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Ordinanza

Ordinanza n. 3317/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a., della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio – Ufficio Reiezioni – Antiabusivismo Edilizio, n. repertorio Q1/100/2026 e n. protocollo Q1/7749/2026, entrambi del 16 gennaio 2026, a firma del Direttore, recante “Reiezione istanza di Condono prot. 0/33638 sot. 0 del 25/02/1995 – Abuso in Via Paolo Cornaglia, 26 – Municipio VI” notificata in data 2 marzo 2026; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: - la nota prot. Q1/174185 dell’11 ottobre 2023, recante asserita richiesta di integrazione documentale; - la nota prot. Q1/221139 dell’11 novembre 2024, recante asserito preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990; - tutti gli atti del relativo procedimento amministrativo; nonché – ove occorrer possa – l’art. 2, comma 37, lett. d), L. 23/12/1996, n. 662, ove interpretato nel senso di consentire la decadenza dal beneficio del condono in difetto di rituale notifica della richiesta di integrazione documentale.

Giustizia amministrativa202605727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un abuso in Via Paolo Cornaglia, 26, Municipio VI, connesso a una richiesta di integrazione documentale e a un preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Hanno inoltre contestato gli atti presupposti del procedimento, tra cui la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. È stata prospettata, ove occorrente, una questione interpretativa dell'art. 2, comma 37, lettera d), l. 662/1996, nella parte in cui consentirebbe la decadenza dal beneficio del condono in assenza di rituale notifica della richiesta di integrazione documentale. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori dettagli sui motivi di illegittimità dedotti né una valutazione del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che il mero diniego di condono non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile. Gli eventuali effetti pregiudizievoli sono stati ritenuti riconducibili esclusivamente ai consequenziali provvedimenti sanzionatori, che tuttavia al momento non risultavano adottati dall'Amministrazione. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento e non si pronuncia sulla legittimità del diniego, sulla ritualità delle notifiche o sull'interpretazione dell'art. 2, comma 37, lettera d), l. 662/1996. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare, ma respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990

    La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato come atto presupposto; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 2, comma 37, lett. d), l. 662/1996

    ove interpretato nel senso di consentire la decadenza dal beneficio del condono in difetto di rituale notifica della richiesta di integrazione documentale

    La disposizione è indicata dai ricorrenti come questione interpretativa connessa alla decadenza dal beneficio del condono; l'ordinanza non affronta tale questione nel merito.

Massime di principio

  • Il mero diniego di un'istanza di condono edilizio non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare.
  • Quando gli effetti lesivi ulteriori del diniego di condono dipendono dall'adozione di successivi provvedimenti sanzionatori non ancora emanati, il periculum in mora non può essere ravvisato in via attuale sulla sola base del diniego.
  • La fase cautelare può essere definita con il rigetto della domanda per insussistenza del periculum in mora senza anticipare la decisione sulla legittimità sostanziale del diniego di condono e degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelareSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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