Cassazione Civile, Sentenza n. 26270/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava di essere stato retribuito in misura inferiore rispetto al trattamento spettante ai collaboratori linguistici (ex lettori) in base all'art. 1 del d.l. n. 2/2004 (conv. L. 63/2004) e chiedeva il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive dal primo contratto a termine, nonché il riconoscimento di progressione in carriera (scatti e classi stipendiali) e l'esclusione della rivalsa. Vengono altresì dedotte questioni relative alla decorrenza e all'interruzione della prescrizione e alla validità e portata della CTU effettuata in sede di appello; inoltre il ricorrente invocava principi costituzionali (art. 36 Cost.) e giurisprudenza comunitaria sulla parità di trattamento tra lettori/collaboratori linguistici e personale di ricerca/docente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Università di Bergamo (€200,00 per esborsi e €4.000,00 per competenze professionali) e ad eventuale ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto, conformemente alla propria precedente pronuncia n. 535/2013, vincolante il principio che attribuisce al collaboratore linguistico un trattamento corrispondente al ricercatore confermato a tempo definito; la Corte d'appello di Trento, sulla base della CTU, aveva constatato che l'Università aveva erogato in concreto un trattamento non inferiore (anzi superiore) a quello previsto dalla normativa e pertanto aveva respinto le domande di differenze retributive e di regolarizzazione previdenziale. Molte delle censure del ricorrente sono state dichiarate inammissibili per vizi di specificazione, per riassunzione di questioni già decise dalla sentenza rescindente o per limiti dell'art. 360 c.p.c. (omesso esame di "fatto" decisivo), e non è stato ravvisato alcun vizio di diritto che legittimasse la cassazione.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 2 del 2004 convertito nella legge n. 63 del 2004
Attribuisce al collaboratore linguistico (ex lettore madrelingua) un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito; la Corte ha interpretato la norma nel senso che essa è applicabile anche ai collaboratori linguistici di altre università e costituisce parametro vincolante indicato nella precedente pronuncia rescindente
Riferimento normativo richiamato per la disciplina dei ex lettori divenuti collaboratori; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina pertinente in combinato con il d.l. 2/2004 nella valutazione del trattamento economico
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato dal ricorrente per il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro; la Corte ha chiarito che l'accertamento del rispetto dell'art. 36 va fatto confrontando il trattamento effettivamente goduto e non come parametro autonomo rispetto alle tutele previste dal d.l. 2/2004
artt. 112, 345, 360, 366, 369, 371, 384
Art. 360 (più particolarmente n. 3, 4 e 5) è stato richiamato per le modalità di impugnazione in Cassazione: molte doglianze sono state dichiarate inammissibili per violazione dei requisiti di specificazione o perché riguardavano questioni già decise; art. 384 comma 2 vincola il giudice di rinvio al principio già enunciato dalla Cassazione (efficacia della sentenza rescindente)
Richiamati in una censura ma non risultano aver determinato un diverso esito: le doglianze procedurali con riferimento a tali disposizioni sono state dichiarate inammissibili per mancata specificazione
Richiama l'obbligo relativo al contributo unificato e all'eventuale ulteriore importo dovuto dal ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
sentenze richiamate (es. causa C-212/99 e altre)
La normativa nazionale (d.l. 2/2004) è stata adottata in esecuzione di pronunce comunitarie sulla parità di trattamento e è stata ritenuta compatibile con i principi comunitari; il ricorrente evocava principi comunitari ma la Corte ha ritenuto che le questioni principali fossero già risolte dalla normativa e dalla precedente giurisprudenza
art. 2909 (citato nel testo)
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili prescrizionali; la Corte ha esaminato la questione della prescrizione e richiamato la precedente valutazione in sede di sentenza rescindente
Massime di principio
- Una pronuncia di Cassazione che enuncia un principio di diritto vincola il giudice di rinvio: in sede di rinvio non è ammesso riesaminare il principio di diritto affermato, salvo sopravvenienze normative o incostituzionalità
- Per i collaboratori linguistici (ex lettori) il d.l. n. 2/2004 (art. 1) assegna, come parametro, il trattamento corrispondente al ricercatore confermato a tempo definito; eventuali trattamenti più favorevoli già goduti si conservano a titolo individuale
- In giudizio di Cassazione molti motivi possono essere dichiarati inammissibili se la parte non rispetta gli oneri di specificazione e di allegazione (artt. 366 e 369 c.p.c.), ovvero tenta di rimettere in discussione fatti o questioni già decise dalla sentenza rescindente
- La CTU in appello è idonea a valutare il trattamento economico concreto: se la CTU conclude che l'amministrazione ha corrisposto un trattamento pari o superiore al parametro normativo, la domanda di differenze retributive può essere respinta
- Sulla prescrizione: la domanda di differenze retributive può essere interrotta da specifiche comunicazioni (es. lettera raccomandata) e il relativo profilo deve essere provato e documentato nel processo
- Le questioni attinenti a progressioni stipendiali o scatti vanno presentate e dedotte in modo preciso nei gradi di giudizio; se già decise in precedenti sentenze e non rette da motivi di diritto nuovi, non sono riapribili in cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26256/2021 del 28/09/2021
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26262/2021 del 28/09/2021
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26263/2021 del 28/09/2021
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26264/2021 del 28/09/2021
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26265/2021 del 28/09/2021
- Sentenza lavoro · 28 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26266/2021 del 28/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →