Cassazione Civile, Ordinanza n. 32431/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento relativa a una somma cui la ricorrente era stata condannata con ordinanza della Corte di cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità del suo precedente ricorso per cassazione avverso un provvedimento di archiviazione. La ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse illegittima perché riferita, in realtà, a una sanzione amministrativa pecuniaria impugnabile ex art. 22 L. 689/1981; ha inoltre dedotto che mancasse il titolo esecutivo o il precetto, che non le fosse stata notificata l'ordinanza presupposta, che fosse maturata la prescrizione, che la cartella fosse priva di sottoscrizione e che il giudice di merito avesse errato nella qualificazione del rimedio e nel rito applicabile. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati 29 motivi, in larga parte volti a contestare: la pretesa tardività/irritualità della costituzione dell'amministrazione; l'omessa considerazione di memorie e conclusioni; la mancata rilevazione di vizi della sentenza di primo grado; la natura dell'ordinanza di condanna ex art. 616 c.p.p.; l'asserita necessità di un'opposizione ex L. 689/1981 anziché di rimedi esecutivi; la prescrizione quinquennale; la mancata notifica del titolo; l'erronea liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso. In sintesi, ha affermato che la cartella non riguardava sanzioni amministrative pecuniarie ma il recupero di una somma dovuta alla cassa delle ammende in forza di un'ordinanza della Cassazione; tale pretesa non era impugnabile con l'opposizione ex art. 22 L. 689/1981, perché le questioni relative alla validità del titolo e alla corretta riscossione andavano devolute, rispettivamente, al giudice dell'esecuzione penale oppure, se del caso, al giudice civile nelle forme dell'opposizione esecutiva. La Corte ha inoltre escluso vizi rilevanti nella costituzione dell'amministrazione e nel procedimento seguito dal Tribunale, ha ribadito che la mancata notifica del provvedimento presupposto non mutava il regime impugnatorio prospettato dalla parte, e ha confermato la correttezza della liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione prevista da questa norma è rimedio esperibile contro sanzioni amministrative pecuniarie; non è utilizzabile per contestare il recupero di somme dovute alla cassa delle ammende in base a ordinanza della Cassazione.
La condanna alla somma in caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile è qualificata come sanzione economica accessoria con regime proprio, non come sanzione amministrativa pecuniaria.
Per il recupero delle somme dovute a titolo di spese/sanzioni processuali è ammessa la formazione del ruolo e la notifica della cartella senza previa notifica del provvedimento giurisdizionale da cui sorge il credito.
Conferma la disciplina del recupero mediante ruolo delle entrate non tributarie e il regime delle opposizioni nelle forme ordinarie.
Per le entrate non tributarie non si applica l'esclusione di cui all'art. 57 D.P.R. 602/1973; le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi seguono le forme ordinarie.
La pronuncia di inammissibilità dell'opposizione non implica traslatio iudicii né rimessione al giudice competente come per il difetto di competenza.
La mancata menzione delle memorie finali è stata considerata una mera omissione materiale, non una omessa pronuncia.
La liquidazione delle spese può comprendere le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruzione e decisionale, anche quando la parte vittoriosa sia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L'opposizione ex L. 689/1981 è ammissibile solo quando la pretesa abbia natura di sanzione amministrativa pecuniaria; se la cartella recupera somme dovute per sanzioni/processi penali o per la cassa delle ammende, il rimedio va individuato secondo la disciplina dell'esecuzione penale o delle opposizioni esecutive civili, non già nel giudizio ex L. 689/1981.
- Quando il giudice di appello conferma una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio già dichiarata in primo grado, non è precluso esaminare eccezioni e difese inerenti alla stessa questione, né ciò impone un mutamento del rito o la rimessione al giudice competente come accade nel difetto di competenza.
- Nel recupero di somme dovute alla cassa delle ammende mediante ruolo, la cartella può assolvere funzione equivalente al precetto e non è necessario che sia preceduta dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale presupposto, purché contenga gli elementi minimi necessari a identificare la pretesa e a difendersi.
- Le questioni relative alla validità del titolo esecutivo e alla sussistenza del credito appartengono al giudice dell'esecuzione penale; le contestazioni sulla regolarità formale del titolo o del precetto, invece, si fanno valere, se del caso, con l'opposizione agli atti esecutivi, mentre quelle su causali o ammontare del credito con l'opposizione all'esecuzione.
- La liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato segue i criteri tabellari ordinari del D.M. 55/2014; il mancato deposito di una nota spese o di una comparsa conclusionale non esclude, di per sé, il riconoscimento del compenso per le fasi processuali previste.
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