Cassazione Penale, Sentenza n. 11799/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/07/2025 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 20/05/2025 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati connessi; il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficienza e contraddittorietà degli indizi circa la sua appartenenza all'associazione (assenza di contatti, intercettazioni, ruolo basato su singolo episodio); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e mancanza di individualizzazione e gradualità della misura; 3) uso di motivazione seriale e per relationem; 4) argomentazioni stereotipate e cumulative non valutanti la pericolosità e proporzionalità rispetto al ruolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari (ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e la distinzione tra gravità indiziaria (giudizio di probabilità) e accertamento della responsabilità nel dibattimento. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del tribunale del riesame, che ha valorizzato elementi indiziari concreti nei confronti del ricorrente: utilizzo della sua auto da parte di un coindagato, noleggi e tracciati GPS che collocavano mezzi in prossimità del capannone, il coinvolgimento diretto il 9 marzo 2024 con ritiro del furgone da lui guidato, il possesso comune di borsoni con indumenti sporchi di terra e odore di marijuana e semi, e la ripetuta messa a disposizione di veicoli e della propria persona per gli spostamenti dei sodali. La Corte ha richiamato la presunzione semplificata di necessità della custodia per i reati indicati dall'art. 275 c.3 (tra cui art.74) e ha ritenuto che il difensore non abbia allegato elementi concreti per superare tale presunzione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90 (Testo unico stupefacenti)
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che si tratta di reato a forma libera e che la partecipazione può consistere anche in contributi logistici o organizzativi senza necessità di un ruolo formalmente definito
art. 273 c.p.p.
Stabilisce il parametro della 'gravità indiziaria' per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che si tratta di un giudizio di probabilità fondato su indizi, diverso dall'accertamento della responsabilità nel processo
art. 274 c.p.p.
Riferimento normativo alle esigenze cautelari; interpretato insieme ad art. 275 per la verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura
art. 275 c.p.p.
«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, tra cui i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico ... , è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»
Introduce una presunzione semplificata di necessità della custodia per determinate fattispecie gravi (tra cui art.74); la Corte applica la regola che il difensore deve produrre elementi chiari e precisi per superare la presunzione
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamato nel discorso sul vizio di motivazione: il vizio deve consistere nella mancanza della motivazione o nella sua manifesta illogicità per essere sindacabile in cassazione
art. 192 c.p.p.
Citato per distinguere il diverso significato di 'indizi' in sede cautelare rispetto al processo penale, dove il termine ha funzione diversa
art. 51 commi 3-bis c.p.p. (richiamato)
Riferimento al catalogo di reati per i quali opera la disciplina speciale di cui all'art.275 c.3; la Corte valorizza l'effetto di maggior rigore cautelare per tali reati
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il riesame in Cassazione delle misure cautelari è limitato: si può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è possibile una rivalutazione di merito degli elementi indiziari
- La gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari è un giudizio di probabilità distinto dall'accertamento della responsabilità nel processo; indizi logistici e ripetuti comportamenti di supporto possono essere ritenuti sufficienti
- Per i reati ricompresi nell'art.275 c.3 (tra cui l'art.74 d.P.R. 309/90) la presunzione di necessità della custodia cautelare è rafforzata: il difensore deve produrre elementi concreti, chiari e precisi per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
- Nel caso di associazione per stupefacenti non è necessario provare un ruolo tecnico di coltivazione: contributi logistici, di trasporto o di messa a disposizione di mezzi o luoghi possono integrare la partecipazione
- In sede di impugnazione occorre contestare nella motivazione del provvedimento impugnato specifici passaggi illogici o carenze concrete; censure generiche o inviti a riconsiderare la valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili o destinate al rigetto
- Prove come tracciati GPS, documenti di noleggio, riprese video e riscontri diretti al momento dei controlli (es. borsoni con odore e semi) sono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria quando inseriti in un quadro coerente
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