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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un credito di lavoro relativo al trattamento di fine rapporto e ad altre voci retributive maturate da una dipendente di farmacia. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro; quest'ultima proponeva opposizione. Nel corso del giudizio la lavoratrice limitava la pretesa al solo TFR nella misura risultante dal CUD 2017 rilasciato dalla datrice di lavoro. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società al pagamento di una somma a titolo di TFR. In appello la società contestava, tra l'altro, la decisione che aveva ritenuto inammissibile la querela di falso proposta contro alcune scritture private recanti asserite firme del dante causa, deducendo violazione degli artt. 221, 222 e 214 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c.; sosteneva che la querela di falso sarebbe comunque esperibile anche verso scritture private non riconosciute, richiamando precedenti di legittimità. In Cassazione la società articolava un unico motivo per violazione e falsa applicazione delle norme sulla querela di falso e sul disconoscimento della scrittura privata, censurando l'idea che la querela fosse ammissibile solo se il documento fosse stato preventivamente riconosciuto o verificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Pur riconoscendo in astratto il principio secondo cui alla parte cui sia riferita una scrittura privata è consentito, in alternativa al disconoscimento, proporre querela di falso per contestarne definitivamente la genuinità, la Corte ha rilevato che nel caso concreto le scritture private erano state disconosciute e la controparte che le aveva prodotte non aveva chiesto la verificazione né dichiarato di volersene avvalere. In tale situazione il documento restava privo di rilevanza probatoria, sicché il giudice poteva non autorizzare la querela di falso ai sensi dell'art. 222 c.p.c. Inoltre la ricorrente non aveva specificato un concreto interesse all'impugnazione, poiché la condanna di merito era stata fondata sul CUD del 2017 e non sulle tre scritture private oggetto di querela. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di querela di falso

  • art. 222 c.p.c.

    il giudice, se la parte che ha prodotto il documento non intende avvalersene o se il documento è irrilevante, può non autorizzare la querela di falso

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata comporta che la controparte, se intende avvalersene, debba chiedere verificazione

  • art. 216 c.p.c.

    la mancata istanza di verificazione da parte del produttore rende la scrittura priva di rilevanza probatoria

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla efficacia probatoria della scrittura privata

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    non applicato perché la decisione non era totalmente conforme alla proposta di definizione accelerata

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    disposto il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La querela di falso può essere proposta, in linea di principio, anche contro una scrittura privata non riconosciuta, in alternativa al disconoscimento, quando la parte abbia interesse a rimuoverne definitivamente il valore probatorio.
  • La querela di falso incidentale richiede però un concreto interesse della parte: se la scrittura privata è stata disconosciuta e chi l'ha prodotta non chiede la verificazione né dichiara di volersene avvalere, il documento resta privo di rilevanza probatoria e la querela può essere non autorizzata.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata non si è fondata sul documento oggetto della querela, ma su altro titolo probatorio autonomo e diverso.
  • Il sistema di disconoscimento/verificazione della scrittura privata e quello della querela di falso sono alternativi sul piano dell'iniziativa processuale, ma l'ammissibilità concreta della querela dipende dalla rilevanza del documento nel giudizio.
  • Per censurare utilmente il diniego di autorizzazione alla querela di falso, il ricorrente deve indicare specificamente perché il documento contestato sia stato effettivamente posto a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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