Cassazione Penale, Sentenza n. 16429/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'annullamento, operato dal Tribunale del Riesame, della contestazione di partecipazione ad una organizzazione eversivo-terroristica (art. 270-bis c.p., capo A). Ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che sussistono gravi indizi di partecipazione in ragione del ruolo degli indagati nella redazione e impaginazione del periodico clandestino Bezmotivny, della pubblicazione di contributi rilevanti di Alfredo Cospito, del presunto rapporto privilegiato tra Cospito e la redazione, dei contatti mediati dal coindagato Fabiani e dell'attività di diffusione internazionale e di proselitismo/reclutamento di giovani. Il ricorrente ha chiesto che fosse ritenuto integrato il cosiddetto "contatto qualificato" con i componenti conosciuti dell'organizzazione FAI/FRI utile a configurare l'art. 270-bis.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., perché il ricorrente ha cumulato contestazioni di inosservanza di legge e vizi di motivazione senza indicare puntualmente le parti della motivazione censurata. Inoltre il motivo è stato considerato manifestamente infondato: consisteva in una mera riconsiderazione critica degli elementi di fatto già valutati dal Tribunale del Riesame, che aveva correttamente distinto tra apologia/istigazione e partecipazione associativa, richiedendo, per l'art. 270-bis, l'esistenza di un contatto operativo o qualificato concreto con l'organizzazione. La Corte ha quindi confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la pubblicazione di materiali e la propaganda non sono di per sé sufficienti per l'imputazione associativa senza elementi che dimostrino il contributo operativo all'organizzazione.
Norme richiamate
comma primo n.1, commi terzo e quarto
Riferito all'apologia e all'istigazione: tali condotte possono integrare reati di propaganda e istigazione ma non equivalgono automaticamente alla partecipazione associativa senza un contatto operativo qualificato
in particolare comma secondo
Per la configurazione della partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo è necessario, anche in sede cautelare, dimostrare un contatto operativo o qualificato con la struttura organizzata; non basta la mera adesione ideologica o attività propagandistica
Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso per cassazione, richiedendo chiarezza nella contestazione dei vizi di legge
Regola i motivi di ricorso e richiede l'indicazione precisa dei vizi dedotti; la loro violazione può comportare l'inammissibilità
art. 41-bis ordinamento penitenziario
citata nel testo in relazione alla condizione di detenzione di Alfredo Cospito
Richiamato solo come contesto sul regime carcerario cui è sottoposto Cospito; non determina di per sé effetti sulla sussistenza del reato associativo degli indagati
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che denuncia vizi di motivazione deve essere specifico: non è ammissibile la contestazione generica o cumulativa senza indicazione puntuale delle parti della motivazione ritenute viziate
- Distinguere chiaramente tra apologia/istigazione (art. 414 c.p.) e partecipazione ad associazione terroristica (art. 270-bis c.p.): la propaganda da sola non prova la partecipazione associativa
- Per configurare l'art. 270-bis è necessario dimostrare, anche in sede cautelare, un contatto operativo o qualificato con la struttura organizzata o con i suoi esponenti noti; elementi meramente ideologici o editoriali sono insufficienti
- La pubblicazione di testi di leader o il riconoscimento del ruolo ideologico di tali figure possono essere indizi rilevanti ma non determinanti: occorrono prove di contributi concreti all'operatività dell'organizzazione (collegamenti, mediazione, logistico-organizzativi)
- Condotte di proselitismo o reclutamento verso i giovani aumentano la rilevanza indiziaria ma devono essere collegate, con prove concrete, alla finalità di rafforzare l'organizzazione specifica per integrare la partecipazione associativa
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