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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2025\0003161 del 03/10/2025, a mezzo del quale Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano ha respinto l’istanza presentata da REN 188 s.r.l. ex art. 60 d.p.r. 11/07/1980 n. 753 in relazione all’impianto fotovoltaico denominato “Fattoria Solare Formica” (avente ad oggetto l’«Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze previste dal DPR 753/1980 relativa alla posa di un elettrodotto interrato per un tratto in parallelo alla Linea Alessandria- Piacenza in prossimità della fermata di Pontecurone»), reputando che il proposto fosse «non compatibile con il potenziamento infrastrutturale attualmente in corso sulla tratta “Tortona – Voghera”»; - ove occorrer possa, del provvedimento prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\ A0011\P\2025\0005644 del 06/11/2025, emesso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano, con cui è stato comunicato alla Provincia di Alessandria, e per conoscenza a REN 188 s.r.l., di aver rilasciato provvedimento di diniego prot. n. RFI.DOIT.MI.ING A0011\P\2025\0003161 del 03/10/2025, in particolare ove viene dato atto che nell’ambito della Conferenza di Servizi era stata subordinata «l’eventuale autorizzazione al progetto presentato all’ottenimento del nulla osta ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 753/80, nonché alla stipula di apposita convenzione»; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da REN 188 s.r.l. in data 28/04/2026: - della nota prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2026\0002957 del 13/02/2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano ha comunicato alla società REN 188 S.r.l. che «a seguito di un necessario approfondimento istruttorio» ha ritenuto di non accogliere la soluzione proposta da REN 188 S.r.l. all’esito della riunione del 18/12/2025; - ove occorrer possa, della nota prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2026\0006385 del 01/04/2026, notificata in data 02/04/2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti avanzata in data 17/03/2026 dalla società REN 188 S.r.l., ha rappresentato che, con riguardo alle riunioni svolte in assenza di REN 188 S.r.l. – che hanno condotto all’adozione della nota del 13/02/2026 – non «risultano agli atti ulteriori contributi documentali, verbali o resoconti formalizzati riferibili al medesimo incontro o all’istruttoria ad esso connessa»; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto;

Giustizia amministrativa202503506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie per la posa di un elettrodotto interrato parallelo alla linea Alessandria-Piacenza, nonché successiva nota di diniego di una soluzione alternativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore infrastruttura ferroviaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego con cui Rete Ferroviaria Italiana ha respinto l’istanza proposta ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 753/1980, ritenendo l’opera non compatibile con il potenziamento infrastrutturale in corso sulla tratta Tortona-Voghera. È stata inoltre impugnata una successiva nota con cui RFI ha comunicato di non accogliere la soluzione alternativa prospettata dalla ricorrente durante una riunione del 18 dicembre 2025, nonché la nota relativa all’accesso agli atti. La domanda cautelare è stata proposta con i motivi aggiunti. Il TAR ha rilevato che la soluzione alternativa si discostava dal progetto assentito con l’Autorizzazione Unica provinciale del 6 maggio 2024 e che l’opera di connessione era destinata a essere inclusa nel patrimonio infrastrutturale di E-Distribuzione s.p.a. Quest’ultima era espressamente menzionata nella nota impugnata e, secondo quanto riferito da RFI, aveva espresso parere contrario alla soluzione alternativa. La ricorrente non aveva evocato E-Distribuzione nel giudizio per motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito la legittimità dei dinieghi, ravvisando profili di verosimile inammissibilità del ricorso per mancata notificazione a E-Distribuzione s.p.a. ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il gestore della rete è stato qualificato come controinteressato sia sul piano sostanziale sia su quello formale, in ragione del suo interesse connesso all’inclusione dell’opera nel proprio patrimonio infrastrutturale e del parere contrario espresso sulla soluzione alternativa. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l’obiettiva peculiarità della controversia. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della Seconda Sezione, competente per materia, per la fissazione dell’udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 753/1980

    Costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie; la decisione cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata evocazione in giudizio del soggetto qualificabile come controinteressato determina profili di verosimile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; l’istanza è stata respinta per la probabile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando un atto impugnato riguarda una soluzione progettuale alternativa destinata a incidere direttamente sul patrimonio infrastrutturale di un gestore della rete, e tale gestore ha espresso un interesse contrario alla soluzione, esso può assumere la qualità di controinteressato sostanziale e formale.
  • La mancata evocazione in giudizio del controinteressato necessario espone il ricorso per motivi aggiunti a una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e giustifica il rigetto della relativa domanda cautelare per difetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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