, accolse l'opposizione perché non era stata provata la cessione dello specifico credito; la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 276/2016 depositata il 6 aprile 2016, rigettò il gravame, rilevando che non era stato prodotto il contratto di cessione, che l'avviso indicava soltanto categorie di crediti e che gli elementi disponibili non consentivano di identificare con certezza il credito controverso. In Cassazione la ricorrente articolò sei motivi, esaminati congiuntamente: 1) violazione dell'art. 58 TUB, della legge n. 130/1999 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte d'appello verificato la corrispondenza tra le caratteristiche del credito e i criteri identificativi della cessione in blocco; 2) violazione degli artt. 1189, 1260 e 1264 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per non avere valorizzato la condotta della Regione, che avrebbe rifiutato il pagamento senza individuare il creditore effettivo né interpellarlo; 3) violazione degli artt. 1260 e 1262 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per non avere posto a carico della Regione l'onere di provare una diversa ragione del possesso, da parte della cessionaria, della documentazione relativa al credito; 4) violazione degli artt. 1260, 1262, 1264, 1333, 1362, 2733 e 2735 c.c. e dell'art. 221 c.p.c., per non aver attribuito valore probatorio pieno alla dichiarazione del 7 ottobre 2013 con cui la banca cedente confermava l'inclusione del credito nella cessione; 5) omesso esame di tale dichiarazione, ritenuta decisiva; 6) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere giudicato generici e non convergenti gli elementi indiziari prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 sostituisce la notificazione individuale ai fini dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti, ma non dimostra, da sola, l'esistenza e il contenuto del contratto di cessione né l'inclusione in essa dello specifico credito contestato, quando l'avviso descriva soltanto categorie di rapporti. In caso di contestazione, spetta quindi al cessionario provare che il credito controverso rientra nell'operazione di cessione; l'identificazione per categorie è sufficiente solo se gli elementi comuni permettono di individuare senza incertezze i rapporti trasferiti. La Corte d'appello aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che il contratto non era stato prodotto, che l'avviso e le caratteristiche indicate non identificavano con sufficiente precisione il credito e che né la dichiarazione della banca né gli altri documenti o le presunzioni colmavano la carenza probatoria. Le doglianze sulla valutazione delle prove e degli indizi prospettavano una diversa ricostruzione dei fatti e non dimostravano la violazione degli artt. 115 o 2729 c.c.; il vizio di omesso esame era inammissibile perché il fatto storico della cessione era stato esaminato, sebbene ritenuto non provato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 58 D.Lgs. n. 385/1993

    Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017);

    L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può identificare i crediti ceduti per categorie, senza elencarli singolarmente, purché le caratteristiche comuni indicate consentano di individuare con certezza i rapporti inclusi nella cessione. La pubblicazione assolve alla funzione di rendere efficace la cessione verso i debitori ceduti, ma non sostituisce la prova del trasferimento dello specifico credito in caso di contestazione.

  • art. 1264 c.c.

    In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268/2018, in giudizio peraltro avente oggetto analogo e vertente tra le stesse parti, “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione -, un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima;

    La pubblicazione dell'avviso sostituisce la notificazione individuale ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non prova di per sé l'esistenza del contratto di cessione né il suo contenuto.

  • art. 1346 c.c.

    al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004);

    L'oggetto della cessione può essere individuato attraverso caratteristiche comuni dei rapporti trasferiti, senza enumerazione individuale, purché gli elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dal contratto consentano di identificarlo con certezza.

  • art. 2697 c.c.

    in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).

    Quando il debitore contesta la titolarità del credito, il cessionario deve provare che lo specifico credito controverso era compreso nella cessione; tale prova riguarda il fatto costitutivo della sua pretesa e della sua legittimazione sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    in ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo ha compiuto una valutazione complessiva del prodotto materiale istruttorio;

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione se il giudice ha dichiarato di non applicare la regola di disponibilità delle prove oppure ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, acquisite d'ufficio fuori dai poteri attribuitigli. Non ricorre invece per il solo fatto che il giudice abbia valutato complessivamente il materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi il ricorrente, anche in tal caso, limitato a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

    La censura di violazione delle regole sulle presunzioni semplici non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione fattuale degli indizi; occorre denunciare una violazione dei criteri normativi applicabili, non contestare soltanto l'esito della valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nello specifico, infine, il denunziato vizio motivazionale è inammissibile, posto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il fatto storico dell’intervenuta cessione è stato ampiamente trattato dalla Corte territoriale, sia pur per affermare, in ordine alla stesso, la carenza probatoria.

    Non sussiste il vizio di omesso esame quando il fatto storico indicato come decisivo sia stato effettivamente trattato dal giudice di merito, anche se la valutazione si è conclusa nel senso della sua mancata prova.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso presentato dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 può individuare i rapporti ceduti per categorie e sostituire la notificazione individuale al debitore, ma le caratteristiche comuni indicate devono consentire di identificare senza incertezze i crediti inclusi.
  • La pubblicazione dell'avviso di cessione non equivale alla prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione. Se il debitore contesta la titolarità, il cessionario deve provare che lo specifico credito azionato rientrava nell'operazione, anche mediante elementi identificativi risultanti dal contratto o idonei a dimostrarne l'oggetto.
  • La denuncia in cassazione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ammissibile per contestare la valutazione complessiva delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre dedurre che il giudice abbia disatteso espressamente la regola o utilizzato prove acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti.
  • La censura di violazione delle norme sulle presunzioni semplici non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli indizi e una ricostruzione alternativa dei fatti, riservate al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto sia stato preso in considerazione dal giudice di merito, benché sia stato ritenuto non provato.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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