Cassazione Civile, Ordinanza n. 24554/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un'area confinante nei confronti del condominio, assumendo che durante una potatura eseguita da una ditta incaricata dal condominio sarebbero state tagliate ed estirpate numerose piante anche nella sua proprietà. Il tribunale aveva deciso e la corte d'appello aveva poi esaminato il gravame; dopo avere accolto il motivo di nullità della sentenza di primo grado per essere stata resa prima della scadenza del termine per le memorie di replica, la corte territoriale ha comunque rigettato la domanda risarcitoria perché ha ritenuto non provato il danno. In particolare ha giudicato non idonei i verbali di sommarie informazioni e le fotografie prodotte, ha reputato irrilevante la prova testimoniale richiesta perché diretta solo a provare l'intervento di potatura e non il danneggiamento della vegetazione confinante, ha negato la consulenza tecnica d'ufficio per il suo carattere esplorativo e ha ritenuto inammissibile in appello un documento scientifico perché tardivamente prodotto. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: il primo denuncia omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., assumendo che la corte d'appello non avrebbe consentito di ricavare la ratio decidendi e avrebbe illegittimamente negato l'ingresso alla prova testimoniale e alla CTU; il secondo denuncia, in via subordinata, violazione dell'art. 244 c.p.c. per mancata ammissione di capitoli di prova ritenuti invece specifici e articolati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come vizio motivazionale e violazione di legge, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito sulla rilevanza e sull'attitudine dimostrativa delle prove, giudizio che era stato invece adeguatamente motivato dalla corte d'appello. La motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti e il diniego delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio era sorretto da argomentazione non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
omissione di motivazione o insufficienza della stessa
La censura di motivazione è ammissibile solo se si traduce in una vera violazione processuale costituzionalmente rilevante; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.
La motivazione mancante o meramente apparente integra un vizio denunciabile, ma solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La dedotta violazione delle presunzioni non è stata accolta perché la decisione di merito aveva già escluso, con motivazione logica, la prova dei fatti costitutivi del danno.
La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato l'irrilevanza dei capitoli articolati.
Nel giudizio d'appello è inammissibile la produzione documentale tardiva se la parte non dimostra di non aver potuto produrla in primo grado.
Richiamato nel procedimento accelerato per la definizione del ricorso come inammissibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio a seguito dell'istanza di decisione proposta dal ricorrente.
È stata disposta una condanna al pagamento di una somma equitativa a favore della parte vittoriosa per responsabilità processuale.
È stata applicata anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie della motivazione che ne rivelano la mancanza o l'apparenza in senso costituzionalmente rilevante; non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
- La scelta del giudice di merito di non ammettere una prova testimoniale è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione esplicita di irrilevanza rispetto ai fatti decisivi di causa.
- La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto e la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il relativo diniego non è censurabile se adeguatamente motivato.
- La critica alla mancata ammissione delle prove è ammissibile solo quando il giudice abbia escluso il mezzo istruttorio per preclusioni o ragioni astratte, senza valutare la sua rilevanza nel tema controverso; non lo è quando il rigetto sia fondato su un motivato giudizio di irrilevanza.
- In appello è inammissibile la produzione di documenti nuovi se la parte non dimostra di non averli potuti depositare in primo grado.
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