Cassazione Civile, Sentenza n. 26266/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale ("una tantum") prevista dal contratto collettivo delle Case di Cura Private per il periodo 1/1/2006 - 31/8/2010, fondando la pretesa sul Protocollo d'Intesa 23/1/1993 e sul verbale d'incontro del 31/1/2013 nel quale l'AIOP avrebbe riconosciuto l'inderogabilità della corresponsione della una tantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato le decisioni di merito che avevano rigettato la domanda. Motivazioni principali: il Protocollo/Accordo interconfederale del 23/7/1993 ha natura meramente programmatica e non attribuisce automaticamente diritti soggettivi; l'Accordo Nazionale del 15/9/2010 aveva rimesso a livello regionale la negoziazione di una eventuale una tantum per il periodo 2006-2010, per la diversificata situazione economica regionale, rendendo quindi l'erogazione eventuale e subordinata ad accordi regionali non raggiunti; il verbale del 31/1/2013, letto nel suo contesto e alla luce del comportamento successivo delle parti, non costituisce la manifestazione di una volontà negoziale idonea a creare un diritto esigibile; inoltre è stata rilevata l'improcedibilità parziale del ricorso per mancato deposito integrale del contratto/accordo collettivo richiamato, come richiesto dall'art.369 c.p.c.; sul piano costituzionale, l'art.36 non può essere utilizzato per isolare e imporre singole voci retributive al di fuori della valutazione complessiva della retribuzione prevista dal c.c.n.l.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020 n.137 convertito con legge 18 dicembre 2020 n.176, art.23 comma 8-bis
Richiamato per motivi procedurali (deposito delle conclusioni del P.G. ai sensi della norma).
Fondamento giurisdizionale per la doglianza di violazione o falsa applicazione di norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro; la Corte ha valutato le censure in tale quadro.
Criteri ermeneutici del contratto: la Corte ha sottolineato che l'interpretazione deve considerare il contesto, il comportamento successivo e le clausole correlate, non limitarsi al dato letterale estrapolato.
art.36 Cost.
Il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata va valutato sul trattamento economico globale e non può essere usato per imporre una singola voce retributiva isolata.
Riferimento ai criteri di determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione valutando il complesso delle voci retributive contrattuali.
art.369 cod. proc. civ. comma 2 n.4
Prevede l'onere, a pena di improcedibilità, di depositare i contratti/accordi collettivi su cui si fonda il ricorso: la mancata produzione integrale ha inciso sull'istruttoria e determinato un difetto procedurale.
Accordo Nazionale 15/9/2010
Secondo la Corte, l'accordo ha rimesso a livello regionale la negoziazione dell'eventuale una tantum per il periodo 2006-2010, rendendo l'erogazione condizionata e non automatica.
Protocollo di Intesa 23/1/1993
Ritenuto di natura meramente programmatica/di indirizzo: non idoneo, di per sé, a generare posizioni soggettive piene senza recepimento nella contrattazione collettiva.
Richiamato in relazione al contributo unificato processuale: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento supplementare da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- I protocolli interconfederali e gli atti meramente programmatici non generano automaticamente diritti soggettivi esigibili: serve il recepimento nella contrattazione collettiva nazionale o un accordo vincolante tra le parti.
- Se un accordo nazionale rimette la regolazione di una prestazione economica al livello regionale, l'obbligo di corresponsione è condizionato all'esito della negoziazione decentrata; senza accordi regionali non sorge un diritto esigibile.
- Nell'interpretazione di verbali/accordi sindacali il contesto e il comportamento successivo delle parti sono decisivi: una espressione generica di "inderogabilità" può non essere sufficiente se non accompagnata da disposizioni concrete e quantificazioni o da atti successivi coerenti.
- Il principio costituzionale della retribuzione adeguata (art.36) si applica alla retribuzione complessiva; non è efficace per imporre singole voci retributive se il contratto collettivo nel suo insieme non risulta violato.
- In cassazione, quando si deduce violazione di norme di contratti collettivi è obbligatorio depositare l'intero testo del contratto/accordo invocato (art.369 c.p.c.): la mancata produzione può determinare l'improcedibilità del ricorso.
- Il giudice verifica sia il contenuto letterale degli atti sia la loro funzione e collocazione nell'insieme della contrattazione; l'interpretazione sistematica prevale su letture isolate e letterali.
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