Cassazione Civile, Sentenza n. 26265/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Daniela Scialdoni aveva chiesto il riconoscimento del diritto di essere inquadrata nei ruoli dirigenziali dell'ASI per effetto della cessione del proprio contratto di lavoro (mobilità volontaria) quale segretario comunale in precedenza inquadrato presso il Ministero dell'Interno e organico al Comune di Serrara Fontana. ASI e Ministero contestavano la validità della cessione sostenendo, tra l'altro, l'assenza del corretto consenso delle amministrazioni interessate e che la procedura di selezione indetta da ASI non producesse un obbligo vincolante di assunzione, potendo essere superata da successivi atti organizzativi dell'ente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ASI e del Ministero confermando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di Scialdoni al transito nei ruoli dirigeniali dell'ASI. La Corte ha ritenuto che: la mobilità volontaria si configura come cessione del contratto ai sensi degli istituti civilistici integrati da regole amministrative; la procedura di selezione indetta da ASI andava considerata come una forma di offerta al pubblico che si perfeziona con l'approvazione della graduatoria da parte del Direttore Generale e con il nulla osta dell'amministrazione di provenienza; il consenso dell'amministrazione di provenienza (Comune) risultava processualmente provato; e l'art. 6, co. 2 d.lgs. 213/2009 non ostava al transito poiché il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione va riferito alla validità curriculare in vista del conferimento degli incarichi, non alla preventiva acquisizione nei ruoli. Inoltre, una volta perfezionata la cessione, atti organizzativi successivi dell'ente non possono vanificarne unilateralmente gli effetti. Le spese di giudizio in Cassazione sono a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Regola la mobilità fra pubbliche amministrazioni e le procedure di selezione; la Corte ha ritenuto che le procedure di selezione per mobilità costituiscano atti negoziali/di diritto privato (offerta), i cui esiti (approvazione graduatoria) possono perfezionare la volontà di acquisizione del candidato, integrandosi con l'istituto civilistico della cessione del contratto.
Norme civilistiche sulla cessione del contratto: il trasferimento volontario del dipendente si attua tramite cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c.; comporta il coinvolgimento sia del rapporto di lavoro sia del rapporto organico con l'ente di provenienza e richiede il consenso delle amministrazioni interessate.
«i regolamenti del personale prevedono modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia»
La Corte interpreta tale norma nel senso che il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione è finalizzato a verificare la coerenza curriculare tra i selezionati e gli incarichi cui sarebbero destinati, e va esercitato a valle dell'individuazione tramite selezione/concorsi, non come un potere che impedisca a priori l'acquisizione del candidato nei ruoli.
Statuto ASI (art. 7 co.2 lett. h) e art. 12 co.2 lett. d) / art. 8 co.2 lett. d)
Lo Statuto, nella versione applicabile ai fatti, prevedeva il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare; la Corte ha ritenuto tale previsione coerente con l'art. 6 d.lgs. 213/2009 e come applicabile dopo l'individuazione del dirigente tramite selezione.
Fondamento della censura in Cassazione per violazione di legge e falsa applicazione delle norme; la Corte ha esaminato e respinto tali censure avanzate dai ricorrenti.
art. 96 co. 3 c.p.c. e art. 93 co. 3 c.p.c.
Norme relative alle spese e alla condanna per lite temeraria; i ricorrenti avevano chiesto la condanna della controparte per lite temeraria (art. 96 co.3), ma la Corte ha escluso la fondatezza della richiesta e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di Cassazione.
Massime di principio
- La mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni si realizza come cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e richiede il consenso dell'amministrazione di provenienza e, se del caso, di quella di destinazione; il giudice verifica la presenza di tali consensi in base agli atti prodotti.
- Le procedure di selezione per mobilità indette dalla P.A. possono essere considerate, sul piano negoziale, come forme di offerta al pubblico: l'approvazione della graduatoria e l'accettazione del candidato, unite al nulla osta dell'amministrazione di provenienza, possono perfezionare il trasferimento.
- Il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione previsto per gli enti di ricerca (art. 6 d.lgs. 213/2009) va interpretato come verifica della coerenza curriculare a valle della selezione e non come potestà generalizzata di veto per impedire l'acquisizione nei ruoli.
- Una volta perfezionata la cessione del contratto e formatosi un rapporto giuridico valido, atti unilaterali interni dell'ente (scelte organizzative successive) non possono vanificare unilateralmente gli effetti del contratto concluse.
- In sede di impugnazione è essenziale individuare con precisione quale consenso o quale elemento procedimentale si contesta (es. Ministero vs Comune) e motivare in concreto la violazione; censure generiche di mancanza di consenso o di valore vincolante dell'avviso rischiano di essere inammissibili.
- Per tutelarsi preventivamente, l'amministrazione cedente dovrebbe documentare formale nulla osta/consenso e l'amministrazione ricevente dovrebbe rendere trasparente e formalmente conclusiva la procedura di selezione (approvazione graduatoria, determinazioni del dirigente) per evitare incertezze giuridiche.
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