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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11827/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasceva da infiltrazioni d'acqua piovana che avrebbero danneggiato l'immobile del proprietario confinante, adibito ad attività commerciale. Il giudice di pace aveva accolto la domanda di accertamento della responsabilità della proprietaria del tetto ex art. 908 c.c., condannandola al risarcimento in forma specifica o per equivalente, oltre al ristoro del mancato guadagno da locazione e del danno non patrimoniale. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, riducendo l'importo per il ripristino, sul presupposto che il danno derivasse dal tetto della convenuta, privo di una conversa idonea a impedire l'infiltrazione delle acque piovane negli interstizi murari. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato violazione dell'art. 908 c.c., sostenendo che la fattispecie non rientrasse nello scolo delle acque piovane disciplinato da tale norma, perché le infiltrazioni non derivavano da stillicidio del tetto ma da acqua caduta dal cielo e penetrata per le intercapedini tra edifici; ha inoltre dedotto che il fabbricato del vicino era stato ampliato fino ad aderire al proprio, sicché sarebbe stato l'attore a dover adottare accorgimenti idonei, o comunque sarebbe dovuta essere riconosciuta una corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse coerente con l'art. 908 c.c., poiché l'obbligo del proprietario del tetto è quello di costruire e mantenere l'opera in modo da impedire che le acque piovane si riversino nel fondo vicino, anche mediante accorgimenti tecnici come la conversa. Le doglianze della ricorrente sono state considerate una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre applicato il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si era difeso.

Norme richiamate

  • art. 908 c.c.

    "il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino"

    La norma disciplina i rapporti tra proprietari confinanti imponendo al proprietario del tetto l'obbligo di adottare accorgimenti tecnici idonei a evitare che le acque piovane si riversino sul fondo altrui; non si limita allo scolo naturale, ma copre anche le infiltrazioni derivanti da mancata protezione del tetto.

  • art. 913 c.c.

    "il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo"

    La disposizione riguarda il deflusso naturale delle acque dal fondo superiore a quello inferiore e non interferisce con la diversa disciplina dello scarico delle acque piovane di cui all'art. 908 c.c.

  • art. 1227 c.c.

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere una corresponsabilità del vicino nell'adozione degli accorgimenti idonei a evitare il danno, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, sotto tale veste, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi di questa norma, in quanto la decisione di merito risultava conforme a orientamenti consolidati della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze previste dalla riforma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna sanzionatoria in favore della cassa delle ammende anche in assenza di difesa dell'intimato, valorizzandone la funzione deterrente rispetto ad atti processuali defatigatori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'art. 908 c.c. impone al proprietario del tetto di adottare tutte le misure tecniche necessarie affinché le acque piovane non si riversino sul fondo vicino; la responsabilità può derivare anche dall'omissione di accorgimenti idonei a impedire infiltrazioni attraverso interstizi o punti di contatto tra edifici.
  • L'art. 913 c.c. disciplina lo scolo naturale delle acque tra fondi e non può essere utilizzato per neutralizzare la diversa disciplina dell'art. 908 c.c. in tema di acque piovane convogliate da opere edilizie.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge; la censura è inammissibile se mira soltanto a sovrapporre una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
  • La conformità della decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale consolidato può fondare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere pronunciata anche se l'intimato non si è difeso, poiché ha funzione sanzionatoria e deterrente verso impugnazioni meramente defatigatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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