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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21768/2019 del 28/08/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Una società in nome collettivo era stata condannata dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2686/2011 passata in giudicato, a rifondere le spese di lite a due creditori. L’esecuzione forzata intrapresa contro la società aveva avuto esito infruttuoso; i creditori avevano quindi ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per le medesime spese nei confronti dei due soci. Questi proposero opposizione, sostenendo che il ricorso monitorio fosse inammissibile per difetto d’interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poiché il titolo formato contro la società avrebbe consentito sia l’esecuzione nei confronti dei soci sia l’iscrizione di ipoteca sui loro beni; contestarono inoltre che le spese del procedimento monitorio potessero gravare su di loro, non avendovi dato causa. Il Tribunale rigettò l’opposizione e li condannò alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 426 del 28 febbraio 2017, accolse parzialmente il gravame: riconobbe l’interesse dei creditori a ottenere un titolo specifico contro i soci per iscrivere ipoteca sui loro beni, escluse la responsabilità aggravata e compensò per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo la restante metà a carico dei soci. In Cassazione i soci formularono due motivi: con il primo denunciarono la violazione degli artt. 2291, 2808 e 2829 c.c. e dell’art. 447 c.p.c., sostenendo che il titolo contro la società fosse già sufficiente e che mancasse l’interesse a un secondo titolo; con il secondo lamentarono, in via principale, l’omessa pronuncia sulla richiesta di escludere dalle spese quelle del procedimento monitorio e, in subordine, la violazione di legge per avere posto tali spese a loro carico, benché il monitorio fosse stato iniziato autonomamente dai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo è infondato: non esiste un divieto generale di duplicazione dei titoli esecutivi; l’interesse a un nuovo titolo va valutato alla luce dei limiti costituiti dalla consumazione dell’azione e dal bis in idem, dall’assenza di un vantaggio giuridico concreto e dall’abuso del diritto o del processo. Nel caso specifico, la sentenza contro la società non consentiva di iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci, sicché i creditori avevano interesse a munirsi di un titolo giudiziale nei loro confronti. La possibilità di eseguire il titolo sociale contro i soci illimitatamente responsabili non comporta infatti la possibilità di iscrivere ipoteca sui loro beni: ai fini ipotecari, il debitore indicato nel titolo deve essere la persona contro la quale è stata pronunciata la condanna. Il secondo motivo è infondato in entrambe le censure: la Corte d’appello aveva implicitamente deciso sulla contestazione delle spese statuendo sulle spese del primo grado; inoltre, poiché i soci erano rimasti soccombenti sulla contestazione dell’ammissibilità della domanda monitoria, la regolazione delle spese era conforme all’art. 91 c.p.c. Non si è provveduto sulle spese di cassazione, data la mancata difesa degli intimati. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l’introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;

    La domanda per ottenere un ulteriore titolo esecutivo è ammissibile se il creditore può ricavarne un vantaggio giuridico concreto; nel caso deciso, il titolo contro i soci permetteva di iscrivere ipoteca sui loro beni, risultato non conseguibile con il titolo formato contro la sola società.

  • art. 1175 c.c.

    il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto

    La possibilità di procurarsi un ulteriore titolo incontra il limite del divieto di abuso del diritto; la decisione non ravvisa tale abuso nel caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto

    La possibilità di procurarsi un ulteriore titolo incontra il limite del divieto di abuso del diritto; la decisione non ravvisa tale abuso nel caso concreto.

  • art. 2818 c.c.

    l’art. 2818 c.c., attribuisce alla sentenza la qualità di titolo per iscrivere ipoteca “sui beni del debitore”, e il “debitore” non può che essere la persona che ha partecipato al giudizio che quella sentenza ha concluso;

    La sentenza è titolo per iscrivere ipoteca sui beni della persona contro la quale è stata pronunciata la condanna; un titolo ottenuto contro una società non consente, per ciò solo, l’iscrizione di ipoteca sui beni personali dei soci.

  • art. 2939, comma 2, c.c.

    l’art. 2939 c.c., comma 2, esige che l’iscrizione dell’ipoteca debba indicare “il debitore”, e questi non può che essere la persona a carico della quale fu pronunciata la condanna contenta nel titolo esecutivo.

    Ai fini dell’iscrizione ipotecaria, il debitore da indicare è il soggetto destinatario della condanna contenuta nel titolo; il titolo contro la società non può essere utilizzato per ipotecare i beni personali dei soci.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, gli odierni ricorrenti avevano invocato l’inammissibilità della domanda monitoria, e rispetto a tale motivo di opposizione rimasero soccombenti: correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha regolato le spese in base al principio di cui all’art. 91 c.p.c..

    La regolazione delle spese del giudizio di opposizione segue la soccombenza sulla domanda o questione proposta; poiché gli opponenti erano rimasti soccombenti sulla contestazione dell’ammissibilità del monitorio, la decisione sulle spese era corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    Il rigetto dell’impugnazione costituisce il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    La disposizione ha introdotto il regime dell’ulteriore contributo unificato applicabile, nel caso deciso, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’ordinamento non opera un divieto generale e assoluto di procurarsi più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito. La possibilità incontra, tuttavia, i limiti della consumazione dell’azione e del bis in idem, della mancanza di un interesse concreto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’abuso del diritto o del processo.
  • Il creditore che possiede un titolo esecutivo può avere interesse a ottenere un ulteriore titolo quando questo gli procuri una tutela o un vantaggio concreto non assicurato dal primo.
  • La sentenza di condanna contro una società di persone può consentire l’esecuzione nei confronti del socio illimitatamente responsabile, fatti salvi i limiti applicabili, ma non è titolo per iscrivere ipoteca sui beni personali del socio: per l’iscrizione ipotecaria il titolo deve contenere la condanna nei confronti del soggetto sui cui beni si intende iscrivere l’ipoteca.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la statuizione sulle spese può costituire decisione implicita sulla relativa censura quando il giudice regoli le spese del grado; la soccombenza sulla contestazione della domanda monitoria giustifica la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniPegno e ipoteca
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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