Cassazione Civile, Ordinanza n. 23958/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un'autovettura. Alla cessazione del rapporto, la società concedente ha agito per ottenere il pagamento di somme correlate ai danni riscontrati sulla carrozzeria del veicolo restituito. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha respinto il gravame degli utilizzatori. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell'art. 633 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. in più profili; violazione delle tariffe forensi. La controricorrente ha eccepito l'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, notificato via PEC ma depositato oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. Inoltre, la Corte rileva che i motivi si fondavano su documenti e atti del merito non adeguatamente riprodotti e localizzati nel ricorso, con censure anche dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e una nuova valutazione della mancata ammissione della CTU, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito dell'originale oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando che il deposito era stato effettuato dopo il ventesimo giorno dall'ultima notificazione e che il richiamo alla disciplina del servizio postale non era estensibile al deposito tramite corriere privato. Ha inoltre osservato, in via ulteriore e assorbita, che il ricorso era anche inammissibile per difetto di autosufficienza e per la sostanziale richiesta di riesame del merito e delle prove. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per indicare la forma della sentenza d'appello impugnata
invocato dai ricorrenti con riferimento al procedimento monitorio, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso
richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta non idoneamente proposta e comunque diretta a una rivalutazione del merito
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi per violazione di legge
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non già insufficienza o contraddittorietà della motivazione
i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione sono indefettibili a pena di inammissibilità
il deposito dell'originale del ricorso deve avvenire nel termine perentorio; il tardivo deposito comporta improcedibilità
art. 3 L. n. 59 del 1979
la disciplina della data di deposito alla spedizione vale per il servizio postale e non è estensibile alla consegna tramite corriere privato
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata per la modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato
Cass. 6/5/2020, n. 8513
richiamata a sostegno del principio sulla non estensibilità del regime del servizio postale al corriere privato
Cass. Sez. Un. 21/6/1995, n. 7013
richiamata per delimitare l'ambito applicativo della regola sul deposito alla spedizione
Cass. Sez. Un. 27/12/2019, n. 34469
richiamata sul requisito di specificità/autosufficienza del ricorso
Cass. Sez. Un. 19/4/2016, n. 7701
richiamata sul requisito di specificità/autosufficienza del ricorso
Cass. Sez. Un. 7/4/2014, n. 8053
richiamata per definire il perimetro del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il mancato deposito dell'originale nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.
- La regola secondo cui, per il servizio postale, il deposito si considera avvenuto alla data di spedizione non si estende alla trasmissione o consegna tramite corriere privato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti del merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne con precisione localizzazione e acquisizione, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile, concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non già l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la semplice contestazione della valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa scelta tra le prove già apprezzate dal giudice di merito.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica non è utilmente censurabile se la doglianza mira in sostanza a sostituire la valutazione del giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi sul difetto di elementi probatori offerti dalla parte richiedente.
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