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Sentenza

Sentenza del 17/01/2023 n. 1205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della CTR di Salerno che aveva confermato la pronuncia di primo grado accogliendo il ricorso della C. Spa avverso la cartella TARSU 2009 relativa a maggiori aree non dichiarate, ritenute dalla CTR pertinenze (aree adibite a manovra automezzi) rispetto a uffici e depositi della contribuente. In Cassazione il Comune deduceva violazione di norme civilistiche e processuali (anche in relazione al D.Lgs. n. 570/1993 e al D.Lgs. n. 546/1992), omessa e contraddittoria motivazione, mancato esame del giudicato intervenuto per altra annualità, e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) circa la natura pertinenziale invocata dalla contribuente.

La decisione

Prima dell'esame di merito, il Comune ha depositato atto di rinunzia al ricorso (notificato e accettato dalla controricorrente) informando che la controversia era stata definita transattivamente con D.G.C. n. 49/2018. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che la rinunzia produce estinzione anche senza accettazione della controparte; essendo però la rinunzia stata accettata, nulla è stato disposto in ordine alle spese. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni dedotte nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre vizi di legittimità della decisione impugnata (violazione di legge, omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo). Dal testo della sentenza risulta che tali questioni non sono state esaminate nel merito a causa dell'estinzione del procedimento per rinunzia.

  • art. 2909 c.c.

    Articolo citato nel ricorso ma dal provvedimento non è possibile evincere un'interpretazione operativa o applicativa specifica (sembra trattarsi di richiamo non decisivo o di possibile refuso).

  • D.Lgs. n. 570/1993, artt. 62, 66, 70, 71

    Norme relative al tributo sui rifiuti (TARSU/TIA) richiamate dal Comune per contestare la decisione di esenzione/ritterimento delle aree. La Corte non ha valutato il merito dell'applicazione di tali disposizioni a causa dell'estinzione del giudizio.

  • artt. 112, 113, 132, 156, 161, 329, 346 c.p.c.

    Richiami a norme processuali contenuti nel ricorso (tra cui regole sulla motivazione, istruzione probatoria e formazione del giudicato). Anche queste contestazioni non sono state decise nel merito a causa della rinunzia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19, 23, 36, 52, 53, 54, 56, 57

    Disposizioni sul processo tributario richiamate dal Comune per censurare la decisione della CTR e l'istruttoria. Non essendo la controversia decisa nel merito, la Corte non ha pronunciato interpretazioni vincolanti sull'applicazione di tali articoli.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: il Comune affermava che spettava alla contribuente provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione/pertinenzialità. La CTR è stata censurata per non aver richiesto tale prova; la Cassazione non ha però deciso sul punto per effetto dell'estinzione del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    Stabilisce gli effetti della rinunzia al giudizio: la rinunzia del ricorrente determina l'estinzione del processo. La Corte ha applicato direttamente questo principio per dichiarare estinto il giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola gli effetti della rinunzia sulle spese: l'accettazione della rinunzia dalla controparte incide sulla decisione sulle spese. La sentenza osserva che, essendo la rinunzia stata accettata, nulla è disposto in ordine alle spese.

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009)

    Precedenti richiamati a sostegno del principio per cui la rinunzia notificata produce estinzione del procedimento senza necessità di accettazione, mentre l'accettazione rileva solo rispetto alla regolamentazione delle spese.

Massime di principio

  • La rinunzia al ricorso da parte del ricorrente estingue il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. anche senza l'accettazione della controparte; l'accettazione incide solo sulla regolamentazione delle spese (art. 391 c.p.c.).
  • Se una controversia tributaria si risolve transattivamente prima della decisione di merito, il giudice dichiara l'estinzione del processo senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali, perciò non si acquisiscono precedenti di diritto sulla materia sostanziale.
  • In controversie su esenzioni o qualificazioni di aree come pertinenze, l'onere della prova spetta normalmente a chi invoca l'esenzione (art. 2697 c.c.); è prudente per la parte che invoca l'esenzione fornire documentazione probatoria chiara (planimetrie, destinazioni d'uso, atti catastali, perizie) e chiederne esplicita valutazione in istruttoria.
  • Il richiamo a giudicati precedenti tra le stesse parti può essere rilevante ma deve essere esplicitamente dedotto e motivato; il semplice richiamo non vincola se il nuovo giudice non ha valutato la questione nel merito (e nel caso di estinzione non vi è pronunciamento).
  • Per gli enti locali: in presenza di dubbi probatori su qualificazioni fiscali, valutare la composizione bonaria delle controversie (transazione) tenendo conto dell'effetto estintivo sul contenzioso e delle conseguenze sulle spese processuali.

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