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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12638/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento IMU relativo al 2012, emesso da un comune nei confronti della concessionaria di un'area demaniale marittima sulla quale era situato uno stabilimento balneare. La società aveva impugnato l'atto deducendo: assenza del presupposto oggettivo del tributo perché le strutture erano rimuovibili; stagionalità dell'insediamento, rimosso a fine stagione; necessità di determinare la base imponibile non sulla rendita catastale (formata solo nel 2013) ma con criterio contabile. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello, la decisione era stata parzialmente riformata, affermando che anche le costruzioni prefabbricate, se stabili nel tempo e funzionalmente autonome, sono unità immobiliari, ma escludendo la debenza dell'IMU per i periodi in cui lo stabilimento, per imposizione concessoria, era inidoneo a produrre reddito, e ritenendo dovuta l'imposta solo dal 15 aprile al 15 ottobre 2012. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha contestato che l'inidoneità a produrre reddito fosse rilevante ai fini del presupposto impositivo e ha sostenuto che l'IMU fosse dovuta per tutto il periodo di possesso, a prescindere dalla rimozione dei manufatti. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due censure: da un lato, ha insistito sull'inesistenza di fabbricati imponibili perché mancavano strutture stabilmente infisse al suolo; dall'altro, ha denunciato omessa pronuncia sul motivo relativo all'inapplicabilità della rendita catastale del 2013 all'annualità 2012.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del comune e il secondo motivo del ricorso incidentale della società, rigettando il primo motivo incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, ai fini ICI/IMU, sono imponibili anche le strutture balneari precarie e amovibili realizzate dal concessionario, e che la loro eventuale rimozione temporanea non incide sulla durata del possesso rilevante ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011. Ha inoltre rilevato che il giudice di appello non si era pronunciato sul motivo relativo alla decorrenza della rendita catastale, questione che richiede un nuovo esame in fatto e in diritto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente riproposti; la sua omissione integra vizio di nullità della sentenza

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato dal comune per sostenere la disciplina del tributo, ma la Corte non ne fonda la decisione

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011

    l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi in cui si è protratto il possesso; il mese con possesso di almeno quindici giorni si computa per intero

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, non la concreta produzione di reddito

  • art. 13, commi 3 e 4, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamati dal comune sul profilo della quantificazione del tributo

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato dalla società sul tema della determinazione dell'imposta

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamato dalla società sul tema della quantificazione dell'IMU

  • art. 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla società nella disciplina ICI/IMU

  • art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla società nella disciplina ICI/IMU

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1992

    come modificato, prevede che nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006

    richiamato dalla Corte per ribadire che la nozione di unità accatastabile comprende anche strutture con capacità reddituale

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla società per sostenere il criterio contabile in assenza di rendita catastale

  • art. 2 del regolamento comunale in tema di IMU (delibera del consiglio comunale n. 24 del 2012)

    non contiene una nozione di fabbricato incompatibile con la precarietà delle strutture

  • art. 2 del d.m. 2 gennaio 1998

    "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la precarietà della struttura non esclude la sua qualificazione come unità immobiliare se sussistono stabilità nel tempo e autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla società per sostenere che oggetto del tributo sono solo fabbricati stabilmente infissi al suolo

Massime di principio

  • Ai fini ICI/IMU, il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile, non la sua concreta e attuale redditività: la produzione di reddito non è elemento costitutivo del tributo, salvo esenzioni o riduzioni espressamente previste dalla legge.
  • Le strutture realizzate dal concessionario su area demaniale per servizi balneari possono costituire unità immobiliari imponibili anche se precarie, amovibili o semplicemente appoggiate al suolo, quando siano stabili nel tempo e dotate di autonomia funzionale e reddituale.
  • La rimozione temporanea e stagionale di una struttura amovibile non elimina, di per sé, il possesso rilevante ai fini IMU; è invece decisiva una rimozione definitiva che comporti una variazione catastale o la cessazione del presupposto.
  • In presenza di concessione su area demaniale, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta per i fabbricati insistenti sull'area, indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del titolo concessorio.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente riproposti; l'omessa decisione su una specifica censura integra vizio di omessa pronuncia e comporta cassazione con rinvio.
  • La precarietà della struttura e la stagionalità dell'attività possono incidere, al più, sulla determinazione della rendita o della base imponibile, ma non sull'an della soggezione al tributo quando il bene resti qualificabile come immobile imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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