Cassazione Civile, Ordinanza n. 04213/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un ciclista aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale asseritamente causato da uno scooter rimasto non identificato, convenendo in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo inammissibile l’azione perché, prima dell’introduzione del giudizio, il danneggiato era venuto a conoscenza dell’identità del conducente del veicolo antagonista. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: (1) violazione dell’art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/2005 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che era rimasta ignota l’identità del veicolo investitore e che il giudice di merito aveva trascurato documenti e testimonianze sul momento dell’identificazione; (2) nullità della sentenza e/o omesso esame di fatti decisivi, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il tribunale avrebbe desunto l’assenza di veicolo sconosciuto da una lettura incompleta degli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto non decisivo il rilievo del tribunale fondato sulla mera conoscenza dell’identità del conducente del mezzo antagonista, precisando che, ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia, ciò che rileva è la mancata identificazione del veicolo e l’onere del danneggiato di dimostrare di essersi attivato diligentemente per la sua identificazione, non essendo sufficiente la sola prova dell’identità del conducente. Poiché dagli atti non risultava che il danneggiato avesse svolto tempestivi tentativi di identificazione del veicolo, il rigetto della domanda è stato comunque confermato come conforme a diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/2005
L’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presuppone che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato; la rilevanza non si esaurisce nella conoscenza del solo conducente, ma richiede che il veicolo resti sconosciuto e che il danneggiato provi di essersi diligentemente attivato per identificarlo.
art. 19, comma 1, lett. a), legge 24 dicembre 1969 n. 990
In base alla precedente disciplina, il danneggiato che chieda il risarcimento al Fondo deve provare sia la riferibilità del sinistro alla condotta di un altro veicolo, sia che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’esito negativo delle indagini effettuate dopo la denuncia alle autorità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
È invocato per contestare l’asserita valutazione incompleta del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
È invocato per contestare la valutazione delle prove e la dedotta erronea ricostruzione dei fatti da parte del tribunale.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur se sorretto da argomentazione non corretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il presupposto dell’azione è la mancata identificazione del veicolo responsabile, non la mera ignoranza del conducente; la conoscenza del solo autore materiale non basta a escludere l’operatività del Fondo.
- Il danneggiato che agisca per un sinistro causato da veicolo non identificato deve provare sia il nesso causale tra il sinistro e la condotta dell’altro mezzo, sia l’effettiva impossibilità di identificarlo, dimostrando di avere svolto una diligente attività di denuncia e di ricerca.
- Quando la motivazione del giudice di merito è giuridicamente errata ma il dispositivo è comunque conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza cassare la decisione.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può essere accolta se il fatto indicato non è decisivo ai fini della regola di diritto applicabile, ovvero se la soluzione corretta deriva comunque dal diverso presupposto normativo rilevante.
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