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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09749/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

In occasione delle elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto di Roma, tenutesi il 14 luglio 2022, alcuni avvocati hanno impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense il verbale di proclamazione degli eletti del 28 novembre 2022. In via cautelare hanno chiesto la sospensione del verbale e la prorogatio del precedente Consiglio; nel merito l'annullamento delle elezioni e del verbale limitatamente ai candidati eletti dal Consiglio dell'Ordine di Roma, assumendo che il voto fosse illegittimo perché alcuni consiglieri avevano espresso otto preferenze anziché cinque. Il Consiglio dell'Ordine di Roma ha eccepito la tardività del reclamo e comunque l'infondatezza della doglianza. Il CNF ha respinto il reclamo ritenendo tardiva l'impugnazione e, nel merito, legittimo il sistema di voto. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione della disciplina sulla decorrenza del termine di impugnazione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla proclamazione degli eletti e non dalla pubblicazione dei risultati dello scrutinio; con il secondo hanno denunciato la violazione della disciplina regolamentare sulle preferenze esprimibili, sostenendo che il limite dei due terzi degli eligendi fosse inderogabile e che la previsione che consente più preferenze per entrambi i generi fosse incompatibile e inutile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in mancanza di una norma specifica sul termine per impugnare l'esito delle elezioni del CDD, il dies a quo debba essere individuato nella proclamazione degli eletti, quale atto conclusivo del procedimento elettorale, in analogia con quanto previsto per le elezioni del COA dall'art. 28, comma 12, della legge professionale forense. Ha quindi escluso che la comunicazione dei risultati dello scrutinio o la loro pubblicazione sui siti istituzionali facciano decorrere il termine per impugnare l'atto finale. Tuttavia ha respinto il secondo motivo, affermando che le norme regolamentari sulle preferenze devono essere lette in modo coordinato: il limite dei due terzi costituisce la regola generale, ma può essere derogato quando le preferenze debbano essere destinate ai due generi, purché non si superi il numero complessivo degli eligibili e resti fermo il limite interno dei due terzi per ciascun genere. Poiché nel caso concreto non era contestato che le preferenze fossero destinate a candidati di entrambi i generi, la Corte ha escluso l'illegittimità del voto. Nonostante l'accoglimento del primo motivo, il ricorso è stato complessivamente rigettato; le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 12, L. n. 247/2012

    contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo entro 10 giorni dalla proclamazione

    La proclamazione degli eletti è l'atto conclusivo del procedimento elettorale e costituisce il dies a quo per impugnare i risultati; il criterio è estensibile analogicamente all'elezione dei componenti del CDD.

  • art. 11, commi 5 e 6, Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1

    Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione...; dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento

    La dichiarazione dei risultati e la loro comunicazione/pubblicazione non esauriscono il procedimento; la conclusione coincide con la separata proclamazione degli eletti prevista dal comma 6.

  • art. 4, comma 3, L. n. 113/2017

    le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine

    Il limite dei due terzi delle preferenze è la regola generale del voto.

  • art. 8, comma 2, Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1

    la scheda di voto contenga l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi

    La previsione è compatibile con il limite dei due terzi perché introduce una deroga, nei casi di preferenze destinate a entrambi i generi, senza superare il numero totale degli eleggibili e mantenendo il limite interno per ciascun genere.

  • art. 12, Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1

    le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale

    La rappresentanza di genere opera a livello distrettuale e giustifica la disciplina delle preferenze maggiori quando siano presenti candidature di entrambi i generi.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato dal CNF come possibile termine massimo di sessanta giorni per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo per violazione di legge, ma la Corte non fonda su tale disposizione la soluzione finale.

  • art. 130, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal CNF come parametro analogico per individuare un termine perentorio di dieci giorni nelle controversie elettorali; la Corte non lo assume come base decisiva, privilegiando l'analogia con l'art. 28, comma 12, L. n. 247/2012.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In assenza di una disciplina espressa sul termine di impugnazione dell'esito di un procedimento elettorale, il dies a quo va individuato nell'atto conclusivo del procedimento, e non in atti interni o meramente comunicativi antecedenti, come lo scrutinio o la pubblicazione dei risultati.
  • La possibilità di contestare immediatamente un atto prodromico o la comunicazione dei risultati non comporta, salvo espressa previsione, la decadenza dall'impugnare successivamente l'atto finale del procedimento elettorale.
  • Quando una regolamentazione elettorale prevede un limite generale alle preferenze, tale limite può essere letto in coordinamento con norme speciali che introducano una deroga per esigenze di rappresentanza di genere, purché la deroga non ecceda il numero complessivo degli eleggibili e rispetti limiti interni per ciascun genere.
  • Le norme sul voto e sulle preferenze devono essere interpretate in modo sistematico e funzionale, privilegiando una lettura che concili il limite quantitativo delle preferenze con la finalità di garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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