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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di un comune siciliano, di un complesso immobiliare già appartenente al patrimonio degli enti sanitari locali e in origine ceduto in uso all'unità sanitaria locale. Il comune aveva ottenuto l'autorizzazione regionale allo svincolo dalla destinazione sanitaria, con condizione di cessione a titolo oneroso e di reimpiego del ricavato per finalità sanitarie. Dopo la vendita a un altro ente pubblico, l'azienda sanitaria provinciale ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione, sostenendo di essere legittimata a far valere la lesione. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno escluso la sua legittimazione attiva. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto violazione dell'art. 40 della legge regionale siciliana n. 87 del 1980, dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che l'obbligo di reimpiego sarebbe una condizione dell'autorizzazione allo svincolo, che la sua violazione avrebbe comportato la decadenza dell'autorizzazione e il ritorno del bene nel patrimonio sanitario, con conseguente legittimazione dell'azienda a dolersi della lesione del diritto ad acquisire il bene. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali tesi, ritenendo inammissibile il motivo perché introduceva questioni nuove, non trattate nei giudizi di merito e non autosufficientemente indicate come già dedotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo di tardività del controricorrente, ma ha accolto l'eccezione processuale sostanziale di inammissibilità del motivo: le questioni sulla decadenza dell'autorizzazione allo svincolo, sulla regressione del bene e sul trasferimento ex lege al patrimonio dell'azienda sanitaria non risultavano affrontate nei gradi di merito, né il ricorrente aveva dimostrato di averle specificamente dedotte nei precedenti giudizi. Conseguentemente la sentenza d'appello è rimasta ferma, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l'ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine annuale, tenuto conto anche della sospensione feriale, applicabile ratione temporis

  • art. 40 L. Reg. Siciliana 12 agosto 1980, n. 87

    richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione dei beni sanitari vincolati; la Corte non ne ha affrontato l'interpretazione nel merito, perché ha deciso per inammissibilità

  • art. 5 d.lgs. n. 502/1992

    invocato dal ricorrente come base del preteso trasferimento ex lege del bene al patrimonio dell'azienda sanitaria; la questione non è stata scrutinata nel merito

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato come parametro della legittimazione ad agire; la Corte non ha deciso sul punto sostanziale per l'inammissibilità del motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di deduzione del vizio di violazione di legge posta a fondamento del motivo di ricorso

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge della Regione Siciliana 12/8/1980, n. 87

    richiamata unitamente all'art. 40 come disciplina del regime dei beni sanitari e del reimpiego del ricavato

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o temi di contestazione nuovi, soprattutto quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza impugnata non contiene traccia della questione prospettata in cassazione, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico di averla già dedotta nei giudizi di merito e indicare gli atti in cui ciò è avvenuto; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La deduzione della violazione di legge non consente di superare il divieto di nova in cassazione se la questione richiede una ricostruzione fattuale o giuridica che non sia stata oggetto del giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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