Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “dell’Ordinanza Sanitaria Dirigenziale n. 2052 del 16/04/2026, Rep. ORDD 16/04/2026.0002052.I, emessa dal Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo della Città di Torino, notificata a mezzo PEC in data 16/04/2026, con la quale è stato ordinato all'amministratore del condominio ricorrente di: 1. provvedere, entro e non oltre 30 giorni, a sigillare in maniera definitiva tutte le bocchette di aerazione dell'impianto UTA; 2. mantenere, con decorrenza immediata, l'impianto di trattamento aria (UTA) spento, sino a quando non si procederà ad un intervento di bonifica; 3. dare pronta comunicazione scritta degli interventi svolti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota dell'ASL Città di Torino prot. n. 61072 del 13.4.2026”;

Giustizia amministrativa202600871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sanitaria dirigenziale che imponeva la sigillatura definitiva delle bocchette di aerazione dell'impianto UTA, lo spegnimento immediato dell'impianto fino alla bonifica e la comunicazione degli interventi eseguiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, l'ordinanza sanitaria dirigenziale adottata dal Comune di Torino sulla base di una nota dell'ASL concernente il rischio di rilascio di fibre di amianto dai canali di distribuzione dell'aria dell'impianto condominiale. Dal testo non risultano specifici motivi di ricorso articolati dalla parte; nella fase cautelare sono state esaminate la qualificazione dell'atto, la congruità del parere dell'autorità sanitaria, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e il bilanciamento tra gli obblighi imposti al condominio e il rischio per la salute degli abitanti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che l'atto non fosse un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, bensì un provvedimento dirigenziale adottato nell'esercizio degli ordinari poteri di gestione e vigilanza in materia di igiene e sanità. Ha considerato congruamente motivato il parere dell'autorità sanitaria, anche quanto alla non decisività dei campionamenti temporanei, escludendo vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza nei limiti propri del sindacato giurisdizionale. Ha inoltre ritenuto giustificata l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, dall'urgenza di prevenire l'esposizione degli abitanti alle fibre di amianto. Quanto al periculum in mora, ha accordato prevalenza alla tutela della salute rispetto alla portata degli obblighi imposti, lasciando ferma la possibilità per il condominio di presentare un progetto di bonifica al Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    Il provvedimento impugnato non è stato qualificato come ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi di tale disposizione, ma come atto dirigenziale fondato su ordinari poteri di gestione e vigilanza sanitaria.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'omissione della comunicazione di avvio è stata ritenuta giustificata dall'urgenza di evitare il rischio di esposizione degli abitanti a fibre di amianto.

Massime di principio

  • Un provvedimento sanitario adottato da un dirigente comunale per prevenire un rischio concreto per la salute può essere qualificato come esercizio di ordinari poteri di gestione e vigilanza, anziché come ordinanza contingibile e urgente del sindaco, quando il suo contenuto e la base del potere non presentano i caratteri propri dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.
  • In materia di tutela della salute, il parere dell'autorità sanitaria può fondare il provvedimento amministrativo quando sia congruamente motivato; il giudice amministrativo, nell'ambito del sindacato sulle valutazioni tecnico-sanitarie, verifica l'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La non decisività di campionamenti temporanei non rende di per sé illegittimo un provvedimento sanitario fondato su una valutazione complessiva e motivata del rischio di esposizione a sostanze nocive.
  • L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giustificata, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, quando l'urgenza di prevenire un rischio per la salute renda necessario intervenire senza previo contraddittorio procedimentale.
  • Nel giudizio cautelare, il periculum in mora deve essere valutato bilanciando gli effetti pregiudizievoli del provvedimento con l'interesse pubblico alla tutela della salute; quest'ultimo può prevalere anche quando l'atto imponga obblighi gravosi al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiSanitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.