Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia origina da infiltrazioni d'acqua in un appartamento sovrastato da un lastrico solare in comunione tra più soggetti. Il proprietario dell'immobile danneggiato aveva promosso un primo accertamento tecnico preventivo per verificare l'origine delle infiltrazioni; successivamente era stato rinnovato un ulteriore ATP, notificato anche ad altri soggetti tra cui il proprietario del lastrico e il condominio. Il proprietario del lastrico, ritenendo di essere stato ingiustamente coinvolto nel procedimento cautelare, aveva poi agito in giudizio contro il promotore dell'ATP chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute nel procedimento di istruzione preventiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, la Corte d'appello aveva confermato il rigetto e il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole di interpretazione degli atti processuali, omesso esame di fatti decisivi, e falsa applicazione delle norme sulle spese e sul risarcimento del danno, sostenendo che le spese dell'ATP dovessero essere recuperate come danno emergente e che il giudizio di merito fosse strumentale all'ATP stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi perché, da un lato, le censure miravano a un riesame del merito e del fatto precluso in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme; dall'altro, la doglianza sulla natura delle spese dell'ATP non coglieva la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva escluso la necessaria strumentalità giuridica tra il precedente accertamento tecnico preventivo e la successiva azione risarcitoria proposta. La Corte ha ribadito che le spese della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. possono essere liquidate come danno emergente solo se provate e documentate nel giudizio di merito, ma tale principio presuppone la sussistenza del nesso di strumentalità tra ATP e causa di merito, nesso che nel caso concreto era stato escluso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È richiamata la proposta di definizione accelerata e la possibilità di decisione in camera di consiglio.
È la base del procedimento camerale seguito dalla Corte.
Sono i parametri invocati per i motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato, introduce una causa petendi nuova o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto.
Sono norme di ermeneutica contrattuale e non disciplinano l'interpretazione degli atti processuali; il loro richiamo nel ricorso è stato reputato inconferente.
Richiamati dal ricorrente in tema di istruzione preventiva e spese, ma la Corte ha escluso che legittimassero la pretesa nel caso concreto.
Richiamato in tema di spese, ma il principio di soccombenza non operava nei termini prospettati dal ricorrente rispetto all'ATP.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, ma senza fondamento nel caso concreto.
È evocato insieme all'omesso esame dei fatti, ma le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
È evocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta meramente sollecitatoria di un riesame del merito.
Richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di motivazione della decisione, senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato in relazione all'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
È la base della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; tuttavia, la Corte ha confermato che nel caso concreto mancava l'illecito dannoso idoneo a fondarla.
Le spese della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. sono qualificate come spese stragiudiziali e possono essere liquidate nel successivo giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate, ma non hanno autonoma natura giudiziale.
terzo comma; quarto comma
Il ricorrente è stato condannato sia a una somma equitativa in favore della controparte sia a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo i limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice altera gli elementi identificativi della domanda, attribuisce un bene diverso da quello richiesto o introduce una causa petendi nuova; non basta contestare l'interpretazione data dal giudice agli atti processuali.
- Le norme sull'interpretazione del contratto non si applicano direttamente all'interpretazione degli atti processuali, che resta giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- Le spese della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non hanno autonoma natura giudiziale: possono essere richieste nel successivo giudizio di merito come danno emergente solo se vi sia un effettivo nesso di strumentalità giuridica tra l'ATP e la domanda di merito, non essendo sufficiente una mera connessione fattuale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove e del contenuto degli atti di causa sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi.
- La liquidazione delle spese e l'eventuale risarcimento per iniziative processuali asseritamente infondate presuppongono la prova di un comportamento antigiuridico e di un danno ingiusto causalmente ricollegabile a tale condotta.
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