Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un correntista contro una banca per la restituzione di somme addebitate su vari conti correnti, con contestazione di clausole ritenute nulle e richiesta di risarcimento del maggior danno. In primo grado la banca fu condannata a restituire una somma limitata a un solo conto; in appello la decisione fu parzialmente riformata. Nel frattempo il cliente era deceduto e l'avvocato del primo grado, asseritamente creditore di compensi professionali e antistatario per parte di essi, intervenne in proprio in appello per resistere all'impugnazione della banca, sostenendo di avere un interesse autonomo a mantenere fermo il capo sulle spese e a non perdere la possibilità di soddisfarsi su quanto liquidato. La Corte d'appello dichiarò inammissibile il suo intervento. Nel ricorso per cassazione l'avvocato dedusse: violazione degli artt. 81 e 93 c.p.c. e di norme costituzionali, sostenendo che agiva per un proprio diritto e che la riforma della sentenza avrebbe inciso sul suo credito professionale; violazione degli artt. 105 e 100 c.p.c., assumendo che anche l'interventore adesivo ha interesse alla statuizione sulle spese; erronea applicazione dell'art. 2049 c.c., richiamando un precedente sugli obblighi della parte verso il difensore; violazione dell'art. 344 c.p.c. e illegittimità costituzionale della disciplina sull'intervento del terzo in appello; infine violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. in punto spese del grado, sostenendo che, se il suo intervento fosse stato ammesso, non avrebbe dovuto essere condannato alle spese o comunque queste avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'avvocato non poteva intervenire in appello perché il suo interesse era solo di fatto e riflesso: egli non faceva valere un diritto autonomo incompatibile con la situazione decisa in primo grado, ma soltanto la speranza di conservare fermo un capo di condanna alle spese utile a soddisfare il proprio credito verso il cliente. Pertanto l'intervento era, al più, adesivo dipendente e inammissibile in appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c. La Corte ha anche chiarito che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non muta tale conclusione, perché il difensore distrattario può agire nei limiti e nei modi propri del rapporto con il cliente e, se del caso, impugnare solo la pronuncia sulla distrazione in sé. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'art. 511 c.p.c. e manifestamente infondate le questioni costituzionali. È stata infine ritenuta inammissibile la censura sulle spese del grado, sia perché conseguente al rigetto dei motivi precedenti, sia perché non risultava una condanna alle spese della parte integralmente vittoriosa e perché la mancata compensazione non richiede motivazione specifica. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché la banca è rimasta intimata, ma è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Fuori dei casi previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui; l'intervento del difensore non può servire a tutelare solo un interesse riflesso al soddisfacimento del credito professionale verso il cliente.
La distrazione delle spese attribuisce al difensore un rapporto autonomo nei limiti della somma liquidata, ma non gli consente di intervenire in appello per sostenere il merito della controversia; la sua posizione resta accessoria e, in linea generale, subisce gli effetti della riforma della sentenza.
L'interesse ad agire o a intervenire deve essere giuridicamente rilevante e non meramente di fatto; il solo interesse a conservare un capo sulle spese non basta a legittimare l'intervento.
La disciplina dell'intervento non consente di estendere la legittimazione processuale a chi non faccia valere un diritto autonomo sul bene della vita oggetto del giudizio.
L'intervento in appello è ammissibile solo per il terzo che sarebbe legittimato all'opposizione di terzo; non è consentito l'intervento adesivo dipendente del semplice creditore di una parte.
L'intervento del terzo in appello è ammesso quando la posizione sia assimilabile all'opposizione di terzo ordinaria o revocatoria, cioè quando il terzo faccia valere un diritto autonomo o deduca dolo/collusione ai suoi danni.
La censura per violazione delle regole sulle spese è scrutinabile solo in casi specifici; non è configurabile una doglianza sulla mancata compensazione come vizio autonomo.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice; non occorre motivare il mancato esercizio del potere di compensazione.
Richiamato solo nel motivo sulle spese, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Nel giudizio di merito era stata chiesta anche la condanna al maggior danno da ritardo, ma tale profilo non è stato oggetto della decisione di legittimità.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla questione processuale trattata.
La disciplina dell'intervento del creditore nell'espropriazione non è rilevante per giustificare l'intervento autonomo in appello nel giudizio di cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali della soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'intervento volontario in appello è ammissibile solo se il terzo fa valere un diritto autonomo incompatibile con la situazione accertata in primo grado, o se è legittimato a un'opposizione di terzo; non basta un interesse di fatto alla conferma della decisione favorevole a una delle parti.
- Il creditore di una parte che miri soltanto a conservare fermo il capo sulle spese processuali, in funzione del soddisfacimento del proprio credito, non assume per ciò solo la qualità di interveniente autonomo: la sua è una posizione adesiva dipendente, inammissibile in appello.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non trasforma il difensore in parte del giudizio sul merito e non gli attribuisce, di regola, legittimazione ad impugnare o a resistere all'impugnazione; egli può far valere solo contestazioni riguardanti la pronuncia di distrazione in sé.
- La mancata compensazione delle spese non richiede una motivazione specifica, poiché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice; è invece la compensazione eventualmente disposta a dover essere giustificata.
- Le questioni di legittimità costituzionale che contestano in modo generico la disciplina dell'intervento del terzo in appello non sono idonee a superare il sistema processuale che riserva al terzo tutele diverse e più limitate rispetto alle parti originarie.
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