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Ordinanza

Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione prefettizia che ha dichiarato non ammissibile, senza definire il procedimento, l'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la comunicazione della Prefettura con cui l'istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015 è stata dichiarata non ammissibile. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto all'accesso alle misure. Dalla comunicazione emergeva tuttavia che l'Amministrazione non aveva assunto una determinazione definitiva, rinviando la decisione al completamento delle procedure identificative e all'attuazione del piano di riparto, senza indicare un termine certo per la conclusione del procedimento. Il TAR ha inoltre rilevato che la comunicazione non era indirizzata direttamente al ricorrente, ma a un'associazione.

La decisione

Il TAR, rilevando d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità, ha qualificato la comunicazione impugnata come atto soprassessorio. Tale atto, limitandosi a rinviare la decisione a eventi futuri e incerti, è meramente interlocutorio, non manifesta una definitiva volontà dell'Amministrazione e sostanzialmente elude l'obbligo di provvedere. Per la sua natura non è autonomamente impugnabile e il ricorso potrebbe quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto rivolto contro un atto non immediatamente lesivo. Il TAR ha precisato che l'atto soprassessorio non impedirebbe la proposizione di un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, ma tale azione non è stata proposta nel caso concreto. Non è stata ancora decisa definitivamente né la domanda cautelare né il ricorso: alle parti sono stati assegnati quindici giorni per depositare memorie sul profilo di inammissibilità e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 per l'esame definitivo della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, alle quali si riferisce l'istanza del ricorrente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che rinvii la decisione su un'istanza a eventi futuri e incerti, senza fissare un termine certo per la conclusione del procedimento, può essere qualificato come atto soprassessorio, poiché elude sostanzialmente l'obbligo di provvedere pur configurando solo apparentemente una spendita di potere.
  • L'atto soprassessorio, in quanto meramente interlocutorio e inidoneo a manifestare una definitiva volontà dell'Amministrazione, non è autonomamente impugnabile per carenza di immediata lesività.
  • La natura non impugnabile dell'atto soprassessorio non preclude la proposizione dell'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, quando ne ricorrano i presupposti; tale azione deve però essere effettivamente proposta.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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