Sentenza n. 1678/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto l’emissione della Carta docente per gli importi individualmente spettanti, oltre interessi, interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo giudiziale risultava notificato e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti risultanti dalla motivazione e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha riconosciuto la possibilità di procedere all’emissione della Carta docente e al pagamento degli interessi dovuti nei limiti del titolo azionato. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria, perché dalla sentenza del giudice ordinario non risultava una pronuncia in tal senso; il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto del titolo emesso dall’autorità giudiziaria ordinaria. Le spese del giudizio di primo grado sono state ritenute estranee all’oggetto dell’ottemperanza, essendo già distratte in favore dei difensori delle ricorrenti. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso aggiuntivo. Il commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni e depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare il termine per l’adempimento e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 applicata analogicamente nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo nei suoi esatti limiti, ma non può integrare, ampliare o modificare il contenuto della decisione da eseguire.
- La domanda di rivalutazione monetaria non può essere accolta in sede di ottemperanza quando non risulti riconosciuta dal titolo giudiziale azionato, perché il giudice dell’ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla sentenza.
- Decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie e accertata la mancata impugnazione del titolo, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento spontaneo e un ulteriore termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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