Cassazione Civile, Ordinanza n. 10708/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva per rilascio di alcuni terreni, avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale formatosi contro una società diversa, originaria conduttrice/leasingtaria dei beni. L’odierna ricorrente, che deteneva gli immobili in forza di un successivo contratto di locazione, ha proposto opposizione all’esecuzione sostenendo, da un lato, che il soggetto procedente non fosse titolare del diritto di procedere in executivis e non fosse proprietario né titolare di diritti sugli immobili; dall’altro, che il titolo esecutivo formatosi inter alios non fosse efficace nei suoi confronti, quale terzo avente causa con titolo autonomo. Nei gradi di merito l’opposizione è stata rigettata; la Corte d’appello ha anche dichiarato inammissibili le doglianze nuove formulate solo in sede di reclamo/riassunzione rispetto a quelle prospettate nella fase cautelare. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto precluso il tema del difetto di titolarità del diritto azionato, nonostante si trattasse di mera difesa rilevabile anche d’ufficio; 2) violazione degli artt. 101, 112, 342 e 474 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere ritenuto inammissibile il motivo d’appello relativo all’inefficacia del titolo esecutivo nei confronti della ricorrente quale terzo occupante/titolare di un diritto dipendente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum resta vincolato ai motivi dedotti con l’atto introduttivo della fase di opposizione: non sono consentite nuove ragioni di contestazione proposte successivamente, neppure se attinenti al difetto di titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la proponibilità, nella fase di trattazione/riassunzione, delle contestazioni relative alla cessione del credito e all’oggetto dei contratti di leasing, perché estranee ai motivi originari dell’opposizione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a base dell’esecuzione per rilascio dei beni immobili/terreni oggetto della lite
l’opposizione all’esecuzione è il rimedio azionato per contestare il diritto di procedere in executivis; il suo oggetto è delimitato dai motivi introdotti con l’atto di opposizione
richiamato come norma sul titolo esecutivo, ma la Corte ribadisce che le contestazioni sul diritto di procedere devono essere dedotte entro i limiti del ricorso introduttivo
invocato per dedurre il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito ha correttamente applicato il limite del thema decidendum
richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte precisa che esso va coordinato con il principio della domanda nelle opposizioni esecutive
invocato sul contraddittorio; la Corte non lo ritiene violato dalla sentenza impugnata
richiamato nel secondo motivo per censurare l’asserita inammissibilità dell’appello
richiamato a sostegno della tesi sull’efficacia del giudicato/ titolo verso il terzo avente causa
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
richiamato per indicare il rito del giudizio conclusosi con la risoluzione del contratto di leasing posto a base del titolo esecutivo
Massime di principio
- Nelle opposizioni all’esecuzione il giudizio ha natura eterodeterminata: il thema decidendum è vincolato ai motivi dedotti nell’atto introduttivo e non può essere ampliato con contestazioni nuove successivamente formulate, salvo la sopravvenuta caducazione del titolo.
- Il principio secondo cui il creditore opposto deve provare l’esistenza e l’idoneità del titolo esecutivo va coordinato con il principio della domanda: la prova richiesta dipende dalle contestazioni originariamente formulate dall’opponente.
- La deduzione del difetto di titolarità del diritto a procedere esecutivamente può essere rilevabile d’ufficio in astratto, ma resta soggetta alle preclusioni proprie del tipo di giudizio in cui viene proposta.
- In appello il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata sulla mancanza di specificità della censura.
- Nelle opposizioni esecutive non sono ammesse domande nuove né motivi diversi da quelli esposti nell’atto introduttivo, anche se tali motivi potrebbero astrattamente incidere sulla sussistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata.
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