Cassazione Penale, Sentenza n. 22142/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 09/08/2021 che aveva confermato, in parte, la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. (con annullamento parziale su alcuni capi). All'indagata venivano contestati, tra gli altri, i reati di intestazione fittizia di quote sociali (art. 512-bis c.p.), vari reati di bancarotta (distrattiva e fiscale), violazioni tributarie (D.lgs. 74/2000) e autoriciclaggio. Con sei motivi la difesa denunciava carenza o contraddittorietà di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi a diversi capi (tra cui le ipotesi di bancarotta), contestava la valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione e chiedeva la sostituzione della misura con altre meno afflittive; inoltre eccepiva l'inosservanza dell'art. 309, comma 9 c.p.p. per l'estensione della misura a un reato non espressamente indicato dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non adeguatamente confrontati con la motivazione del Tribunale del Riesame, richiamando il limite alla sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto e delle scelte cautelari operate dai giudici di merito. La Corte ha condiviso che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione congrua e coerente circa i gravi indizi (es. ricostruzione dei prelievi non giustificati dalla Cogesi, acquisiti bancari, operazioni su beni societari quali l'acquisto della Ferrari, omissioni tributarie sistematiche) e circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), e ha ritenuto infondate o non sindacabili le censure difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevata esigenza di prova della qualità di "socio occulto" per l'integrazione dell'ipotesi di intestazione fittizia: non è sufficiente la mera attività gestionale, occorre dimostrare l'effettiva titolarità delle quote quando la norma sia evocata in connessione all'intestazione fittizia.
artt. 16 e 4 lett. b) Codice Antimafia
Citati come riferimento alla qualità soggettiva di uno dei coindagati (soggetto rientrante nelle categorie antimafia), utilizzati nel quadro fattuale ma non oggetto di specifica interpretazione giuridica nella decisione.
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Richiamato nel quadro delle imputazioni fallimentari; la Corte accetta la ricostruzione motivata del Tribunale del Riesame circa le operazioni distrattive e la loro valenza ai fini della bancarotta.
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata: le omissioni sistematiche degli obblighi tributari possono integrare la bancarotta cd. fiscale se sono sistematiche e hanno contribuito al dissesto.
D.lgs. 74/2000 (articoli sui reati tributari)
Richiamato per le contestazioni fiscali; la Corte ritiene corretto il collegamento tra inadempimenti sistematici e danno al patrimonio societario rilevante ai fini cautelari e di indizi di reato.
Norma sul controllo elettronico connesso agli arresti domiciliari; il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura con la procedura di controllo elettronico prevista da questa norma.
art. 274 c.p.p. (lett. b) e c))
Richiamato per le esigenze cautelari: lett. b) pericolo di fuga e lett. c) pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto ampiamente motivate, da elementi quali conversazioni nelle quali si prospetta la fuga e la gravita/recentità delle condotte, le valutazioni del giudice di merito.
Norma sulla possibilità di misure meno afflittive (es. divieto di espatrio) evocata dalla difesa come alternativa; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nella motivazione dell'adeguatezza della misura.
Eccepita dalla difesa per l'estensione della misura a reato non indicato dal GIP; il Tribunale del Riesame ha spiegato trattarsi di errore materiale visto che il GIP implicitamente aveva ritenuto i gravi indizi anche per quel capo, e la Corte non ha ritenuto che ci sia stata una riforma in pejus fondata su motivo fondato.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese). La Corte ha inoltre disposto l'ammenda per inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sindaca in sede di legittimità valutazioni di fatto e di merito sui singoli elementi indiziari e sulle scelte cautelari: i motivi che si limitano a contestare le valutazioni di merito senza rilevare vizi giuridici specifici sono inammissibili.
- Per le ipotesi di "intestazione fittizia"/socio occulto non è sufficiente dimostrare una mera attività gestionale: occorre la prova o indizi gravi della titolarità effettiva delle quote o dell'intento di occultare la vera titolarità.
- La ricostruzione analitica dei movimenti bancari e delle operazioni societarie (bonifici, prelievi, acquisti di beni personali) può costituire base solida per ritenere sussistenti gravi indizi di bancarotta distrattiva anche se la qualifica giuridica richiede valutazione complessiva.
- Il pericolo di fuga può essere desunto da dichiarazioni o conversazioni in cui l'indagato esprime la volontà di sottrarsi all'azione dei creditori o alla giustizia; però deve essere valutato nel quadro prognostico della situazione di vita, relazioni e concrete possibilità di allontanamento.
- Il pericolo di reiterazione si valuta sulla base della gravita, della reiterazione e della recente commissione dei fatti nonché delle competenze e ruoli esercitati dall'indagato che possano facilitare la commissione di nuovi reati: tali valutazioni restano di competenza del giudice di merito.
- La richiesta di sostituzione della misura cautelare con misure meno afflittive è possibile, ma il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e deve motivare perché ritenga tali misure insufficienti rispetto alle esigenze cautelari.
- Eventuali errori materiali del GIP nell'enunciazione dei capi per i quali viene disposta la misura non sempre determinano nullità o riforma se emerge negli atti che il giudice aveva comunque considerato quei capi; tuttavia ciò va valutato caso per caso e richiede una motivazione chiara.
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