Sentenza del 03/03/2017 n. 5379 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa al 2001 versata su fatture emesse da una società italiana del medesimo gruppo per generiche "spese commerciali". L'Agenzia contestava sia l'inerenza dei costi, poiché le fatture non descrivevano adeguatamente le prestazioni ricevute, sia il perfezionamento del condono IVA previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, sostenendo che fosse stato versato un importo insufficiente e che, per alcuni anni, fosse stata omessa la dichiarazione fiscale. La CTR aveva ritenuto perfezionato il condono, anche applicando analogicamente la procedura di regolarizzazione degli errori prevista per un diverso tipo di definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il condono IVA previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, è incompatibile con la normativa unionale in materia di IVA, perché comporta una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli e all'accertamento delle operazioni imponibili. Di conseguenza, il condono non poteva produrre effetti preclusivi e il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria restava integro. La sentenza favorevole alla società è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR Lombardia, che dovrà esaminare le ulteriori questioni, tra cui l'inerenza delle spese, l'eventuale insufficienza dei versamenti e le sanzioni. La Corte ha inoltre escluso il giudicato esterno invocato dalla società, poiché riguardava differenti annualità e diverse questioni giuridiche.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione nazionale, nella parte in cui consente la definizione agevolata dell'IVA con effetti sostanzialmente preclusivi dei controlli e degli accertamenti, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea e quindi non applicabile.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9
procedura di correzione degli errori
La CTR aveva applicato analogicamente questa procedura al condono tombale per consentire la regolarizzazione di versamenti insufficienti. La Cassazione ha ritenuto tale questione assorbita dall'incompatibilità unionale dell'art. 9.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE
Impone agli Stati membri di assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA; una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli viola tali obblighi.
Direttiva 2006/112/CE
art. 2, par. 1, lett. a), c) e d), artt. 193-273
Ha sostituito, dal 1° gennaio 2007, le disposizioni della Sesta direttiva rilevanti e conferma gli obblighi degli Stati membri in materia di applicazione, accertamento e riscossione dell'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 38-bis
diritto alla detrazione e al rimborso dell'eccedenza IVA
Il rimborso o la detrazione presuppongono l'esistenza di un'operazione effettivamente inerente all'attività d'impresa; il modello VR serve a richiedere il rimborso, ma non dimostra di per sé l'inerenza dei costi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione e recuperare l'imposta non dovuta o indebitamente rimborsata, quando emergano irregolarità sostanziali.
Codice civile, art. 2909
autorità della cosa giudicata
Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie relative ad annualità diverse quando manchi l'identità oggettiva del rapporto giuridico e del fatto generatore dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 336, comma 2
dipendenza delle statuizioni dalla riforma della sentenza
La cassazione della statuizione principale travolge le decisioni logicamente dipendenti, comprese quelle sulle sanzioni fondate sulla pretesa efficacia preclusiva del condono.
Massime di principio
- Un condono IVA che rinuncia in modo generale e indiscriminato ai controlli non può essere applicato se incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche se la questione non è stata sollevata dalle parti.
- Il pagamento di una definizione agevolata non impedisce automaticamente l'accertamento: occorre che la procedura sia validamente prevista, correttamente calcolata e compatibile con la normativa unionale.
- La presentazione di un modello di rimborso IVA non equivale necessariamente alla presentazione della dichiarazione annuale e, comunque, non prova da sola il diritto al rimborso.
- Per ottenere detrazione o rimborso IVA è necessario dimostrare l'inerenza sostanziale delle spese; fatture generiche, soprattutto tra società dello stesso gruppo, possono non essere sufficienti.
- L'annullamento di un accertamento per effetto di un condono non comporta necessariamente una decisione definitiva sull'inerenza dei costi: se la motivazione è travolta, la questione può essere riesaminata dal giudice del rinvio.
- Il giudicato relativo a rimborsi IVA di annualità differenti non è normalmente estensibile a un'altra annualità, salvo che esista una situazione giuridica comune, durevole e costitutiva di un rapporto unitario.
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