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Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, ha sospeso il ricorrente dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di sospensione dal servizio adottato ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo ha sospeso dal servizio in via facoltativa, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni relative alla legittimità della sospensione, fondate sull’asserita insufficienza dell’iter logico-amministrativo, sul deposito del solo dispositivo della sentenza penale, sul venir meno della misura cautelare personale e sull’assenza di ragioni per impedire la permanenza nell’incarico fino alla definizione del processo penale. Il ricorrente ha inoltre prospettato un affidamento alla conservazione dell’incarico e un interesse cautelare alla riammissione in servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris e ha condannato il ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992, che consente al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, su proposta del Direttore generale competente, di sospendere dal servizio l’appartenente al Corpo sottoposto a procedimento penale quando la natura del reato sia particolarmente grave. La sospensione è stata qualificata come misura facoltativa, precauzionale e non sanzionatoria, fondata sulla tutela del prestigio dell’Amministrazione e sul buon funzionamento del servizio. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva motivato la sospensione richiamando l’estrema gravità dei fatti risultante dai capi d’imputazione menzionati nella sentenza e la necessità di proteggere l’interesse pubblico. Il giudice ha escluso che il deposito del solo dispositivo della sentenza penale viziasse l’iter motivazionale, rilevando che la sentenza di primo grado aveva comunque accertato, con le garanzie del processo penale, fatti oggetto di condanna a tre anni e due mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici, sebbene la decisione non fosse definitiva. È stata inoltre ritenuta irrilevante la cessazione della misura cautelare personale, poiché la nuova condanna costituiva una situazione sopravvenuta e distinta. Il TAR ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento alla conservazione dell’incarico fino alla conclusione definitiva del processo, dovendo l’Amministrazione rinnovare il bilanciamento tra interesse del dipendente e interesse pubblico al verificarsi di nuove circostanze. Anche il periculum in mora è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico al buon funzionamento dell’apparato amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 449/1992

    L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse

    La disposizione disciplina la sospensione obbligatoria nei casi di arresto, fermo o custodia cautelare.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992

    Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse

    La norma attribuisce un potere discrezionale e cautelare di sospensione, subordinato alla sottoposizione a procedimento penale e alla particolare gravità del reato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente; l’istanza è stata respinta per carenza di fumus boni iuris e per prevalenza dell’interesse pubblico rispetto al periculum prospettato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione facoltativa dal servizio prevista per un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale richiede la contemporanea sussistenza della sottoposizione a procedimento penale e della particolare gravità della natura del reato; l’esercizio del potere è ampiamente discrezionale e ha natura precauzionale, non sanzionatoria.
  • La sospensione precauzionale può essere giustificata dalla necessità di tutelare il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione nonché il regolare funzionamento del servizio quando la permanenza in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale possa arrecare un pregiudizio all’interesse pubblico.
  • In presenza di fatti di particolare gravità, la motivazione del provvedimento di sospensione può risultare anche implicitamente dalla gravità dei fatti contestati e dal loro collegamento con il ruolo, le funzioni o il servizio svolto dal dipendente.
  • La sopravvenienza di una sentenza penale di primo grado di condanna, pur non definitiva, costituisce una situazione diversa e più significativa rispetto al precedente quadro cautelare e può legittimare una nuova valutazione amministrativa della permanenza in servizio; il venir meno della misura cautelare personale non impedisce tale rivalutazione.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione dell’incarico fino alla definizione irrevocabile del processo penale, poiché l’Amministrazione deve rinnovare il bilanciamento tra interesse del dipendente e interesse pubblico ogni volta che emergano nuove circostanze rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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