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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21590/2019 del 22/08/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

La promissaria acquirente aveva sottoscritto con due persone un preliminare per l’acquisto del 100% delle quote di una società proprietaria di una villa, per il prezzo di 2.000.000 euro, versando una caparra confirmatoria di 1.000.000 euro imputabile in conto prezzo. Sosteneva di avere scoperto successivamente che l’immobile era gravato da ipoteche e trascrizioni che ne azzeravano il valore, che le quote erano state pignorate e che uno dei cedenti era insolvente. Chiedeva in via principale il trasferimento coattivo del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c., dedotto il valore delle ipoteche, e in subordine la risoluzione per inadempimento e il pagamento del doppio della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c. I convenuti contestavano l’inadempimento e sostenevano che l’acquirente conoscesse la situazione; la società proprietaria eccepiva la propria estraneità al preliminare. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1593/2015 depositata il 14 aprile 2015, rigettava l’appello. In Cassazione la società formulava sei motivi: (1) violazione dell’art. 1362 c.c. per l’interpretazione del preliminare, assumendo che il trasferimento delle quote fosse diretto in realtà a trasferire l’immobile; (2) violazione dell’art. 1490 c.c. per la rilevanza degli oneri gravanti sull’immobile; (3) violazione dell’art. 1373 c.c., contestando che fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di accertamento del recesso; (4) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., per tardività o mancata proposizione della domanda riconvenzionale volta ad accertare il diritto dei cedenti di recedere e trattenere la caparra; (5) contestazione della conferma della condanna ex art. 96 c.p.c.; (6) contestazione della regolazione delle spese dei giudizi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: le censure sollecitavano un riesame del merito e la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il testo del preliminare, che prevedeva la cessione delle quote. Ha inoltre osservato che, nella cessione di quote, l’oggetto immediato è la partecipazione sociale e i vizi o le carenze dei beni sociali rilevano nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, condizioni non risultate sussistenti nel caso concreto. Ha accolto il quarto motivo: poiché l’acquirente aveva chiesto in via principale l’esecuzione in forma specifica e non la risoluzione, i cedenti avrebbero dovuto proporre tempestivamente una specifica domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento della legittimità del recesso e del diritto di trattenere la caparra; tale domanda non risultava tempestivamente proposta. Il terzo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del quarto; sono rimasti assorbiti anche il quinto e il sesto, dovendosi rinnovare le statuizioni sulle spese e sulla responsabilità aggravata. La sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla censura accolta, non residuando questioni da esaminare. La Corte ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c., ma ha posto le spese dei gradi di merito e del giudizio di Cassazione a carico della società ricorrente: per il primo e il secondo grado, rispettivamente 4.000 e 5.500 euro in favore dei due cedenti e altrettanti in favore della società; per la Cassazione, 4.300 euro complessivi in favore dei controricorrenti, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Ha precisato che il parziale accoglimento non mutava la soccombenza sostanziale della ricorrente, pur attenuandone la portata.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.

    Quando il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, gli elementi essenziali e la comune intenzione possono essere ricostruiti solo sulla base delle dichiarazioni incorporate nel documento; il comportamento complessivo, anche successivo, non può integrare una volontà non risultante dallo scritto.

  • art. 1350 c.c.

    Ed invero la compravendita di beni immobili è assistita dalla forma vincolata ex art. 1350 c.c., per cui va ribadito il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui “Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.

    La forma vincolata della compravendita immobiliare impone che la volontà relativa agli elementi essenziali risulti dal documento scritto; non è possibile ricavare dal comportamento delle parti un accordo immobiliare non incorporato nello scritto.

  • art. 1490 c.c.

    In proposito, questa Corte ha affermato il principio per cui la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali “… ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale -e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione- possono giustificare l’annullamento del contratto per errore, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissione sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza”.

