Sentenza del 17/01/2023 n. 1204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla Nuova S. Srl un avviso di accertamento per l'anno 2004 contestando: (i) la deducibilità di costi di trasporto pagati a una società estera in Paese a fiscalità privilegiata (Med Asia Shipping HK Ltd) per Euro 986.908,00; (ii) maggiori ricavi non contabilizzati per materie prime presuntivamente lavorate e vendute per Euro 686.647,84. Al socio A.A. fu notificato un accertamento per maggior reddito da partecipazione imputato in relazione all'accertamento societario (Euro 9.312,00). In primo e secondo grado i giudici tributari annullarono gli avvisi ritenendo inattendibili le stime dell'Ufficio (in particolare la quantificazione dello "sfrido" derivante dall'essiccazione delle materie prime) e riconoscendo l'effettività dell'attività svolta; l'Agenzia propose ricorso per cassazione censurando la violazione delle regole dell'accertamento analitico-induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR abbia errato nella gestione del procedimento probatorio e nell'applicazione dei principi dell'accertamento analitico-induttivo. La Corte ha osservato che, se l'accertamento è solo in parte fondato, il giudice del merito non può limitarsi ad annullare l'atto ma deve, entro i limiti delle domande di parte, ricalcolare la corretta misura dell'imposta avvalendosi dei poteri istruttori (es. CTU). Ha inoltre rilevato che la CTR avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio e che non si è espressa adeguatamente su rilievi procedurali relativi al prelievo dei campioni. Pertanto la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato alla CTR delle Marche per nuovo giudizio, ordinando che si rispettino i principi esposti e regolando le spese di lite in sede di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; l'Ufficio può determinare il reddito d'impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere dai conti. Tuttavia tali presunzioni devono fondarsi su elementi attendibili e il giudice deve poter esaminare e, se del caso, integrare la prova (es. con CTU) prima di annullare o ricalcolare l'imposta.
Codice Civile
art. 2697; artt. 2727 e 2729
Art. 2697 (onus probandi): chi vuol far valere un diritto ha l'onere della prova. Gli artt. richiamati attengono alle regole sulla prova perizie e valutazione delle prove tecniche: il giudice deve valutare la attendibilità delle prove tecniche e può disporre, se necessario, consulenze di ufficio per acquisire elementi determinanti.
Codice di Procedura Civile
Disciplinano i poteri e i limiti del giudice in ordine all'assunzione, all'esame e alla valutazione della prova; il giudice tributario può avvalersi di tali poteri per comporre il giudizio di merito e ricostruire la corretta misura dell'imposta entro i limiti delle domande di parte.
Massime di principio
- Le stime dell'Amministrazione basate su presunzioni semplici devono poggiare su elementi 'gravi, precisi e concordanti'; se mancano, il giudice non è vincolato ma deve integrare la prova prima di annullare l'accertamento.
- Se il giudice del merito ritiene l'accertamento solo parzialmente fondato non può limitarne l'annullamento totale: deve, entro i limiti delle domande di parte, ricalcolare la pretesa tributaria e quantificare l'imposta dovuta.
- Il giudice tributario ha il potere e il dovere di ordinare consulenze tecniche d'ufficio (CTU) quando la definizione della controversia richiede accertamenti tecnici specifici (es. determinazione della percentuale di umidità/sfrido), anziché preferire automaticamente la perizia di parte contestata.
- La correttezza del metodo di campionamento e della catena di custodia dei campioni è rilevante: prelievi non correttamente documentati possono rendere inaffidabili le analisi di parte e giustificare una CTU o una diversa valutazione probatoria.
- L'uso di dati indiretti (es. consumi di gas metano) è ammesso quale elemento probatorio ma va adeguatamente collegato al fenomeno che si vuole dimostrare; senza nesso probatorio evidente tali dati sono insufficienti a sorreggere una stima.
- In presenza di diverse materie prime, non è corretto applicare meccanicamente una media di umidità ricavata da materie diverse senza adeguata giustificazione; occorre dati specifici per il materiale preponderante o una CTU che stabilisca percentuali differenziate.
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