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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22142/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 09/08/2021 che aveva confermato, in parte, la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. (con annullamento parziale su alcuni capi). All'indagata venivano contestati, tra gli altri, i reati di intestazione fittizia di quote sociali (art. 512-bis c.p.), vari reati di bancarotta (distrattiva e fiscale), violazioni tributarie (D.lgs. 74/2000) e autoriciclaggio. Con sei motivi la difesa denunciava carenza o contraddittorietà di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi a diversi capi (tra cui le ipotesi di bancarotta), contestava la valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione e chiedeva la sostituzione della misura con altre meno afflittive; inoltre eccepiva l'inosservanza dell'art. 309, comma 9 c.p.p. per l'estensione della misura a un reato non espressamente indicato dal GIP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non adeguatamente confrontati con la motivazione del Tribunale del Riesame, richiamando il limite alla sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto e delle scelte cautelari operate dai giudici di merito. La Corte ha condiviso che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione congrua e coerente circa i gravi indizi (es. ricostruzione dei prelievi non giustificati dalla Cogesi, acquisiti bancari, operazioni su beni societari quali l'acquisto della Ferrari, omissioni tributarie sistematiche) e circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), e ha ritenuto infondate o non sindacabili le censure difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Rilevata esigenza di prova della qualità di "socio occulto" per l'integrazione dell'ipotesi di intestazione fittizia: non è sufficiente la mera attività gestionale, occorre dimostrare l'effettiva titolarità delle quote quando la norma sia evocata in connessione all'intestazione fittizia.

  • artt. 16 e 4 lett. b) Codice Antimafia

    Citati come riferimento alla qualità soggettiva di uno dei coindagati (soggetto rientrante nelle categorie antimafia), utilizzati nel quadro fattuale ma non oggetto di specifica interpretazione giuridica nella decisione.

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Richiamato nel quadro delle imputazioni fallimentari; la Corte accetta la ricostruzione motivata del Tribunale del Riesame circa le operazioni distrattive e la loro valenza ai fini della bancarotta.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata: le omissioni sistematiche degli obblighi tributari possono integrare la bancarotta cd. fiscale se sono sistematiche e hanno contribuito al dissesto.

  • D.lgs. 74/2000 (articoli sui reati tributari)

    Richiamato per le contestazioni fiscali; la Corte ritiene corretto il collegamento tra inadempimenti sistematici e danno al patrimonio societario rilevante ai fini cautelari e di indizi di reato.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Norma sul controllo elettronico connesso agli arresti domiciliari; il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura con la procedura di controllo elettronico prevista da questa norma.

  • art. 274 c.p.p. (lett. b) e c))

    Richiamato per le esigenze cautelari: lett. b) pericolo di fuga e lett. c) pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto ampiamente motivate, da elementi quali conversazioni nelle quali si prospetta la fuga e la gravita/recentità delle condotte, le valutazioni del giudice di merito.

  • art. 281 c.p.p.

    Norma sulla possibilità di misure meno afflittive (es. divieto di espatrio) evocata dalla difesa come alternativa; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nella motivazione dell'adeguatezza della misura.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Eccepita dalla difesa per l'estensione della misura a reato non indicato dal GIP; il Tribunale del Riesame ha spiegato trattarsi di errore materiale visto che il GIP implicitamente aveva ritenuto i gravi indizi anche per quel capo, e la Corte non ha ritenuto che ci sia stata una riforma in pejus fondata su motivo fondato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese). La Corte ha inoltre disposto l'ammenda per inammissibilità per colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca in sede di legittimità valutazioni di fatto e di merito sui singoli elementi indiziari e sulle scelte cautelari: i motivi che si limitano a contestare le valutazioni di merito senza rilevare vizi giuridici specifici sono inammissibili.
  • Per le ipotesi di "intestazione fittizia"/socio occulto non è sufficiente dimostrare una mera attività gestionale: occorre la prova o indizi gravi della titolarità effettiva delle quote o dell'intento di occultare la vera titolarità.
  • La ricostruzione analitica dei movimenti bancari e delle operazioni societarie (bonifici, prelievi, acquisti di beni personali) può costituire base solida per ritenere sussistenti gravi indizi di bancarotta distrattiva anche se la qualifica giuridica richiede valutazione complessiva.
  • Il pericolo di fuga può essere desunto da dichiarazioni o conversazioni in cui l'indagato esprime la volontà di sottrarsi all'azione dei creditori o alla giustizia; però deve essere valutato nel quadro prognostico della situazione di vita, relazioni e concrete possibilità di allontanamento.
  • Il pericolo di reiterazione si valuta sulla base della gravita, della reiterazione e della recente commissione dei fatti nonché delle competenze e ruoli esercitati dall'indagato che possano facilitare la commissione di nuovi reati: tali valutazioni restano di competenza del giudice di merito.
  • La richiesta di sostituzione della misura cautelare con misure meno afflittive è possibile, ma il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e deve motivare perché ritenga tali misure insufficienti rispetto alle esigenze cautelari.
  • Eventuali errori materiali del GIP nell'enunciazione dei capi per i quali viene disposta la misura non sempre determinano nullità o riforma se emerge negli atti che il giudice aveva comunque considerato quei capi; tuttavia ciò va valutato caso per caso e richiede una motivazione chiara.

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