    La decisione richiama il principio per cui, nella cessione di quote, i vizi o il valore dei beni della società non costituiscono di per sé difetti della partecipazione: possono assumere rilievo nei casi di specifiche garanzie contrattuali o di dolo secondo i presupposti precisati nel passaggio citato.

  • art. 1497 c.c.

    In proposito, questa Corte ha affermato il principio per cui la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali “… ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale -e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione- possono giustificare l’annullamento del contratto per errore, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissione sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza”.

    La carenza o il vizio dei beni compresi nel patrimonio sociale può fondare la tutela per difetto di qualità della partecipazione solo se riguarda i diritti e gli obblighi attribuiti dalla partecipazione e ricorrono le specifiche condizioni indicate dalla Corte, tra cui specifiche garanzie contrattuali o dolo.

  • art. 2932 c.c.

    Di conseguenza, i convenuti avrebbero dovuto introdurre – nei termini all’uopo previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c. – specifica domanda riconvenzionale finalizzata a far accertare la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare con conseguente diritto di trattenere la caparra ricevuta all’atto della firma dello stesso.

    La proposizione, da parte del promissario acquirente, di una domanda di esecuzione in forma specifica volta a mantenere il contratto non amplia il thema decidendum fino a ricomprendere il recesso dei promittenti venditori: per accertare il recesso e il diritto di trattenere la caparra occorre una tempestiva domanda riconvenzionale.

  • artt. 166 e 167 c.p.c.

    Di conseguenza, i convenuti avrebbero dovuto introdurre – nei termini all’uopo previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c. – specifica domanda riconvenzionale finalizzata a far accertare la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare con conseguente diritto di trattenere la caparra ricevuta all’atto della firma dello stesso.

    La domanda riconvenzionale diretta all’accertamento della legittimità del recesso e del diritto di trattenere la caparra deve essere proposta nei termini processuali previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c.; in mancanza, il giudice non può riconoscere quel diritto.

  • art. 1373 c.c.

    Con l’accoglimento della censura in esame comporta l’assorbimento del terzo motivo, con il quale la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1373 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato, nelle difese proposte dal D. e dalla L., una domanda riconvenzionale di accertamento del legittimo esercizio del recesso.

    La questione relativa alla disciplina del recesso è rimasta assorbita: la Corte non ha deciso nel merito se il preliminare attribuisse o meno il diritto di recesso, avendo rilevato prima l’assenza di una tempestiva domanda riconvenzionale.

  • art. 96 c.p.c.

    Va invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c., in relazione al quale questa Corte non ritiene ravvisabili i presupposti di legge.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso la responsabilità aggravata perché non ha ravvisato i relativi presupposti di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Da tanto discende che, anche a voler seguire l’ipotesi proposta dalla ricorrente, la doglianza in esame è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

    La censura sull’interpretazione contrattuale è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la soluzione della Corte territoriale è conforme al principio consolidato relativo ai contratti soggetti a forma scritta ad substantiam.

Massime di principio

  • Nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la comune intenzione delle parti, per gli elementi essenziali del contratto, deve risultare dalle manifestazioni di volontà contenute nel documento; non può essere integrata mediante il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione.
  • Nella cessione di quote di una società di capitali, l’oggetto immediato è la partecipazione sociale, mentre i beni sociali ne costituiscono soltanto l’oggetto mediato. Le carenze o i vizi dei beni sociali non rilevano automaticamente come vizi della partecipazione o del suo valore: assumono rilievo nei limiti delle specifiche garanzie contrattuali o del dolo indicati dalla giurisprudenza richiamata.
  • Quando l’attore chiede l’esecuzione in forma specifica del preliminare, mostrando di voler mantenere fermo il rapporto, il convenuto che intenda far accertare il proprio recesso e il diritto di trattenere la caparra deve proporre tempestivamente una specifica domanda riconvenzionale. In assenza di tale domanda, il giudice non può riconoscere il diritto di trattenere la caparra a titolo definitivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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