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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26256/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per ritenuta somministrazione irregolare ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003 rispetto a rapporti di somministrazione a termine (periodo 13/10/2006 - 09/11/2007, complessivi 231 giorni, con molteplici rinnovi). Censure principali: 1) assenza o genericità della causale indicata nei contratti (mancata specificazione delle ragioni sostitutive e mancata indicazione che si trattasse di personale con diritto alla conservazione del posto); 2) violazione del requisito di temporaneità previsto dal CCNL Autoferrotranvieri (somministrazione ammessa solo per necessità eccezionali/occasionali e per max 60 giorni); 3) omissione nei contratti commerciali di somministrazione del numero dei lavoratori da somministrare e della data di inizio/durata (vizio di nullità), nonché censure processuali relative al principio di non contestazione e alla presunta novità della questione sollevata in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva considerato lecite e sufficientemente specifiche le causali (“sostituzione di personale assente”) e aveva accertato l'effettiva corrispondenza tra periodi di assenza del personale e missioni del ricorrente tramite prospetti presenze/assenze. La mancata indicazione nominativa del lavoratore sostituito non è stata ritenuta necessaria. Sul punto temporaneità/CCNL la Corte ha condiviso l'orientamento per cui la disposizione transitoria invocata non si applicava ratione temporis e ha richiamato la possibilità che le assunzioni per ragioni sostitutive siano esenti da limiti quantitativi. La doglianza sulla nullità dei contratti commerciali per omessa indicazione del numero dei lavoratori e delle date è stata rigettata perché, per effetto della modifica normativa (d.lgs. 251/2004), la sanzione di nullità del comma 4 dell'art. 21 d.lgs. 276/2003 opera solo per la mancanza della forma scritta; gli altri elementi erano stati espunti dal novero delle omissioni che determinano nullità. I motivi processuali (principio di non contestazione, novità) sono stati dichiarati inammissibili o infondati. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore della S.T.P. Brindisi s.p.a.; nulla a carico di Manpower per giudicato interno.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 276/2003 (art. 20, art. 21, art. 27, art. 86)

    art. 21, comma 4 (nella versione vigente al tempo della stipulazione): "In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore."

    La Corte ha interpretato la normativa nel senso che la causale contrattuale deve indicare la ragione concreta (tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva) in modo intellegibile; il controllo giudiziale è limitato all'accertamento dell'effettività di tale ragione (art.27 comma 3). La nullità prevista dall'art.21 comma 4 opera oggi, ratione temporis, solo per l'assenza della forma scritta.

  • d.lgs. n. 368/2001 (art. 10)

    Riferimento richiamato per spiegare che, secondo il richiamo contenuto nell'art.20 comma 4 d.lgs. 276/2003, alcune ipotesi sostitutive possono essere esenti da limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi.

  • CCNL Autoferrotranvieri 14/12/2004 (lett. "E - Lavoro Somministrato")

    "la somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali.., e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss. firmatarie del presente ccnl"

    La Corte ha ritenuto che l'eccezionalità/temporaneità prevista dal CCNL non fosse decisiva nel caso concreto, anche per ragioni di applicabilità ratione temporis della disciplina statale; inoltre la verifica del requisito di temporaneità è di contenuto valutativo riservato al giudice.

  • d.lgs. 251/2004 (art. 5, primo comma)

    "All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «t con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,»."

    Per effetto della modifica legislativa, dal tempo della stipulazione dei contratti in causa la sanzione di nullità prevista dall'art.21 comma 4 si riferiva esclusivamente alla mancata forma scritta; l'omissione di altri elementi (numero dei lavoratori, durata, ecc.) non determinava più la nullità del contratto di somministrazione.

  • Direttiva 1999/70/CE e Accordo-quadro 18/3/1999; sentenza CGUE C-290/12 (Della Rocca/Poste Italiane)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui l'Accordo-quadro e la Direttiva 1999/70 non si applicano ai rapporti di lavoro tra il lavoratore interinale e l'agenzia di somministrazione, né tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice in quel contesto, con conseguente limitazione dell'incidenza di tali atti sull'istituto della somministrazione.

  • d.l. 10/11/1978, n. 702 conv. L. 8/1/1979, n. 3 (art. 5, commi 15 e 17)

    Citato dalla resistente per sostenere l'esistenza di discipline speciali in materia di trasporto pubblico locale che possono incidere sull'applicabilità di conversioni e su misure risarcitorie, secondo precedenti giurisprudenziali.

  • Codice di Procedura Civile (art. 115, art. 360, art. 366)

    Art.115 (principio di non contestazione): non opera sulle valutazioni del giudice di merito; Art.360 e 366 (motivi di cassazione e inammissibilità): criteri applicati per valutare i motivi di impugnazione e l'ammissibilità di nuovi profili non trattati in grado d'appello.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per un eventuale conguaglio contributivo a carico del ricorrente, rimandando all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.

Massime di principio

  • La causale indicata nel contratto di somministrazione deve descrivere la ragione concreta (tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva) in modo intellegibile; tuttavia la prova dell'effettività della causale può essere fornita dall'utilizzatore anche a posteriori mediante documentazione (es. prospetti presenze/assenze).
  • L'indicazione nominativa del lavoratore sostituito non è sempre necessaria: è possibile soddisfare il requisito di specificità attraverso la corrispondenza quantitativa tra scoperture e missioni/interinali.
  • Le previsioni dei contratti collettivi (es. limiti temporali) vanno valutate insieme alla normativa statale vigente ratione temporis; in alcuni periodi o contesti la disciplina transitoria o riferimenti normativi possono rendere inapplicabili o attenuare i limiti convenzionali.
  • Dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. 251/2004, la sanzione di nullità del contratto di somministrazione (art.21 comma 4 d.lgs. 276/2003) opera principalmente per la mancata forma scritta; omissioni di altri elementi contrattuali non determinano automaticamente nullità.
  • Il controllo giudiziale sulle scelte organizzative dell'utilizzatore è limitato: il giudice verifica l'esistenza e l'effettività delle ragioni giustificative, ma non sindaca le scelte tecniche o produttive nel merito.
  • Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) non impedisce al giudice di valutare e decidere su questioni che abbiano natura valutativa e discrezionale; quindi l'assenza di una contestazione formale su questioni valutative non vincola il giudice.
  • In situazioni simili è fondamentale conservare e produrre documentazione dettagliata (prospetti presenze/assenze, giustificativi delle assenze, registri missioni) per dimostrare la corrispondenza tra esigenze aziendali e impiego di somministrati.

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