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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1786/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione per irreperibilità, lamentando l'omessa ricerca presso la presunta ultima dimora (nuovo domicilio della moglie) e il luogo di lavoro; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità penale (contestando gli accertamenti sul sorgere delle passività, la presenza di una omonima societaà, la nomina di un nuovo amministratore e la possibile mera dimenticanza nel deposito delle scritture); 3) maturazione della prescrizione prima della pronuncia d'appello e illegittima applicazione della sospensione prevista dall'art. 420-quater c.p.p. percheé il reato sarebbe anteriore all'entrata in vigore della L. 67/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il termine di prescrizione massimo per la bancarotta fraudolenta (12 anni e 6 mesi) era decorso il 2 agosto 2019. Allo stesso vanno aggiunte le sospensioni disposte: la sospensione organizzativa del 5-9 giugno 2020 (ex d.l. 18/2020, art. 23, comma 9) e la sospensione su istanza del difensore dal 17 novembre al 22 dicembre 2020. Non si applicano, invece, le sospensioni ex art. 420-quater c.p.p. e art. 159, comma 1, n. 3-bis c.p., poiché il processo contumaciale conserva le regole anteriori alla L. 67/2014 per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della stessa (art. 15-bis, normativa transitoria). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (decisione resa il 28/10/2021).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferimento alle pene accessorie applicate in reati di bancarotta; la Corte ha modificato la durata delle pene accessorie in appello

  • artt. 159 e 161 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte nullità del decreto di citazione per carenze nelle ricerche dell'imputato

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Disposizione sulla sospensione del procedimento per ricerche dell'imputato in caso di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso perché il procedimento rimane assoggettato alle regole del processo contumaciale per fatti anteriori alla L. 67/2014

  • art. 159, comma 1, n. 3-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione della prescrizione in caso di processi in assenza; la Corte ha escluso la sua applicazione per i reati anteriori alla L. 67/2014

  • L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 12 e art. 15-bis)

    La L. 67/2014 ha introdotto norme sul processo in assenza; l'art. 15-bis (normativa transitoria, introdotta dalla L. 11 agosto 2014, n. 118) stabilisce che per i reati commessi prima della sua entrata in vigore continuano a trovare applicazione le regole del processo contumaciale anteriore

  • art. 23, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27

    Misura di sospensione organizzativa dei termini processuali in periodo COVID; la sospensione 5-9 giugno 2020 è stata computata ai fini del termine di prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di provvedere sui motivi rilevabili d'ufficio e sulle cause di estinzione del reato; la Corte di cassazione ha richiamato questo dovere come motivo per dichiarare l'estinzione anche se non dedotta nei motivi di gravame

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza d'appello, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato anche se la questione non è stata dedotta nei motivi di impugnazione o davanti al giudice di appello, in applicazione dell'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p.
  • Per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014 rimangono applicabili le regole del processo contumaciale anteriori: le sospensioni e gli istituti introdotti dalla L. 67/2014 (es. effetti sulla prescrizione connessi al processo in assenza) non sono operanti se la normativa transitoria lo esclude.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno computate tutte le sospensioni effettivamente intervenute (es. disposizioni organizza tive straordinarie come quelle COVID e sospensioni richieste dalle parti); occorre verificare con attenzione le date iniziali e finali per stabilire se il termine è effettivamente decorso prima della pronuncia impugnata.
  • Quando sussiste una causa di estinzione del reato, l'annullamento con rinvio per vizi di motivazione del giudice di merito diventa inoperante: anche rilevando vizi di merito, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione e quindi il giudizio di merito non può essere rinnovato.
  • Le eccezioni processuali relative alla notifica e alla reperibilità dell'imputato (es. presunta omissione di ricerche) vanno valutate, ma se la prescrizione è ormai maturata tali questioni possono risultare irrilevanti ai fini della pronuncia sulla responsabilità materiale.

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