Cassazione Civile, Ordinanza n. 29869/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da una cessione volontaria di suoli soggetti ad esproprio: in un primo verbale del 29.10.2004 le parti avevano concordato un’indennità, soggetta a riserva di conguaglio. In seguito, con scrittura del 7.4.2005, l’indennità veniva rideterminata in base a una minore estensione dell’area ablata, con esito per i cedenti sfavorevole, perché la società risultava creditrice. I cedenti agivano per ottenere le somme ancora asseritamente dovute e, in cassazione, proponevano cinque motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla reale estensione dell’area espropriata e al presupposto comune della prima indennità; 2) violazione dell’art. 1418 c.c. per difetto di causa concreta della scrittura modificativa; 3) motivazione apparente della sentenza d’appello; 4) violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU e omesso esame circa la conformità dell’indennità ai valori di mercato; 5) violazione dell’art. 45 TUE, con riferimento ai criteri legali di determinazione dell’indennità espropriativa, e ulteriore omesso esame sulla congruità dell’importo risultante dalla scrittura del 7.4.2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che il primo e il secondo motivo si fondavano su una diversa ricostruzione del fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, e che il preteso fatto omesso non era decisivo rispetto alla ratio della decisione, perché la corte di merito aveva valorizzato la mancata impugnazione del secondo accordo con i rimedi dell’annullamento o altra tutela pertinente. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficientemente intellegibile e controllabile, quindi non apparente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché, ancora una volta, miravano a contestare l’accertamento di fatto sull’estensione del terreno e sulla quantificazione dell’indennità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per difetto di causa è stata ritenuta inammissibile perché il vizio prospettato attiene, in sostanza, a un errore di fatto sulla realtà degli elementi considerati nella scrittura modificativa, non a un errore di diritto sulla causa del negozio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame è inammissibile quando il fatto indicato non è decisivo rispetto alla motivazione adottata oppure è estraneo al ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è deducibile come violazione di legge l’errore nella ricognizione concreta della fattispecie, che resta un errore di fatto e una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull’iter logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché priva di specificità e basata su una ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.
art. 45 TUE
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché volta a rimettere in discussione la concreta determinazione dell’indennità, cioè un accertamento di fatto.
art. 40 TUE
Richiamato solo in via subordinata dalla censura dei ricorrenti, senza che la Corte ne affermi un principio applicativo diverso da quello sopra indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto è realmente decisivo e si colloca nel perimetro della ratio decidendi; se la sentenza si fonda su una diversa preclusione giuridica, la censura è inammissibile.
- La denuncia di nullità del contratto per difetto di causa non può essere utilizzata per veicolare una contestazione sull’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; l’errore sulla ricostruzione del presupposto fattuale resta estraneo al sindacato di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la quantificazione dell’indennità o altri accertamenti fattuali, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, sono inammissibili se non indicano specificamente l’errore di diritto denunciato.
- Se un negozio modificativo viene imputato di errore essenziale o falsa rappresentazione della realtà, la parte che intende far valere il vizio deve usare il rimedio di annullamento o quello processualmente pertinente; in difetto, le pattuizioni restano vincolanti.
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