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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09472/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di differenze retributive. Il datore di lavoro, in sede di esecuzione del rapporto, aveva inizialmente pattuito nel contratto individuale una voce denominata "indennità supplementare"; successivamente, a partire da gennaio 2015, l'importo di tale voce era stato ridotto in corrispondenza di aumenti della retribuzione tabellare, sul presupposto che l'emolumento fosse in realtà un superminimo assorbibile. Il giudice di primo grado, accogliendo l'opposizione del datore di lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello, invece, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo al lavoratore una somma residua, ritenendo che l'indennità supplementare fosse una componente retributiva pattizia non modificabile unilateralmente e non assorbibile. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro ha dedotto: 1) falsa applicazione dei criteri di interpretazione del contratto (art. 1362, comma 1, c.c.), sostenendo che il contratto individuale non richiamava espressamente la disciplina collettiva dell'indennità supplementare; 2) violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. per mancata considerazione del comportamento successivo delle parti, in particolare la modifica della voce in busta paga dal 2013 e la mancata opposizione del lavoratore, nonché per la ritenuta tardività/inammissibilità del verbale di conciliazione sindacale prodotto; 3) errata applicazione dell'art. 98 del c.c.n.l., assumendo che l'indennità supplementare spettasse solo in presenza di mansioni eccedenti quelle ordinarie del profilo A1 e non automaticamente; 4) errata applicazione dell'art. 2697 c.c., perché il lavoratore non avrebbe allegato né provato lo svolgimento di mansioni eccedenti quelle del portiere. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché il ricorso si limitava a contrapporre una lettura alternativa del contratto senza dimostrare l'errore dei giudici di merito, e perché la modificazione unilaterale della voce retributiva era stata giudicata illegittima, quindi non idonea a integrare comportamento concludente modificativo; ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché introducevano questioni di interpretazione del contratto collettivo e di prova non specificamente trattate nei gradi di merito e non illustrate nei relativi atti, e comunque perché la previsione contrattuale dell'indennità supplementare, letta come coincidente con quella prevista dal c.c.n.l., presuppone i requisiti del contratto collettivo senza onere probatorio ulteriore a carico del lavoratore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del datore di lavoro alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire l'indennità supplementare secondo il contratto individuale e la disciplina collettiva, escludendo che il datore potesse trasformarla unilateralmente in superminimo assorbibile e ridurne l'importo per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare. Le eccezioni sulla nullità della notifica del ricorso sono state respinte, ritenendo sanato l'eventuale vizio per effetto della tempestiva costituzione del controricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare la tempestività della costituzione del controricorrente e, in combinazione con la sanatoria ex art. 156 c.p.c., l'insussistenza della nullità della notifica

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità dell'atto non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; la tempestiva costituzione del controricorrente sana ex tunc l'eventuale vizio di notifica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale paradigma dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    richiamato per il rilievo del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipulazione

  • art. 98 del c.c.n.l.

    la Corte conferma la lettura secondo cui l'indennità supplementare ivi prevista si collega ai presupposti contrattuali collettivi e non può essere unilateralmente trasformata in emolumento assorbibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; nel caso concreto la censura è ritenuta inammissibile e comunque infondata perché la previsione del diritto discende dal contratto individuale letto in coerenza con il c.c.n.l.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale, ma occorre dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici o l'illogicità della motivazione.
  • Il comportamento successivo delle parti può rilevare ai fini interpretativi solo se è idoneo a esprimere una comune volontà modificativa; non lo è quando la modificazione sia stata operata unilateralmente e sia stata ritenuta illegittima dal giudice di merito.
  • Se il contratto individuale riconosce una specifica voce retributiva collegata alla disciplina collettiva, il datore di lavoro non può, senza valido accordo modificativo, trasformarla in superminimo assorbibile e ridurne l'importo per effetto di aumenti successivi della retribuzione base.
  • Le censure in cassazione che introducono questioni di interpretazione del contratto collettivo o di prova non esaminate nei gradi di merito sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente in quali atti le abbia già dedotte.
  • Quando il diritto del lavoratore alla voce retributiva discende dalla corretta interpretazione del contratto individuale e del contratto collettivo, non grava sul lavoratore un autonomo onere di provare ulteriori presupposti non richiesti dalla pattuizione interpretata dal giudice.
  • L'eventuale nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanata ex tunc dalla tempestiva costituzione del controricorrente, se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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