Cassazione Penale, Sentenza n. 15919/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per appropriazione indebita continuata e aggravata, contestando: 1) la decisione sulla sospensione della provvisoria esecutività della statuizione civile (sostiene che andava sospesa in considerazione di procedimenti civili pendenti e di sequestri a lui imputati); 2) la legittimazione della sorella a costituirsi parte civile e la presunta duplicazione del danno rispetto a una sentenza civile intervenuta a carico dell'imputato; 3) la qualificazione del fatto come appropriazione indebita, poiché le somme sarebbero state incamerate sulla base di un contratto di mutuo con scadenza quadriennale e quindi l'interversione del possesso non si sarebbe verificata prima della scadenza; 4) la qualificazione giuridica alternativa come infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., con conseguente assorbimento dell'aggravante prevista dall'art. 51, comma 1, n. 11 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul merito ha condiviso la ricostruzione di fatto della Corte d'appello, che aveva ritenuto il presunto contratto di mutuo inesistente (un artificio volto ad appropriarsi del patrimonio sociale) e non meramente simulato o valido nonostante il conflitto d'interessi. Perciò la condotta qualificata come appropriazione indebita è confermata. La Corte ha altresì ritenuto legittimata la sorella, socia al 50%, a costituirsi parte civile; ha inoltre escluso che la presenza di un giudizio civile pendente e di una condanna civile precluda la costituzione o determini automaticamente una duplicazione del danno (tale questione è rimessa all'esecuzione). Quanto alla sospensione dell'esecutività della statuizione civile di secondo grado, la Corte ha richiamato che il rimedio idoneo è quello previsto dall'art. 612 c.p.p. e non il ricorso per cassazione, pertanto il motivo relativo è manifestamente infondato. La sentenza conferma quindi la condanna penale e la responsabilità civile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso alle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che disciplina la responsabilità dell'amministratore verso la società per atti compiuti in conflitto di interessi; la Corte osserva che tale norma presuppone atti validi e non atti inesistenti o simulati, e quindi non è applicabile quando l'atto è ritenuto inesistente e finalizzato all'appropriazione indebita
art. 51, comma 1, n. 11 cod. pen.
Aggravante richiamata nel ricorso; la Corte ritiene irrilevante la prospettazione dell'assorbimento dell'aggravante tramite diversa qualificazione civilistica quando, sulla base della ricostruzione di fatto, il fatto è configurato come appropriazione indebita e non come compimento di atti validi dall'amministratore
art. 540, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di dichiarare la provvisoria esecutività delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado; nel caso la sentenza di primo grado aveva disposto provvisoria esecutività del risarcimento alla parte civile
Stabilisce il carattere esecutivo delle sentenze di appello per quanto concerne le statuizioni civili; la Corte lo richiama per spiegare che, in sede di legittimità, la via ordinaria per sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili di secondo grado non è il motivo di cassazione ma l'azione ex art. 612 c.p.p.
Norma che disciplina lo strumento idoneo a chiedere la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili di secondo grado; la Corte segnala che il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare tale procedimento e non il motivo di cassazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45089 del 10/11/2009 (Oggioni) e Sez. 2, n. 18775 del 2017
Precedenti richiamati per il principio che, pur spettando al legale rappresentante la querela per i reati contro il patrimonio della società, i singoli soci che subiscono conseguenze patrimoniali direct sono legittimati a costituirsi parte civile; principio applicato nel caso in cui la socia al 50% si è costituita parte civile
Massime di principio
- Se un amministratore pone in essere atti che risultano essere inesistenti o simulati per trasferire a proprio vantaggio il patrimonio sociale, la condotta è qualificabile come appropriazione indebita e non può essere ricondotta automaticamente alla fattispecie dell'infedeltà patrimoniale dell'amministratore (art. 2634 c.c.), che richiede atti validi anche se viziati da conflitto d'interessi
- I soci che subiscono direttamente le conseguenze patrimoniali di un reato commesso contro la società sono legittimati a costituirsi parte civile, anche se è pendente o intervenuta una cognizione civile sulla stessa materia; eventuali profili di duplicazione del danno devono essere valutati in sede di esecuzione civile
- La sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili rese in secondo grado non si ottiene mediante il motivo di cassazione, ma mediante il procedimento di cui all'art. 612 c.p.p.; il ricorso per cassazione non è lo strumento processuale corretto per censurare l'esecutività delle statuizioni civili d'appello
- In ipotesi di reato continuato, il calcolo della prescrizione deve tenere conto di eventuali sospensioni e interruzioni (anche quelle derivanti da emergenze straordinarie o da richieste congiunte di rinvio), e la Corte controllerà tali periodi prima di dichiarare eventuale prescrizione
- La qualificazione giuridica del fatto dipende dalla concreta ricostruzione di merito: se l'atto formale appare come un artificio o inesistente, il contenuto sostanziale prevale nella qualificazione penale (es. appropriazione indebita) e non si può automaticamente far valere la forma negoziale per escludere la responsabilità penale
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