Sentenza del 17/01/2023 n. 1202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha emesso avvisi di accertamento per il 2004 contestando: 1) la deducibilità di costi di trasporto per operazioni effettuate con Med Asia Shipping HK Ltd (Hong Kong) per Euro 986.908,00; 2) maggiori ricavi non contabilizzati per Euro 686.647,84 stimati con il metodo analitico-induttivo sulla base dello sfrido dovuto all'essiccazione delle materie prime (principalmente carbonato di calcio, magnesite e brucite). Al socio A.A. è stato notificato inoltre l'avviso per maggior reddito da partecipazione imputato per effetto dell'accertamento societario. In primo e secondo grado la CTP e la CTR hanno annullato gli avvisi ritenendo attendibili le consulenze della società e non certe le stime dell'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione lamentando errata applicazione dell'accertamento analitico-induttivo (DPR 600/1973 art.39) e violazioni delle regole probatorie e sulla valutazione delle prove tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sull'errata valutazione dell'accertamento analitico-induttivo e sull'insufficiente istruttoria della CTR (in particolare sulla mancata valutazione dell'opportunità di una CTU e sulle criticità del prelievo dei campioni). La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione per nuovo giudizio, con indicazione di rispettare i principi esposti. La Corte ha inoltre disposto la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga ... l'ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti ... con facoltà di prescindere ... dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili
La norma autorizza l'uso di presunzioni semplici per accertare redditi d'impresa, ma richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; l'utilizzo del metodo analitico-induttivo richiede basi probatorie solide e attendibili.
Codice Civile, art. 2697
Principio sul riparto dell'onere della prova; rimane necessario valutare chi deve provare i fatti rilevanti e la qualità delle prove prodotte.
Codice Civile, art. 2727
Rilevanza della perizia tecnica e delle prove perizie nel processo; la loro valutazione deve essere motivata dal giudice.
Codice Civile, art. 2729
Regole sulla prova per presunzioni e perizia; anche qui emerge l'importanza di procedure di accertamento e prelievo campionarie affidabili.
Massime di principio
- Il metodo analitico-induttivo può essere legittimamente usato dall'Amministrazione, ma le presunzioni impiegate devono essere gravi, precise e concordanti; stime approssimative o generiche sono insufficienti.
- Quando il contribuente produce perizia tecnica contraria, il giudice di merito dovrebbe valutare la possibilità e l'opportunità di ordinare una CTU neutrale; il rifiuto di farlo senza motivazione può rendere il giudizio viziato.
- Se il giudice ritiene l'accertamento solo parzialmente fondato, non è obbligato ad annullarlo integralmente: deve rideterminare il quantum dovuto entro i limiti delle domande di parte, avvalendosi dei poteri istruttori (artt. 115 e 116 c.p.c.).
- Le stime basate su parametri desunti da materiali minoritari non possono automaticamente essere estese a materiale prevalente senza dati tecnici specifici: la metodologia e il campionamento devono essere giustificati e documentati.
- Elementi indiretti come il consumo di combustibile per l'essiccazione possono costituire utile indicazione per la stima dello sfrido, ma occorre dimostrare il nesso causale tra consumo e perdita di umidità; altrimenti il dato è debole.
- In casi di contestazioni su modalità di prelievo dei campioni o su attendibilità di analisi, la mancata confutazione puntuale da parte del giudice rispetto alle obiezioni dell'Amministrazione (o del contribuente) può giustificare la rinnovazione del giudizio.
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