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Sentenza

Sentenza del 17/01/2023 n. 1195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava, relativamente all'anno 2004, maggiori imposte (Irpeg/Irpef, IVA, IRAP) per due profili principali: 1) la deducibilità di costi per trasporti per € 986.908,00 effettuati verso/da una impresa con sede in Paese a fiscalità privilegiata (Med Asia Shipping HK Ltd, Hong Kong); 2) l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati per € 686.647,84, desunti con metodo analitico-induttivo stimando lo "sfrido" (perdita di peso per umidità) tra materie prime acquistate (principalmente carbonato di calcio, magnesite, brucite) e prodotto finito venduto. In conseguenza di tale accertamento la società e il socio A.A. ricevevano avvisi per imposte integrate e per reddito di partecipazione imputato.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Ancona e poi la Commissione regionale delle Marche avevano annullato l'avviso di accertamento nei confronti della società e del socio ritenendo attendibile la consulenza tecnica di parte della società e non sufficientemente fondata la stima dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Ctr abbia errato nella valutazione dell'accertamento analitico-induttivo e nella gestione delle prove (in particolare non aver valutato adeguatamente le criticità sul prelievo dei campioni e sulla possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio). La Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti, demandando a quella sede anche la rideterminazione (se del caso) dell'entità dell'accertamento e regolando le spese di lite di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, commi 1-2

    Il giudice ha riportato il principio secondo cui l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; in deroga l'ufficio può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e scritture contabili.

    La norma autorizza l'accertamento analitico-induttivo ma richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; l'Amministrazione può prescindere dalla contabilità, ma il giudice deve verificare la attendibilità delle presunzioni e la correttezza della metodologia valutativa (es. calcolo dello sfrido).

  • Codice Civile, art. 2697 c.c.

    Riguarda l'onere della prova; in tema tributario l'Ufficio deve fornire elementi sufficienti per sostenere le sue presunzioni e il contribuente può fornire prova contraria (es. perizie tecniche).

  • Codice Civile, art. 2727 c.c.

    Disciplina la nomina del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nel processo; la Corte rileva che la Ctr avrebbe potuto e dovuto valutare la nomina di una CTU quando le valutazioni tecniche delle parti risultavano contrastanti o i metodi di rilevazione contestati.

  • Codice Civile, art. 2729 c.c.

    Regola la consulenza tecnica collegiale o periti di parte; la norma è richiamata in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche e delle modalità di acquisizione delle prove tecniche.

Massime di principio

  • Le stime effettuate con il metodo analitico-induttivo (es. ricostruzione dei maggiori ricavi per differenza tra materie acquistate e prodotto venduto) devono poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti; se mancano, l'accertamento può essere disconosciuto o rideterminato.
  • Quando il contribuente produce perizia tecnica contraria, il giudice ha l'obbligo di valutare criticamente sia la metodologia dell'Ufficio sia le modalità di prelievo e di analisi dei campioni; se le prove tecniche sono contrastanti, il giudice dovrebbe valutare la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio.
  • Se il giudice ritiene parzialmente fondato l'accertamento, non è tenuto ad annullarlo integralmente: deve, se possibile e nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rideterminare l'importo corretto del tributo.
  • L'utilizzo di indicatori indiretti (es. consumo di gas metano per stimare perdita di umidità) richiede che sia dimostrato il nesso causale tra l'indicatore e la variabile stimata; altrimenti il dato è fragile come elemento probatorio.
  • La sorte di un avviso nei confronti del socio (reddito di partecipazione) è spesso vincolata all'esito dell'accertamento nei confronti della società: se l'accertamento societario viene ricalcolato o confermato, l'imputazione ai soci può seguire di conseguenza.
  • In controversie tributarie con elementi tecnici rilevanti, le corti di merito devono motivare specificamente sulle modalità di acquisizione e attendibilità delle prove tecniche (prelievo, rappresentatività dei campioni, metodi analitici) prima di preferire una perizia di parte.

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