Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11799/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/07/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 20/05/2025 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati connessi; il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficienza e contraddittorietà degli indizi circa la sua appartenenza all'associazione (assenza di contatti, intercettazioni, ruolo basato su singolo episodio); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e mancanza di individualizzazione e gradualità della misura; 3) uso di motivazione seriale e per relationem; 4) argomentazioni stereotipate e cumulative non valutanti la pericolosità e proporzionalità rispetto al ruolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari (ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e la distinzione tra gravità indiziaria (giudizio di probabilità) e accertamento della responsabilità nel dibattimento. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del tribunale del riesame, che ha valorizzato elementi indiziari concreti nei confronti del ricorrente: utilizzo della sua auto da parte di un coindagato, noleggi e tracciati GPS che collocavano mezzi in prossimità del capannone, il coinvolgimento diretto il 9 marzo 2024 con ritiro del furgone da lui guidato, il possesso comune di borsoni con indumenti sporchi di terra e odore di marijuana e semi, e la ripetuta messa a disposizione di veicoli e della propria persona per gli spostamenti dei sodali. La Corte ha richiamato la presunzione semplificata di necessità della custodia per i reati indicati dall'art. 275 c.3 (tra cui art.74) e ha ritenuto che il difensore non abbia allegato elementi concreti per superare tale presunzione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90 (Testo unico stupefacenti)

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che si tratta di reato a forma libera e che la partecipazione può consistere anche in contributi logistici o organizzativi senza necessità di un ruolo formalmente definito

  • art. 273 c.p.p.

    Stabilisce il parametro della 'gravità indiziaria' per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che si tratta di un giudizio di probabilità fondato su indizi, diverso dall'accertamento della responsabilità nel processo

  • art. 274 c.p.p.

    Riferimento normativo alle esigenze cautelari; interpretato insieme ad art. 275 per la verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura

  • art. 275 c.p.p.

    «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico ... , è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

    Introduce una presunzione semplificata di necessità della custodia per determinate fattispecie gravi (tra cui art.74); la Corte applica la regola che il difensore deve produrre elementi chiari e precisi per superare la presunzione

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Richiamato nel discorso sul vizio di motivazione: il vizio deve consistere nella mancanza della motivazione o nella sua manifesta illogicità per essere sindacabile in cassazione

  • art. 192 c.p.p.

    Citato per distinguere il diverso significato di 'indizi' in sede cautelare rispetto al processo penale, dove il termine ha funzione diversa

  • art. 51 commi 3-bis c.p.p. (richiamato)

    Riferimento al catalogo di reati per i quali opera la disciplina speciale di cui all'art.275 c.3; la Corte valorizza l'effetto di maggior rigore cautelare per tali reati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Il riesame in Cassazione delle misure cautelari è limitato: si può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è possibile una rivalutazione di merito degli elementi indiziari
  • La gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari è un giudizio di probabilità distinto dall'accertamento della responsabilità nel processo; indizi logistici e ripetuti comportamenti di supporto possono essere ritenuti sufficienti
  • Per i reati ricompresi nell'art.275 c.3 (tra cui l'art.74 d.P.R. 309/90) la presunzione di necessità della custodia cautelare è rafforzata: il difensore deve produrre elementi concreti, chiari e precisi per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
  • Nel caso di associazione per stupefacenti non è necessario provare un ruolo tecnico di coltivazione: contributi logistici, di trasporto o di messa a disposizione di mezzi o luoghi possono integrare la partecipazione
  • In sede di impugnazione occorre contestare nella motivazione del provvedimento impugnato specifici passaggi illogici o carenze concrete; censure generiche o inviti a riconsiderare la valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili o destinate al rigetto
  • Prove come tracciati GPS, documenti di noleggio, riprese video e riscontri diretti al momento dei controlli (es. borsoni con odore e semi) sono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria quando inseriti in un quadro coerente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.