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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09721/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna dell'imputato a mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva un unico motivo: vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena inflitta. Il ricorso era sostanzialmente diretto a contestare il trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico e non pertinente rispetto al trattamento punitivo, osservando che la pena era stata sorretta da motivazione sufficiente e logica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la quantità e la diversa natura delle sostanze stupefacenti rinvenute, il loro allarme sociale, la precedente condanna per reato specifico, le numerose pendenze per reati analoghi e l'assenza di elementi positivi di giudizio. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    indica il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità, per il quale era stata confermata la condanna

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro di commisurazione della pena; la Corte ritiene che il giudice di merito lo abbia applicato con motivazione congrua

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è coerente con il regime dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, con motivazione non illogica, degli elementi negativi e dell'assenza di concreti elementi favorevoli.
  • Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valorizzare la quantità e qualità della sostanza stupefacente, la pericolosità sociale del fatto, i precedenti specifici e le pendenze per reati analoghi, oltre alla mancanza di dati positivi a favore dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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