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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26266/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale ("una tantum") prevista dal contratto collettivo delle Case di Cura Private per il periodo 1/1/2006 - 31/8/2010, fondando la pretesa sul Protocollo d'Intesa 23/1/1993 e sul verbale d'incontro del 31/1/2013 nel quale l'AIOP avrebbe riconosciuto l'inderogabilità della corresponsione della una tantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato le decisioni di merito che avevano rigettato la domanda. Motivazioni principali: il Protocollo/Accordo interconfederale del 23/7/1993 ha natura meramente programmatica e non attribuisce automaticamente diritti soggettivi; l'Accordo Nazionale del 15/9/2010 aveva rimesso a livello regionale la negoziazione di una eventuale una tantum per il periodo 2006-2010, per la diversificata situazione economica regionale, rendendo quindi l'erogazione eventuale e subordinata ad accordi regionali non raggiunti; il verbale del 31/1/2013, letto nel suo contesto e alla luce del comportamento successivo delle parti, non costituisce la manifestazione di una volontà negoziale idonea a creare un diritto esigibile; inoltre è stata rilevata l'improcedibilità parziale del ricorso per mancato deposito integrale del contratto/accordo collettivo richiamato, come richiesto dall'art.369 c.p.c.; sul piano costituzionale, l'art.36 non può essere utilizzato per isolare e imporre singole voci retributive al di fuori della valutazione complessiva della retribuzione prevista dal c.c.n.l.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020 n.137 convertito con legge 18 dicembre 2020 n.176, art.23 comma 8-bis

    Richiamato per motivi procedurali (deposito delle conclusioni del P.G. ai sensi della norma).

  • art.360 c.p.c. comma 1 n.3

    Fondamento giurisdizionale per la doglianza di violazione o falsa applicazione di norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro; la Corte ha valutato le censure in tale quadro.

  • artt.1362 e 1363 c.c.

    Criteri ermeneutici del contratto: la Corte ha sottolineato che l'interpretazione deve considerare il contesto, il comportamento successivo e le clausole correlate, non limitarsi al dato letterale estrapolato.

  • art.36 Cost.

    Il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata va valutato sul trattamento economico globale e non può essere usato per imporre una singola voce retributiva isolata.

  • art.2099 c.c.

    Riferimento ai criteri di determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione valutando il complesso delle voci retributive contrattuali.

  • art.369 cod. proc. civ. comma 2 n.4

    Prevede l'onere, a pena di improcedibilità, di depositare i contratti/accordi collettivi su cui si fonda il ricorso: la mancata produzione integrale ha inciso sull'istruttoria e determinato un difetto procedurale.

  • Accordo Nazionale 15/9/2010

    Secondo la Corte, l'accordo ha rimesso a livello regionale la negoziazione dell'eventuale una tantum per il periodo 2006-2010, rendendo l'erogazione condizionata e non automatica.

  • Protocollo di Intesa 23/1/1993

    Ritenuto di natura meramente programmatica/di indirizzo: non idoneo, di per sé, a generare posizioni soggettive piene senza recepimento nella contrattazione collettiva.

  • DPR 115/2002 art.13

    Richiamato in relazione al contributo unificato processuale: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento supplementare da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • I protocolli interconfederali e gli atti meramente programmatici non generano automaticamente diritti soggettivi esigibili: serve il recepimento nella contrattazione collettiva nazionale o un accordo vincolante tra le parti.
  • Se un accordo nazionale rimette la regolazione di una prestazione economica al livello regionale, l'obbligo di corresponsione è condizionato all'esito della negoziazione decentrata; senza accordi regionali non sorge un diritto esigibile.
  • Nell'interpretazione di verbali/accordi sindacali il contesto e il comportamento successivo delle parti sono decisivi: una espressione generica di "inderogabilità" può non essere sufficiente se non accompagnata da disposizioni concrete e quantificazioni o da atti successivi coerenti.
  • Il principio costituzionale della retribuzione adeguata (art.36) si applica alla retribuzione complessiva; non è efficace per imporre singole voci retributive se il contratto collettivo nel suo insieme non risulta violato.
  • In cassazione, quando si deduce violazione di norme di contratti collettivi è obbligatorio depositare l'intero testo del contratto/accordo invocato (art.369 c.p.c.): la mancata produzione può determinare l'improcedibilità del ricorso.
  • Il giudice verifica sia il contenuto letterale degli atti sia la loro funzione e collocazione nell'insieme della contrattazione; l'interpretazione sistematica prevale su letture isolate e letterali.

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