Cassazione Penale, Sentenza n. 1786/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione per irreperibilità, lamentando l'omessa ricerca presso la presunta ultima dimora (nuovo domicilio della moglie) e il luogo di lavoro; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità penale (contestando gli accertamenti sul sorgere delle passività, la presenza di una omonima societaà, la nomina di un nuovo amministratore e la possibile mera dimenticanza nel deposito delle scritture); 3) maturazione della prescrizione prima della pronuncia d'appello e illegittima applicazione della sospensione prevista dall'art. 420-quater c.p.p. percheé il reato sarebbe anteriore all'entrata in vigore della L. 67/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il termine di prescrizione massimo per la bancarotta fraudolenta (12 anni e 6 mesi) era decorso il 2 agosto 2019. Allo stesso vanno aggiunte le sospensioni disposte: la sospensione organizzativa del 5-9 giugno 2020 (ex d.l. 18/2020, art. 23, comma 9) e la sospensione su istanza del difensore dal 17 novembre al 22 dicembre 2020. Non si applicano, invece, le sospensioni ex art. 420-quater c.p.p. e art. 159, comma 1, n. 3-bis c.p., poiché il processo contumaciale conserva le regole anteriori alla L. 67/2014 per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della stessa (art. 15-bis, normativa transitoria). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (decisione resa il 28/10/2021).
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferimento alle pene accessorie applicate in reati di bancarotta; la Corte ha modificato la durata delle pene accessorie in appello
artt. 159 e 161 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte nullità del decreto di citazione per carenze nelle ricerche dell'imputato
art. 420-quater cod. proc. pen.
Disposizione sulla sospensione del procedimento per ricerche dell'imputato in caso di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso perché il procedimento rimane assoggettato alle regole del processo contumaciale per fatti anteriori alla L. 67/2014
art. 159, comma 1, n. 3-bis cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione della prescrizione in caso di processi in assenza; la Corte ha escluso la sua applicazione per i reati anteriori alla L. 67/2014
L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 12 e art. 15-bis)
La L. 67/2014 ha introdotto norme sul processo in assenza; l'art. 15-bis (normativa transitoria, introdotta dalla L. 11 agosto 2014, n. 118) stabilisce che per i reati commessi prima della sua entrata in vigore continuano a trovare applicazione le regole del processo contumaciale anteriore
art. 23, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27
Misura di sospensione organizzativa dei termini processuali in periodo COVID; la sospensione 5-9 giugno 2020 è stata computata ai fini del termine di prescrizione
Obbligo del giudice di provvedere sui motivi rilevabili d'ufficio e sulle cause di estinzione del reato; la Corte di cassazione ha richiamato questo dovere come motivo per dichiarare l'estinzione anche se non dedotta nei motivi di gravame
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza d'appello, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato anche se la questione non è stata dedotta nei motivi di impugnazione o davanti al giudice di appello, in applicazione dell'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014 rimangono applicabili le regole del processo contumaciale anteriori: le sospensioni e gli istituti introdotti dalla L. 67/2014 (es. effetti sulla prescrizione connessi al processo in assenza) non sono operanti se la normativa transitoria lo esclude.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate tutte le sospensioni effettivamente intervenute (es. disposizioni organizza tive straordinarie come quelle COVID e sospensioni richieste dalle parti); occorre verificare con attenzione le date iniziali e finali per stabilire se il termine è effettivamente decorso prima della pronuncia impugnata.
- Quando sussiste una causa di estinzione del reato, l'annullamento con rinvio per vizi di motivazione del giudice di merito diventa inoperante: anche rilevando vizi di merito, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione e quindi il giudizio di merito non può essere rinnovato.
- Le eccezioni processuali relative alla notifica e alla reperibilità dell'imputato (es. presunta omissione di ricerche) vanno valutate, ma se la prescrizione è ormai maturata tali questioni possono risultare irrilevanti ai fini della pronuncia sulla responsabilità materiale.
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