Cassazione Penale, Sentenza n. 47277/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione relativo a una condanna per il delitto di cui all'art.73 dPR n.309/90 con l'aggravante di cui all'art.80, comma 2. Il GIP ha respinto l'istanza ritenendo che la fattispecie rientri nell'elenco di cui all'art.4‑bis dell'ordinamento penitenziario e che, ai sensi dell'art.656, comma 9, lett. a, cod.proc.pen., sussista il divieto di sospensione. In cassazione il difensore ha dedotto errata applicazione di legge sostenendo che, poiché la quota di pena riferibile all'aggravante sarebbe già stata scontata (presofferto), il residuo titolo concerneva solo il reato base ex art.73 e quindi la sospensione avrebbe dovuto essere concessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha affermato che il rinvio operato dall'art.656 cod.proc.pen. ai reati di cui all'art.4‑bis si riferisce alle fattispecie in quanto tali (all'elenco) e che l'inapplicabilità della sospensione è collegata alla tipologia del reato, ove riconosciuta in sede di cognizione la specifica aggravante. Pertanto non rileva l'entità della pena o la circostanza che la quota relativa all'aggravante sia già stata scontata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
Individua il delitto base di stupefacenti; la condanna per questo reato, se connessa a circostanze aggravanti richiamate dall'art.4‑bis, rientra nel divieto di sospensione previsto dall'art.656 cod.proc.pen.
Prevede aggravanti della fattispecie di cui all'art.73; il riconoscimento di tale aggravante in sede di cognizione è decisivo per far rientrare il fatto nell'elenco di cui all'art.4‑bis
art.4‑bis ordinamento penitenziario
Elenca le fattispecie ritenute di particolare gravità per le quali sono previste limitazioni alla concessione di benefici; il richiamo è di tipo listale/oggettivo (si guarda alla fattispecie riconosciuta)
art.656 cod.proc.pen. comma 9 lett. a
Prevede il divieto di sospensione del titolo esecutivo per le fattispecie ricomprese nell'art.4‑bis: la norma si applica in relazione al tipo di reato accertato, non alla quota di pena residua
Disciplina le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto condanna alle spese processuali e somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la condanna è stata pronunciata includendo un'aggravante richiamata dall'art.4‑bis, il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione opera indipendentemente dall'entità della pena rimasta da scontare.
- Ciò che conta è il riconoscimento, in sede di cognizione, della fattispecie aggravata: se l'aggravante è stata accertata in sentenza, non rileva che la parte di pena ad essa collegata sia stata già eseguita o presofferta.
- Per ottenere la sospensione in casi simili non basta dimostrare che la pena residua riferibile all'aggravante è stata scontata; occorre contestare il riconoscimento dell'aggravante in sede di merito o ottenere un provvedimento che ne modifichi il contenuto (es. revisione della sentenza).
- In materia di ricorsi manifestamente infondati la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una somma a titolo di ammenda: valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
- In fase di esecuzione conviene verificare la esatta motivazione della sentenza di condanna e, se necessario, produrre certificazioni o atti del giudizio di merito che chiariscano se e come è stata dichiarata l'aggravante ai fini dell'applicabilità dell'art.4‑bis.
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