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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26262/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, accogliendo gli appelli di Telecom, aveva revocato i decreti ingiuntivi favorevoli ai lavoratori e aveva ritenuto sopravvenuta carenza d'interesse ad agire in conseguenza delle conciliazioni ottenute con la cessionaria (Ceva) e dei licenziamenti successivi. I ricorrenti deducevano, in particolare (primo motivo), violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto unico il rapporto di lavoro proseguente con la cedente (Telecom) nonostante l'accertata invalidità del trasferimento di ramo d'azienda, invece che qualificare la situazione come la coesistenza di due rapporti distinti (il ripristino de iure del rapporto con la cedente e il rapporto di fatto con la cessionaria).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso tempestivo e ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. La Corte ha affermato il principio consolidato secondo cui l'invalidità del trasferimento d'azienda impedisce che il rapporto di lavoro si trasferisca automaticamente: in tal caso resta un rapporto de iure ripristinato con l'originario cedente (Telecom) e, separatamente, si può essere instaurato un rapporto di fatto con la cessionaria (Ceva). Perciò la Corte d'appello aveva errato nel considerare sopravvenuta la carenza d'interesse dei lavoratori per effetto delle conciliazioni con la cessionaria. Per l'accoglimento del primo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte interpreta l'art. 2112 come norma che consente la continuità del rapporto di lavoro solo in caso di legittimo trasferimento d'azienda; se il trasferimento è invalido, il rapporto non si trasferisce e resta in capo al cedente (rapporto de iure ripristinato).

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai profili civilistici della cessione; la Corte lo considera insieme all'art. 2112 nella valutazione dell'invalidità del trasferimento e delle conseguenze sul rapporto di lavoro.

  • art. 327 c.p.c.

    Norma sul termine semestrale per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso notificato il 30 giugno 2017 in ragione della proroga per festività locale del 29 giugno.

  • art. 155 c.c.

    Applicato in punto di proroga del termine per scadenza cadente in giorno festivo: la scadenza slitta al giorno non festivo successivo.

  • art. 1 d.p.r. 792/1985

    Usato per qualificare il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo) come festività civile per il Comune di Roma ai fini della proroga dei termini processuali.

  • art. 2 L. 260/1949

    Richiamato insieme al DPR per l'individuazione delle festività civili da considerare ai fini della scadenza dei termini.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato perché le parti hanno prodotto memorie ai sensi di tale articolo; rilevanza procedurale nella causa.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni del P.M.; rilievo procedurale per la fase di discussione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato da uno dei motivi di doglianza (nullità per violazione) ma assorbito dalla decisione: la Corte non ha ritenuto necessario esaminare la questione dopo aver accolto il primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in uno dei motivi (ultrapetizione) poi assorbito; la Corte non ha ritenuto sussistente vizio decisorio di tal natura a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 115 e 101 c.p.c.; art. 111, comma 2 Cost.

    Norme richiamate in motivi di nullità per presunta violazione del contraddittorio o mancata acquisizione di documenti; anch'esse assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 1362, 1364 c.c.

    Riferiti alla corretta interpretazione di clausole di conciliazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione dopo l'accertamento della duplicazione dei rapporti di lavoro.

Massime di principio

  • Se un trasferimento d'azienda è dichiarato invalido per mancato rispetto dei requisiti di legge (art. 2112 c.c. e simili), non si determina automaticamente la continuità di un unico rapporto di lavoro: il rapporto originario resta de iure in capo al cedente e può coesistere con un rapporto di fatto instaurato con la cessionaria.
  • La conciliazione o il soddisfacimento delle pretese economiche con la cessionaria non estingue automaticamente le pretese verso l'originario cedente, salvo una rinuncia espressa e chiaramente riferita anche ai diritti vantati nei confronti del cedente.
  • In presenza di un rapporto 'de iure' ripristinato con il cedente, il lavoratore conserva interesse ad agire per ottenere le retribuzioni e gli altri diritti maturati, anche se materialmente aveva prestato attività per la cessionaria.
  • Le vicende processuali e conciliative con la cessionaria devono essere valutate caso per caso; per configurare una rinuncia o una volontà dissipativa del rapporto originario occorrono elementi probatori inequivoci (es. comportamenti coerenti, rinunce scritte, clausole esplicite).
  • Nelle controversie relative a cessioni d'azienda è fondamentale distinguere gli effetti giuridici (de iure) dalle modalità di fatto della prestazione lavorativa: la mera esecuzione di lavoro in favore del cessionario non è sufficiente a far perdere al lavoratore il diritto a far valere il proprio rapporto con il cedente se il trasferimento è invalido.
  • Sul piano processuale, i termini per proporre ricorso sono soggetti alle regole di proroga per festività civili locali: occorre verificare il calendario delle festività del luogo rilevante per la notifica.
  • In giudizio d'appello e di cassazione le questioni relative all'esistenza di duplicità di rapporti e all'efficacia di accordi conciliativi richiedono un esame puntuale delle prove e delle clausole: decisioni basate su assunzioni generiche sul comportamento del lavoratore possono essere cassate.

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