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Sentenza

Sentenza del 17/01/2023 n. 1208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava per l'anno 2004 alla Nuova S. Srl maggiori imposte (Irpeg, Iva, Irap) in relazione a costi indicati come deducibili per servizi di trasporto resi da Med Asia Shipping HK Ltd (Hong Kong) per Euro 986.908,00 e per maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalla lavorazione e vendita di materie prime per Euro 686.647,84. Al socio A.A. fu notificato accertamento per maggior reddito di partecipazione imputato. In primo e secondo grado la CTP e la CTR annullarono gli avvisi ritenendo inattendibili le stime dell'Ufficio e preferendo le consulenze fornite dalla società; la Cassazione è stata adita dall'Amministrazione per violata applicazione delle regole dell'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973 e norme sul valore delle presunzioni e onere della prova), censurando la valutazione della CTR circa il calcolo dello sfrido (perdita di umidità) e la mancata rideterminazione parziale del tributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato alla Corte di secondo grado delle Marche per un nuovo giudizio in diversa composizione. La Cassazione ha osservato che la CTR non ha adeguatamente motivato la scelta di preferire la consulenza di parte senza valutare l'opportunità di una CTU e che, ove l'accertamento sia solo parzialmente fondato, il giudice di merito deve rideterminare l'ammontare del tributo (non limitarsi ad annullare tout court). Pertanto la causa torna in appello perché si pronunci nuovamente rispettando i principi enunciati; la sentenza di cassazione dispone altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    I primi due commi: l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga, l'ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili.

    L'art. 39 autorizza l'Ufficio a usare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e, in alternativa, a determinare il reddito con dati extrabilancio; tuttavia le stime devono essere adeguatamente motivate e supportate da elementi probatori attendibili.

  • Codice Civile, artt. 2727, 2729 e 2697

    Le norme citate concernono il valore probatorio delle presunzioni e l'onere della prova: richiami alla regola che le presunzioni, e i mezzi di prova tecnici o peritale, devono essere valutati dal giudice in base alla loro attendibilità e al rispetto delle formalità del campionamento e della istruttoria.

Massime di principio

  • Le presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti e fondate su dati attendibili; l'uso di medie o valori derivati da materie diverse richiede motivazione e comprovata attinenza.
  • Se il contribuente produce una consulenza tecnica di parte affidabile e l'Ufficio non fornisce dati contraddittori, il giudice di merito dovrebbe valutare la possibilità di ordinarre una CTU (perizia d'ufficio) quando il dato tecnico rilevante sia incerto o il campionamento contestato.
  • Quando l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice tributario non deve limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve rideterminare il maggior reddito/tributo entro i limiti delle domande e delle eccezioni di parte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dal codice di procedura civile.
  • La metodologia di stima (es. calcolo dello sfrido per essiccazione) deve poggiare su prelievi e analisi tecniche correttamente eseguiti; modalità di campionamento inadeguate (prelievo all'aperto o su camion) o non documentate possono diminuirne l'attendibilità.
  • La CTR, nel confermare o mutare le valutazioni tecniche svolte dall'Ufficio, deve esprimersi anche su eventuali criticità metodologiche sollevate dall'Amministrazione (es. modalita' di prelievo) e motivare se preferisce la consulenza di parte piuttosto che disporre una CTU.
  • La Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo giudizio quando il giudice di merito non abbia applicato correttamente i principi dell'accertamento analitico-induttivo o non abbia esercitato il proprio potere di rideterminazione del tributo.

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