Cassazione Civile, Ordinanza n. 21297/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, ravvisata la sola questione ancora controversa nell’appello incidentale dell’Ufficio, ha dichiarato l’inammissibilità di tale appello incidentale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per la peculiarità delle questioni trattate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 per Irpef, Irap, Iva, sanzioni e accessori. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, fondato soprattutto sulla ritenuta carenza di legittimazione del funzionario sottoscrittore. In appello il contribuente aveva impugnato solo il capo sulle spese, ma aveva omesso di depositare l’atto di appello presso la segreteria della commissione che aveva emesso la sentenza; all’udienza aveva quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità del proprio gravame e, in via difensiva, aveva eccepito l’inammissibilità anche dell’appello incidentale dell’Ufficio per il medesimo difetto di deposito. La CTR, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile l’appello principale ma aveva ritenuto ammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che anche l’appello incidentale avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria della commissione di primo grado e quindi essere dichiarato inammissibile; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, ribadendo la tesi dell’invalidità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione di legge; violazione di legge
È il parametro processuale invocato per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
a pena d'inammissibilità dell'appello
Il deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è requisito di ammissibilità quando l’appello non sia notificato tramite ufficiale giudiziario; l’onere vale anche per l’appello incidentale, per ragioni di parità delle parti e per evitare erronee attestazioni di giudicato.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
tramite il richiamo all'art. 22, comma 1
Il termine per il deposito dell’appello presso la segreteria del giudice ad quem è ricondotto al termine perentorio di trenta giorni richiamato dalla disciplina del deposito del ricorso introduttivo.
art. 53, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
subito dopo il deposito del ricorso in appello
La richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della segreteria del giudice di appello non sostituisce né rende superfluo il deposito presso la segreteria del giudice di primo grado, perché è successiva alla costituzione dell’appellante e non assicura la tempestiva notizia dell’impugnazione.
l'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
La notifica dell’impugnazione a mezzo ufficiale giudiziario assicura direttamente la tempestiva conoscenza dell’impugnazione al giudice di primo grado, giustificando l’operatività del diverso regime del deposito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
generale richiamo alle norme del codice di procedura civile
Consente l’applicazione al processo tributario della disciplina codicistica richiamata.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la norma invocata dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento; la Corte non la esamina nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 6 CEDU
La Corte richiama il principio per cui la CEDU non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, sicché l’eliminazione legislativa del deposito per gli appelli successivi al 13 dicembre 2014 opera secondo il principio tempus regit actum.
art. 36 d.lgs. n. 175 del 2014
Ha eliminato il deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, ma con efficacia non retroattiva, applicabile agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, se l’appello non è notificato a mezzo ufficiale giudiziario, il deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è un adempimento essenziale ai fini dell’ammissibilità del gravame ed è soggetto a termine perentorio.
- L’onere di deposito previsto per l’appello principale si estende anche all’appello incidentale, poiché la disciplina mira a garantire parità tra le parti e a prevenire il rilascio di attestazioni di passaggio in giudicato non corrette.
- La richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della segreteria del giudice di appello non sostituisce il deposito presso il giudice di primo grado, perché interviene solo dopo la costituzione dell’appellante e non assicura una notizia tempestiva dell’impugnazione.
- La sopravvenuta abrogazione dell’onere di deposito per gli appelli tributari non ha efficacia retroattiva e si applica solo agli atti di impugnazione notificati dal 13 dicembre 2014, in base al principio tempus regit actum.
- Quando è accolto il motivo che investe la questione preliminare della proponibilità dell’impugnazione, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti se la decisione risolutiva rende inutile l’esame del merito residuo.
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