Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “-a) del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) emesso dal Questore di Alessandria in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 19.3.2026, recante il divieto di accedere, per il periodo di due anni, con decorrenza dalla data di notifica, (i) “agli stadi, ivi compreso i tempi di afflusso e deflusso dagli impianti sportivi, nei quali si terranno: - gli incontri di calcio di qualsiasi categoria nell’ambito delle Leghe affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e la Nazionale Italiana di calcio, disputati in Italia; - gli incontri di calcio di campionato, amichevoli, di coppe nazionali ed europee valevoli per le qualificazioni al campionato europeo, per le qualificazioni al campionato del mondo e per le fasi finali del campionato europeo riservati alle squadre delle Nazionali ‘maggiori’ ed alle squadre delle Nazionali ‘Under 21’, disputati all’estero. Il divieto è esteso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, nonché, in occasione degli incontri di calcio disputati dalla società sportiva ‘F.C. Torino’, con particolare riguardo al perimetro esterno e le vie adiacenti all’impianto sportivo utilizzato, pro tempore, dalla squadra F.C. Torino (o altre future denominazioni societarie)”; -b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Alessandria recante DASPO della durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il divieto gli impedisce, per due anni dalla notificazione, di accedere agli stadi e ai luoghi connessi agli incontri di calcio indicati nel provvedimento, comprese le aree di afflusso, deflusso, sosta, transito e trasporto degli spettatori, nonché le aree esterne e limitrofe agli impianti utilizzati dal Torino F.C. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso dedotti, ma dà conto della contestazione, in sede cautelare, degli elementi posti dalla Questura a fondamento della misura. L'amministrazione ha prodotto immagini dei sistemi di videosorveglianza e risultanze della perquisizione, ritenute riferibili al ricorrente e idonee a collegarlo ad alcune scritte apposte sul sedime stradale e all'ingresso di un cimitero. Tali scritte erano valutate come potenzialmente minacciose e intimidatorie nei confronti del presidente del Torino F.C., anche in ragione del legame dei luoghi con la famiglia di quest'ultimo e del clima di forte contestazione della tifoseria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. In base a un sommario esame, ha ritenuto che il DASPO rientri nell'ambito del diritto amministrativo della prevenzione, nel quale non è necessario lo standard probatorio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione secondo il criterio del più probabile che non, coerente con l'anticipazione della tutela della sicurezza pubblica. Le immagini di videosorveglianza, insieme agli esiti della perquisizione, sono state giudicate elementi indiziari idonei ad attribuire al ricorrente almeno due delle scritte contestate. La valutazione della Questura circa la rilevanza dei fatti non è apparsa manifestamente irragionevole o illogica, considerando il contenuto delle scritte, il collegamento territoriale con la famiglia del destinatario delle minacce e il contesto di contestazione della tifoseria. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per la sospensione dell'efficacia del DASPO. Le spese cautelari sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del DASPO e l'ha respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi della parte e degli altri soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO costituisce una misura di prevenzione amministrativa finalizzata ad anticipare la tutela della sicurezza pubblica; la sua adozione non richiede il raggiungimento dello standard probatorio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, potendo essere fondata su una valutazione secondo il criterio del più probabile che non.
- Nel giudizio cautelare relativo a un DASPO, immagini di videosorveglianza e risultanze di perquisizioni possono costituire elementi indiziari sufficienti a collegare il destinatario ai fatti contestati, quando la loro valutazione complessiva renda plausibile l'attribuzione della condotta.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sulla rilevanza dei fatti ai fini del DASPO è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità; non è sostituibile con una diversa valutazione giudiziale dell'opportunità della misura.
- Scritte dal contenuto potenzialmente minaccioso o intimidatorio possono giustificare un DASPO quando, considerate insieme al luogo in cui sono state apposte e al contesto di forte contestazione della tifoseria, risultino idonee a incidere sulla sicurezza connessa alle manifestazioni sportive.
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