Cassazione Civile, Ordinanza n. 07254/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di demolizione proposta dal proprietario confinante contro il vicino, ritenendo illegittima la sopraelevazione del tetto realizzata sul fabbricato posto in un immobile sito in contrada Punta Braccetto di Ragusa, perché eseguita in violazione delle distanze dal confine previste dallo strumento urbanistico. Il Tribunale aveva ordinato la demolizione della sopraelevazione e condannato il convenuto al risarcimento del danno. In appello, il soccombente aveva contestato che l'intervento edilizio dovesse essere assoggettato alla disciplina del PRG vigente al momento della sopraelevazione, sostenendo invece l'applicabilità del regime urbanistico esistente quando furono costruiti i piani sottostanti e deducendo che non vi fosse un aumento di superficie o volume. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell'art. 873 c.c. e della normativa urbanistica regionale, con omesso esame di fatto decisivo, per sostenere la legittimità delle modifiche delle falde del tetto in base al precedente regime; violazione degli artt. 873 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., insistendo sulla conformità al piano regolatore precedente; violazione degli artt. 873 e 875 c.c., dell'art. 9 d.m. 1444/1968 e dell'art. 111 Cost., deducendo che il PRG del 1974 non prevedeva un distacco assoluto dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva confermato in fatto la natura dell'opera come sopraelevazione con aumento di superficie e volumetria. Sul piano di diritto ha affermato che una sopraelevazione di tale tipo deve essere considerata nuova costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze legali vigente al momento della sua realizzazione, senza poter invocare né il diritto di prevenzione relativo al fabbricato originario né la normativa applicabile alla costruzione preesistente. Ha quindi confermato il principio secondo cui l'opera andava arretrata sino alla distanza di 5 metri dal confine prevista dal PRG del 2003. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, ed è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni e dal confine; la Corte ribadisce che la sopraelevazione, quale nuova costruzione, deve rispettare la disciplina vigente al momento della sua realizzazione.
art. 4 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71
invocato dal ricorrente nel tentativo di giustificare l'opera sulla base della disciplina urbanistica regionale precedente.
richiamato nel motivo per denunciare un asserito errore nella valutazione del fatto e della prova.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in ordine alla conformità dell'opera alle distanze legali.
artt. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per rilevare che la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle questioni di fatto relative alla natura e consistenza delle opere.
richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze e del regime di prevenzione tra fabbricati.
art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
richiamato dal ricorrente come parametro sulle distanze edilizie.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisi profili di fondatezza.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- La sopraelevazione di un fabbricato preesistente, quando comporti incremento di superficie o volumetria, integra una nuova costruzione e deve rispettare la disciplina delle distanze legali vigente al momento della sua esecuzione.
- Non è consentito invocare, per giustificare una sopraelevazione successiva, né il regime urbanistico applicabile all'edificio originario né il diritto di prevenzione maturato per il fabbricato sottostante.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle questioni di fatto relative alla natura e consistenza dell'opera, il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per una nuova rivalutazione del materiale istruttorio se la censura si risolve in una diversa lettura dei fatti.
- In materia di distanze edilizie, la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione prevale su ogni argomento fondato sulla mera continuità strutturale con il manufatto preesistente, se l'opera modifica in senso apprezzabile sagoma, superficie o volumetria.
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