Cassazione Civile, Ordinanza n. 14883/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra vicini di fabbricato. I proprietari di un immobile hanno convenuto in giudizio le proprietarie dell'edificio adiacente chiedendo, da un lato, la demolizione del tetto/sottotetto realizzato ex novo perché costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme urbanistiche e civilistiche sulle distanze tra edifici; dall'altro, l'eliminazione di una veduta esercitata dalla porzione del tetto trasformata in balcone mediante apposizione di una ringhiera. Il tribunale ha ordinato la demolizione integrale del sottotetto per violazione della distanza di 10 metri dal confine/tra fabbricati; la corte d'appello ha confermato tale statuizione e, accogliendo l'appello incidentale degli attori, ha anche imposto la rimozione della veduta mediante pannello opaco oppure eliminazione/arretramento della ringhiera. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 d.m. 1444/1968, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il sottotetto fosse un mero volume tecnico, privo di autonomia funzionale e non computabile ai fini delle distanze; 2) violazione dell'art. 134 del regolamento edilizio comunale e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la distanza di 10 metri tra pareti finestrate non fosse applicabile perché gli edifici erano adiacenti e non antistanti; 3) erronea regolamentazione delle spese di lite e della c.t.u.; 4) omesso esame di fatto decisivo in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale, contestando l'esistenza di una veduta in senso tecnico e sostenendo che la ringhiera fosse collocata solo per ragioni di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, motivando in modo congruo che il sottotetto costituiva una nuova costruzione e non un mero volume tecnico, poiché presentava dimensioni e funzione autonoma, con aumento della superficie e della volumetria dei piani sottostanti. Ha respinto il secondo motivo osservando che la distanza legale tra pareti finestrate operava anche nel caso di edifici adiacenti, essendo sufficiente che la nuova costruzione fosse antistante alla veduta dell'immobile preesistente; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva esaminato il fatto decisivo. Ha rigettato anche il quarto motivo, confermando che la collocazione della ringhiera aveva creato una veduta a distanza non legale e che le esigenze di sicurezza potevano essere soddisfatte con soluzioni alternative, come l'arretramento della ringhiera. Di conseguenza ha ritenuto corretta anche la regolazione delle spese di primo e secondo grado e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La distanza legale tra costruzioni va applicata alla luce della qualificazione dell'opera come nuova costruzione; un manufatto che non sia mero volume tecnico e che aumenti superficie e volumetria dei piani sottostanti rientra nel computo delle distanze.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate si applica anche quando solo una delle pareti sia finestrata e anche se gli edifici sono adiacenti, purché la nuova costruzione sia antistante alla veduta del fabbricato preesistente.
art. 134 regolamento edilizio comunale di San Salvatore di Fitalia
La norma regolamentare, richiamando l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, impone la distanza minima anche nel caso concreto esaminato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso era stato formalmente denunciato per violazione di legge, ma i motivi riguardavano in sostanza accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti ristretti previsti dalla giurisprudenza; nel caso concreto non era configurabile, anche per l'effetto della doppia conforme.
In presenza di doppia conforme non è proponibile in cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
Nel regime previgente alla riforma del 2009, il fatto allegato può dirsi pacifico solo se esplicitamente ammesso o comunque incompatibile con la difesa avversaria; la mera mancata contestazione non basta.
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di distanze legali tra fabbricati, il sottotetto o copertura realizzati ex novo integrano una nuova costruzione se determinano aumento della superficie esterna o della volumetria dei piani sottostanti; non vale la qualificazione di volume tecnico quando l'opera abbia autonomia funzionale, anche potenziale, rispetto alla costruzione principale.
- La valutazione sulla natura dell'opera edilizia e sulla sua incidenza sulle distanze costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non apparente.
- La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ex d.m. n. 1444/1968 opera anche se le costruzioni sono adiacenti e anche quando la parete finestrata sia solo una delle due, essendo sufficiente l'antistante contrapposizione della nuova opera rispetto alla veduta dell'edificio preesistente.
- Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio non vincolano il giudice, che può discostarsene con motivazione logica e coerente fondata sulle risultanze processuali; la consulenza di parte ha valore di mera allegazione difensiva e non richiede confutazione specifica se il convincimento del giudice è fondato su argomenti incompatibili.
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 115 c.p.c., il fatto allegato non diventa pacifico per la sola mancata contestazione, occorrendo un'esplicita ammissione o una difesa logicamente incompatibile con il suo disconoscimento.
- In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specifiche diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, unitamente al principio di causalità, e la parte che risulta soccombente nel giudizio di legittimità può essere gravata anche dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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