Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta da un Comune per far accertare la falsità della sottoscrizione del sindaco apposta sull’ultima pagina di un disciplinare d’incarico, documento prodotto dal professionista in un precedente procedimento arbitrale volto al riconoscimento di compensi per progettazione e direzione lavori relativi a opere portuali. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela ritenendo che sulla questione avesse già fatto stato il giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Patti, che aveva dichiarato la competenza del collegio arbitrale sulle domande del professionista e rigettato la riconvenzionale risarcitoria del Comune. La Corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. per la ritenuta esistenza del giudicato esterno nonostante la mancata produzione, in primo grado, dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione in appello della certificazione di passaggio in giudicato delle sentenze richiamate come ostative; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 221 e 808 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto un giudicato implicito sulla validità del disciplinare, desumendolo dal rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria; 4) vizio di motivazione perplessa o incomprensibile in relazione alla diversa copia del disciplinare prodotta nel giudizio precedente; 5) ulteriore vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto preclusa la querela per effetto del giudicato, e non per un preteso riconoscimento tacito del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la motivazione della Corte territoriale non presentava alcuna anomalia motivazionale e il deposito in appello dell’attestazione di cancelleria era stato considerato ammissibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e la relativa documentazione può essere prodotta anche in appello, salvo giudicato interno contrario. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto integralmente le statuizioni passate in giudicato né indicato adeguatamente l’atto. Ha respinto il quarto motivo rilevando che la motivazione della Corte d’appello era comprensibile e che la doglianza mirava in realtà a contestare il contenuto della decisione e non la sua esistenza. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché fondato su un travisamento della ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva affermato che la querela fosse preclusa dal riconoscimento tacito della sottoscrizione, ma dal giudicato formatosi sulla validità del disciplinare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nei giudizi di querela di falso è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero; in cassazione l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti non è sempre necessaria, ma dipende dal potere di impugnazione del P.M. in quel tipo di causa.
richiamato per affermare l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero nelle cause di querela di falso.
le funzioni del pubblico ministero sono soddisfatte dalla comunicazione o trasmissione degli atti al procuratore generale presso il giudice ad quem quando il P.M. non abbia autonoma facoltà di impugnazione.
l’integrazione del contraddittorio in impugnazione è necessaria solo nelle cause in cui il pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione.
per il giudizio di cassazione, la comunicazione degli atti al procuratore generale assicura il corretto intervento del P.M.
la comunicazione del decreto di fissazione in camera di consiglio soddisfa, nel caso concreto, l’adempimento relativo al contraddittorio anche verso il P.M.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; è denunciabile soltanto in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la riformulazione del 2012 riduce il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
richiamato come canone ermeneutico per interpretare la portata dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
non impedisce la produzione in appello della certificazione attestante il passaggio in giudicato di una sentenza, quando si tratta di documento rilevante per il giudicato esterno rilevabile d’ufficio.
il giudicato, anche esterno, vincola le parti e il giudice; la sua forza preclusiva riguarda anche le questioni presupposte deducibili nel precedente giudizio.
richiamato solo nel motivo di ricorso per contestare la portata della preclusione derivante dal precedente giudicato in materia arbitrale.
l’attestazione di cancelleria è necessaria per provare la certezza della formazione del giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, perché risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla certezza delle situazioni giuridiche.
- La documentazione necessaria a provare il giudicato esterno, compresa l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato, può essere prodotta anche in appello; il divieto di nuove prove ex art. 345 c.p.c. non opera nei limiti in cui la produzione sia funzionale all’accertamento di un giudicato rilevabile d’ufficio.
- Nel giudizio di cassazione, chi contesta l’esistenza o l’interpretazione del giudicato esterno deve rispettare l’onere di autosufficienza, riproducendo nel ricorso il testo rilevante della decisione invocata o contestata, non essendo sufficiente il richiamo a stralci motivazionali.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è confinato alle anomalie che impediscono di riconoscere l’esistenza stessa della motivazione; non sono più sindacabili la mera insufficienza o la contraddittorietà logica della motivazione, se essa resta comprensibile.
- Quando la Corte di merito fonda l’inammissibilità di una querela di falso sul giudicato formatosi su una decisione precedente, la censura che attribuisce alla sentenza impugnata una diversa ratio decidendi è inammissibile se muove da un travisamento del contenuto effettivo della motivazione.
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