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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29869/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una cessione volontaria di suoli soggetti ad esproprio: in un primo verbale del 29.10.2004 le parti avevano concordato un’indennità, soggetta a riserva di conguaglio. In seguito, con scrittura del 7.4.2005, l’indennità veniva rideterminata in base a una minore estensione dell’area ablata, con esito per i cedenti sfavorevole, perché la società risultava creditrice. I cedenti agivano per ottenere le somme ancora asseritamente dovute e, in cassazione, proponevano cinque motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla reale estensione dell’area espropriata e al presupposto comune della prima indennità; 2) violazione dell’art. 1418 c.c. per difetto di causa concreta della scrittura modificativa; 3) motivazione apparente della sentenza d’appello; 4) violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU e omesso esame circa la conformità dell’indennità ai valori di mercato; 5) violazione dell’art. 45 TUE, con riferimento ai criteri legali di determinazione dell’indennità espropriativa, e ulteriore omesso esame sulla congruità dell’importo risultante dalla scrittura del 7.4.2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che il primo e il secondo motivo si fondavano su una diversa ricostruzione del fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, e che il preteso fatto omesso non era decisivo rispetto alla ratio della decisione, perché la corte di merito aveva valorizzato la mancata impugnazione del secondo accordo con i rimedi dell’annullamento o altra tutela pertinente. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficientemente intellegibile e controllabile, quindi non apparente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché, ancora una volta, miravano a contestare l’accertamento di fatto sull’estensione del terreno e sulla quantificazione dell’indennità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    La censura di nullità per difetto di causa è stata ritenuta inammissibile perché il vizio prospettato attiene, in sostanza, a un errore di fatto sulla realtà degli elementi considerati nella scrittura modificativa, non a un errore di diritto sulla causa del negozio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è inammissibile quando il fatto indicato non è decisivo rispetto alla motivazione adottata oppure è estraneo al ragionamento decisorio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è deducibile come violazione di legge l’errore nella ricognizione concreta della fattispecie, che resta un errore di fatto e una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull’iter logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché priva di specificità e basata su una ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.

  • art. 45 TUE

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché volta a rimettere in discussione la concreta determinazione dell’indennità, cioè un accertamento di fatto.

  • art. 40 TUE

    Richiamato solo in via subordinata dalla censura dei ricorrenti, senza che la Corte ne affermi un principio applicativo diverso da quello sopra indicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto è realmente decisivo e si colloca nel perimetro della ratio decidendi; se la sentenza si fonda su una diversa preclusione giuridica, la censura è inammissibile.
  • La denuncia di nullità del contratto per difetto di causa non può essere utilizzata per veicolare una contestazione sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; l’errore sulla ricostruzione del presupposto fattuale resta estraneo al sindacato di legittimità.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la quantificazione dell’indennità o altri accertamenti fattuali, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, sono inammissibili se non indicano specificamente l’errore di diritto denunciato.
  • Se un negozio modificativo viene imputato di errore essenziale o falsa rappresentazione della realtà, la parte che intende far valere il vizio deve usare il rimedio di annullamento o quello processualmente pertinente; in difetto, le pattuizioni restano vincolanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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