Cassazione Civile, Ordinanza n. 13146/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La richiedente aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Genova che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale, comprensivo delle domande di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale. Nel merito dei motivi, la ricorrente contestava la ritenuta tardività dell’impugnazione sostenendo che la notifica del provvedimento della Commissione non si fosse perfezionata il 18 ottobre 2023: a suo dire, l’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. 25/2008 sarebbe stato applicato in modo errato perché riguarda l’ipotesi di domicilio inesistente o sconosciuto, non quella di mera temporanea irreperibilità; inoltre mancava l’avviso previsto dal comma 3-quinquies dello stesso articolo. Con il secondo motivo denunciava anche la violazione dell’art. 8 l. 890/1992 e degli artt. 140 e 143 c.p.c., lamentando l’erronea applicazione della procedura notificatoria speciale e accelerata.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei due motivi sulla tempestività della notifica del diniego, perché ha ritenuto il ricorso per cassazione inammissibile per un vizio originario della procura speciale. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale data. Nel caso concreto, la procura, pur recando data successiva al provvedimento impugnato, non conteneva alcuna formula idonea a certificare che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del decreto, limitandosi alla sola autentica della firma. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese per mancata costituzione del Ministero, ma con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 3-ter, d.lgs. 25/2008
la ricorrente ne contestava l’applicazione al caso di temporanea irreperibilità, mentre il Tribunale lo aveva ritenuto applicabile alla notifica del provvedimento della Commissione territoriale; la Corte non decide sul punto per l’inammissibilità del ricorso
art. 11, comma 3-quinquies, d.lgs. 25/2008
invocato per sostenere la mancanza del previo avvertimento al richiedente circa le modalità di notifica in caso di inidoneità del domicilio
art. 8, l. 890/1992
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni postali e irreperibilità
richiamati dal ricorrente come regole notificatorie ordinarie che avrebbero dovuto trovare applicazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per il primo motivo di ricorso, qualificato come nullità del provvedimento impugnato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
procedura accelerata seguita nel giudizio di legittimità con proposta di definizione anticipata
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
per i ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere posteriore alla comunicazione del decreto e il difensore deve certificare espressamente la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità
richiamato nel confronto tra disciplina ordinaria della procura e disciplina speciale
richiamato nel confronto tra disciplina ordinaria della procura e disciplina speciale
richiamato dal Tribunale per il computo del termine di impugnazione
citato con riferimento alla possibilità per il Ministero di depositare solo nota per l’eventuale partecipazione all’udienza
"Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500 e non superiore ad euro 5.000"
in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, configurando una forma codificata di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione è soggetta a un requisito di specialità: deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità.
- La sola autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura; la certificazione deve risultare in modo esplicito e contestuale al conferimento della procura.
- La mancanza originaria della certificazione della data di rilascio della procura speciale non è sanabile con un adempimento postumo, perché la funzione certificatoria si collega al momento del conferimento.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., può applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. quale conseguenza tipizzata dell’abuso del processo.
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