Cassazione Civile, Ordinanza n. 02533/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un impianto di cogenerazione installato nell’edificio condominiale e dal contratto di somministrazione di energia elettrica e termica ceduto alla società resistente insieme ai macchinari. Il condominio ha agito per ottenere la risoluzione del contratto, deducendo una serie di interruzioni del servizio verificatesi nel giugno 2018, nell’agosto 2018 e nell’ottobre 2018, con conseguenti disservizi essenziali: assenza di acqua calda sanitaria, riscaldamento ed energia elettrica, oltre a blocco di cancelli, illuminazione e allagamento del piano interrato. In appello il condominio ha insistito sulla gravità degli inadempimenti e sulla non imputabilità al proprio comportamento delle interruzioni, contestando anche l’applicazione dell’art. 1228 c.c. rispetto ai soggetti della filiera energetica. Ha inoltre censurato la dichiarata tardività dell’allegazione di un ulteriore episodio di interruzione nel 2019. La società ha resistito, sostenendo che alcuni disservizi dipendevano da problemi a monte con il fornitore/grossista e che, comunque, non era integrato un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione. In cassazione il condominio ha proposto otto motivi, tutti imperniati su violazione di legge, errori nella ripartizione dell’onere della prova, mancata imputazione degli inadempimenti alla società, errata valutazione della gravità complessiva, violazione del principio di non contestazione e tardività delle allegazioni relative ai fatti del 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi: il primo perché mirava in realtà a un riesame del bilanciamento dei comportamenti delle parti e della gravità dell’inadempimento; il secondo perché, per l’episodio del 10 ottobre 2018, ha confermato che un disservizio imputabile al fornitore a monte non comporta responsabilità della mera società di compravendita dell’energia ex art. 1228 c.c.; il terzo perché l’allegazione di un nuovo episodio del 2019 introduceva un fatto costitutivo diverso e tardivo, quindi inammissibile per preclusione; il quarto perché la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il quinto perché non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. ma solo contestazione della valutazione delle prove; il sesto perché non era stata censurata la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di un inadempimento grave; il settimo perché la motivazione sull’episodio del 1° agosto 2018 era congrua e non apparente; l’ottavo perché il ricorso non trascriveva gli atti necessari a verificare l’asserita erronea applicazione del principio di non contestazione. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato il rito introduttivo originariamente utilizzato dal condominio per chiedere la risoluzione del contratto
la società che si limita alla mera compravendita dell’energia non risponde del fatto del gestore della rete o del fornitore a monte, se questi non sono suoi ausiliari nel senso tecnico della norma
richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale, ma la Corte ha escluso che i motivi dimostrassero una sua violazione
invocato dal ricorrente in relazione all’impossibilità della prestazione, ma non ritenuto decisivo
richiamato per il dovere di buona fede e collaborazione tra contraenti
richiamato quale base della domanda di risoluzione per inadempimento
la Corte ribadisce che la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito
richiamato in relazione all’eccezione di inadempimento e al necessario giudizio comparativo dei comportamenti
richiamato dal ricorrente quale norma propria della somministrazione e della rilevanza delle irregolarità del servizio
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta le prove o la loro attendibilità
invocato per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era pronunciato sulle domande ed eccezioni
la dedotta violazione non sussiste se la censura riguarda il diverso peso attribuito alle prove; il vizio ricorre solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti
richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito
richiamato insieme al vizio di motivazione, ma escluso per mancanza di motivazione apparente
richiamato per la rimessione in termini in relazione a fatti sopravvenuti dopo le preclusioni
le memorie successive non possono essere usate per introdurre nuovi fatti costitutivi o nuove cause petendi oltre le preclusioni processuali
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio costituzionale
norma evocata per articolare i motivi di ricorso, tutti respinti o dichiarati inammissibili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione, la risoluzione può essere pronunciata solo se l’inadempimento dedotto è di non scarsa importanza; tale valutazione richiede un apprezzamento complessivo dei comportamenti delle parti ed è riservata al giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La violazione dell’art. 1228 c.c. presuppone che il terzo autore dell’inadempimento sia un vero ausiliario del debitore, cioè soggetto inserito nella sua organizzazione e sottoposto ai suoi poteri di direzione e controllo; non risponde ex art. 1228 c.c. il mero venditore di energia per disservizi imputabili alla rete o al fornitore a monte, se tali soggetti non sono suoi ausiliari.
- In presenza di preclusioni processuali, l’attore non può introdurre con memorie successive un fatto costitutivo nuovo e autonomo rispetto a quelli allegati nell’atto introduttivo; ciò integra una nuova causa petendi e rende la deduzione tardiva e inammissibile.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri la regola di distribuzione dell’onere della prova; non ricorre, invece, quando la censura investe il diverso apprezzamento del materiale probatorio o la maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
- La dedotta violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente per cassazione trascriva gli atti processuali necessari a verificare le allegazioni e le contestazioni su cui il giudice di merito ha fondato il proprio accertamento; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il giudice può ritenere che alcune interruzioni del servizio non siano idonee, singolarmente o complessivamente considerate, a integrare un grave inadempimento, purché dia conto del ragionamento seguito e delle risultanze istruttorie, senza che ciò comporti omessa pronuncia o motivazione apparente.
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