Cassazione Penale, Sentenza n. 9521/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. disponendo nei suoi confronti la misura interdittiva (divieto di esercitare attività nel settore delle autoscuole e di assumere cariche direttive per 12 mesi) in relazione a reati tra cui associazione a delinquere e concorso in falso mediante induzione del pubblico ufficiale. I principali motivi di ricorso erano: 1) illegittimità per avere il G.I.P. applicato una misura diversa (interdittiva) da quella richiesta dal P.M. (coercitiva); 2) inutilizzabilità di atti successivi al termine previsto dall'art. 407 c.p.p.; 3) incompetenza territoriale dell'autorità di Reggio Calabria; 4) insufficienza e carenza di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione e al concorso del pubblico ufficiale; 5) mancanza di attualità delle esigenze cautelari considerato che i fatti principali erano del 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la misura interdittiva applicata dal G.I.P. non costituisce applicazione di una misura piu grave rispetto a quella richiesta poiché le misure coercitive e interdittive incidono su libertà diverse e, sistematicamente, la misura interdittiva è meno afflittiva; gli atti compiuti dopo il termine di iscrizione non sono automaticamente inutilizzabili ai fini della valutazione cautelare, potendo il giudice valorizzare anche comportamenti e accertamenti rilevanti per la prognosi di pericolosità; la competenza territoriale di Reggio Calabria è correttamente individuata essendo il reato di falso per induzione (artt. 48-479 c.p.) concretamente contestato e ritenuto più grave del reato associativo; risultano sussistenti gravi indizi sia per l'associazione a delinquere che per il concorso del funzionario della Motorizzazione, nonché la attualità delle esigenze cautelari alla luce di fatti analoghi emersi nel 2019. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61 c.1 n.2 c.p.; artt. 48, 110, 476, 479, 482 c.p.
Le norme penali sono richiamate per la qualificazione dei reati contestati: associazione a delinquere e, in particolare, il falso per induzione del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479) con concorso di più soggetti (art. 110). L'art. 482 è invocato in sede di determinazione delle pene potenziali.
art. 290 c.p.p. in relazione all'art. 310 c.p.p.
Richiamate nella censura sulla possibilità che il G.I.P. applichi misura diversa da quella richiesta dal P.M.; la Corte conferma l'orientamento secondo cui il G.I.P. non può applicare una misura piu grave di quella richiesta, salvo che si tratti di misure di diversa natura che incidono su libertà diverse (coercitive vs interdittive).
Richiamato in relazione alla nullità assoluta che si configura se il G.I.P. applica una misura più grave di quella richiesta dal P.M.; la Corte però ha ritenuto il caso assente perché la misura interdittiva è diversa e meno afflittiva rispetto a quella coercitiva richiesta.
Richiamato nella doglianza sulla presunta inutilizzabilità di atti compiuti oltre il termine di iscrizione; la Corte ha stabilito che, ai fini cautelari, il giudice può utilizzare anche elementi successivi e non integralmente coincidenti con il termine di iscrizione qualora rilevanti per la valutazione della pericolosità e dell'attualità delle esigenze cautelari.
Citato come riferimento per il criterio cui il giudice cautelare deve attenersi nella valutazione della personalità e della prognosi di pericolosità; la Corte conferma che tale valutazione può fondarsi su atti e comportamenti anche non costituenti reato accertato giudizialmente.
Richiamato per il principio che il G.I.P. interviene nei limiti delle istanze di parte; collegato al divieto di applicare misure più gravi rispetto a quelle richieste dal P.M.
art. 13 Cost.
Richiamato per sottolineare la diversa incidenza costituzionale delle misure che limitano la libertà personale rispetto a quelle che incidono su altre libertà (le interdittive non incidono sulla libertà personale garantita dall'art.13).
Menziionato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa del falso; la Corte però ha ritenuto non pertinente l'art.483 rispetto alla fattispecie concreta, che configura il falso di pubblico ufficiale per induzione (artt.48 e 479).
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso che il ricorrente doveva rispettare in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti.
Massime di principio
- La distinzione tra misure coercitive e misure interdittive è rilevante: il divieto di esercitare attività professionali (misura interdittiva) non è considerato automaticamente più afflittivo di misure coercitive personali e pertanto non sempre configura il divieto per il G.I.P. di applicare una misura diversa da quella richiesta dal P.M.
- Per la valutazione cautelare della pericolosità e dell'attualità delle esigenze cautelari il giudice può valorizzare anche atti, accertamenti e comportamenti successivi o non formalmente definiti in precedenti atti, se questi documentano una condotta sistematica e ripetuta.
- La competenza territoriale per le misure cautelari si valuta avendo riguardo a tutti i reati connessi nel procedimento; la qualificazione concreta del fatto (es. falso per induzione del pubblico ufficiale) può determinare la prevalenza di quel reato ai fini della competenza.
- Per configurare l'associazione a delinquere è necessario un quadro indiziario che evidenzi organizzazione di mezzi e persone, condivisione del programma criminoso e contributi concreti; elementi come la fornitura o l'ideazione di strumenti fraudolenti e la comunanza di interessi con il dominus del sodalizio possono costituire indizi significativi.
- Quando il reato di falso è realizzato mediante l'induzione in errore del pubblico ufficiale, la fattispecie va inquadrata negli artt. 48 e 479 c.p. e non nell'art. 483; la differente qualificazione può avere conseguenze sulla gravità della pena e sulla valutazione cautelare.
- In impugnazioni cautelari è fondamentale contestare in modo specifico e circostanziato ciascun elemento probatorio ed il nesso temporale con le esigenze cautelari; argomentazioni generiche o non provate tendono a essere respinte.
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